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Spese “a cavallo dell’anno”: il Fisco spiega come optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

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Le spese sostenute per gli interventi agevolati che danno diritto alla detrazione del 110 per cento sostenute in anni diversi concorrono alla verifica del raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento al fine di effettuare la cessione del credito o per fruire dello sconto in fattura.

La parte cedibile o scontabile è esclusivamente quella sostenuta nel periodo di imposta in cui il SAL raggiunge la predetta percentuale del 30 per cento. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 56/2022.

Il caso preso in esame dall’Agenzia delle entrate riguardava un immobile unifamiliare sottoposto ad un intervento di efficientamento energetico.

Nel caso specifico una parte delle spese è stata sostenuta nell’anno 2021, ed un altro acconto è stato erogato nel successivo anno 2022. E’ stato chiesto all’Agenzia delle entrate come dovessero essere trattate le spese riferite all’unico SAL al fine di esercitare l’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura di cui all’art. 121 – bis del D.L. n. 34/2020.

In primis, l’Agenzia delle entrate ha osservato che, al fine di poter esercitare validamente la predetta opzione il SAL deve aver raggiunto la percentuale minima del 30 per cento rispetto all’intervento complessivo. A tal fine devono essere considerati esclusivamente i lavori che attribuiscono il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento. Eventuali ed ulteriori lavori che danno diritto, ad esempio, alla minore detrazione del 50 per cento, non devono essere considerati per verificare l’effettivo avanzamento dell’opera al fine di ottenere lo sconto in fattura o per addivenire alla cessione del credito.


L’Agenzia delle entrate ha però chiarito che a tal fine è del tutto irrilevante che i lavori compresi nel SAL siano relativi ad interventi parzialmente eseguiti nell’anno precedente. Concorrono alla formazione del SAL sia le spese dell’anno precedente (ad esempio l’anno 2021), sia le spese dell’anno successivo (il 2022), cioè relativo al periodo in cui il SAL ha raggiunto la percentuale di avanzamento minima.


L’Agenzia delle entrate ha però chiarito che la parte di spese cedibile o scontabile è solo questa sostenuta (pagata) nell’anno in cui il SAL raggiunge la percentuale di avanzamento del 30 per cento. La parte di spese sostenuta nell’anno precedente darà diritto ad una detrazione che potrà essere fatta valere unicamente all’interno della dichiarazione dei redditi. Eventualmente, il contribuente potrà valutare se effettuare successivamente la cessione delle rate residue.


Tornando all’esempio precedente, anche qualora la percentuale del 30 per cento dei lavori fosse raggiunta prima del 16 marzo 2022, cioè entro la scadenza necessaria per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione relativa alle spese sostenute nell’anno 2021, non sarà possibile, con riferimento a tale annualità, né fruire dello sconto, né della cessione del credito.

nfatti, la quota di spese sostenute nell’anno 2021 si riferisce ad una quota di SAL inferiore al 30 per cento. E’ necessario verificare preventivamente in quale anno si raggiunge tale percentuale minima e successivamente comunicare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Anche in questo caso la scadenza per la comunicazione è costituita dal 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese detraibili.

Risulta quindi decisiva la data di emissione del SAL e le spese sostenute entro il 31 dicembre di tale annualità.

( Articolo di Nicola Forte pubblicato su “Fiscal Focus” )

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