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Banca dati delle strutture ricettive accessibile al fisco

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Modificata la disciplina riguardante la creazione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ora, per le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all’Amministrazione Finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

La disposizione è contenuta nell’articolo 1, commi 373 e 374, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di bilancio 2022, che interviene sul comma 4 dell’articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019, il quale prevede l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Il Decreto Crescita – L’articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, rubricato “Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive”, ha inasprito i controlli nei confronti delle strutture ricettizie nel settore turistico, imponendo obblighi e adempimenti.


Nello specifico:

  • è stato aggiunto un periodo alla fine del comma 5-bis dell’articolo 4 D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, attinente alle locazioni brevi, volto a chiarire le conseguenze in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia. In tal caso gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonché dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;
  • i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, devono essere forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Inoltre tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ai fini dell’analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali. Il D.M. 11 novembre 2020 ha definito le modalità attuative della misura;
  • per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero i dati inerenti con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati;
  • i titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione il richiamato codice identificativo. L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.


La legge di bilancio 2022 – Il citato comma 373, modifica la disciplina vigente sulla banca dati, ratificando il passaggio della relativa competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo e rendendo accessibili i dati in essa contenuti agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all’evasione fiscale.


Infatti, viene modificato l’articolo 13-quater suddetto, in quanto, la norma vigente, si riferisce ancora, ai fini della emanazione del decreto attuativo, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ma, nel frattempo, occorre tener conto che le competenze in materia di turismo sono passate, ai sensi del D.L. n. 22/2021, in capo al neo istituito Ministero del turismo.


Inoltre, mentre in precedenza la banca dati era stata istituita ai fini della tutela dei consumatori, con la modifica in esame, a tale finalità si aggiunge quella di contrasto all’evasione fiscale, rendendo le informazioni raccolte accessibili all’Amministrazione Finanziaria degli enti creditori.

La relazione illustrativa segnala che la modifica volta al contrasto dell’evasione fiscale sarebbe “in sintonia con la recente direttiva comunitaria n. 514 del 2021” (cosiddetta direttiva DAC 7), relativa “alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”, che ha imposto ai gestori di piattaforme telematiche l’obbligo di comunicare una serie di dati, tra cui i redditi percepiti dai soggetti che si avvalgono di tali piattaforme. La direttiva rileva che la digitalizzazione dell’economia registra frequenti casi di frode, evasione ed elusione fiscali, tanto che il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Pertanto la direttiva obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme.


La stessa relazione evidenzia peraltro che la direttiva n. 2021/514/UE va attuata entro il 31 dicembre 2022 e che “in sede di attuazione della normativa comunitaria” potrà essere operato il coordinamento tra la disciplina del nuovo articolo 13-quater (dedicata esclusivamente alle strutture ricettive) e quella (generale) introdotta dalla direttiva comunitaria n. 514 del 2021.

Per attuare quanto sopra, il comma 374 stabilisce una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La disposizione originaria prevedeva un onere di 1 milione per il solo 2019, probabilmente rivelatosi insufficiente.

( Articolo di Francesco Barone pubblicato su “Fiscal Focus” )

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