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Accertamento tributario: l’eredità della pandemia ai fini della decadenza

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La sospensione traina la dichiarazione integrativa

I termini di decadenza dell’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria costituiscono l’ultimo baluardo nell’attività difensiva del contribuente. Periodicamente adeguati, gli ordinari termini di decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori sono stati stravolti dalla normativa di emergenza.

Quello in corso al 31 dicembre 2021 era già un anno di transizione. Modificati dalla Legge n. 208 del 2015, infatti, i termini previsti dall’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e quelli di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono stati definitivamente ampliati. Con riferimento agli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi l’azione di accertamento dovrà essere espletata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (non più il quarto) ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non più il quinto).



Per i periodi d’imposta precedenti, invece, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Salvo ulteriori disposizioni che dovessero intervenire sui termini ordinari.


In tale contesto si inseriscono le disposizioni di cui all’articolo 67 del Decreto Legge n. 18 del 2020 secondo le quali, in relazione all’attività degli uffici degli enti impositori, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. La norma, che non si applica agli atti di accertamento in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, già interessati dalle disposizioni dell’articolo 157 del Decreto Legge n. 34 del 2020, sospende i termini di qualsivoglia attività ispettiva per un periodo pari a 85 giorni.


Con particolare riferimento all’attività di accertamento tale disposizione determinerà che per i periodi di imposta successivi al 2015, già interessati dalle modifiche a regime apportate dalla Legge n. 208 del 2015, il termine di decadenza dell’azione di accertamento spirerà esattamente 85 giorni più tardi rispetto agli ordinari termini di decadenza previsti dall’articolo 43, commi 1 e 2, del DPR n. 600 del 1973 e quelli di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del DPR n. 633 del 1972.

Pertanto, in virtù di tale principio generale, la sospensione introdotta dall’articolo 67 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata del periodo di sospensione. Come riportato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nel corso degli appuntamenti con la stampa specializzata “il termine di decadenza relativo al periodo di imposta 2016, corrispondente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sarà il 26 marzo 2023 e non il 31 dicembre 2022”, ovvero l’ottantacinquesimo giorno successivo all’ordinario termine di decadenza previsto il 31 dicembre 2022.


A differenza della sospensione in commento, l’articolo 157 del Decreto Legge n. 34 del 2020 si era limitato a prevedere una scissione artificiosa del termine di emissione e del conseguente termine di notifica degli avvisi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto Legge n. 18 del 2020, scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Tali atti dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e potranno esser notificati, come da ultimo modificato, fino al 28 febbraio 2022.

Per questo motivo l’articolo 67 del DL n. 18 del 2020, a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta 620 del 2020, trattandosi di un differimento tout court dovuto al periodo di sospensione che travolge l’intero procedimento di accertamento, e non semplicemente la notifica degli atti come previsto dal predetto articolo 157 del Decreto Legge n. 34 del 2020, determina che per le annualità interessate dalla sospensione si estendano parallelamente anche i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni integrative.

Questa volta, pertanto, senza alcun dubbio di sorta, esiste il parallelismo, negato per l’articolo 157 del Decreto Legge n. 34 del 2020, fra i termini di presentazione della dichiarazione integrativa e di decadenza del potere di accertamento del relativo periodo di imposta interessato dalla sospensione. L’articolo 67 del DL n. 18 del 2020, infatti, agisce sul termine che, a sua volta, coincide con il momento ultimo entro il quale il contribuente deve inviare la dichiarazione integrativa. Una sospensione che traina la dichiarazione integrativa per ulteriori 85 giorni di calendario.

( Articolo di Paolo Iaccarino pubblicato su “Fiscal Focus” )

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