Nuovi limiti per la circolazione del contante e sanzioni Pos
In forza delle disposizioni introdotte dall’articolo 18 D.L. 124/2019, dal 1° gennaio 2022 il limite per la circolazione del contante è passato dai precedenti 1.999,99 euro a 999,99 euro. La richiamata disposizione, infatti, aveva previsto una progressiva riduzione della soglia alla quale è riferito il divieto, che, da 3.000 euro è passata a 2.000 dal 1° luglio 2020, per poi attestarsi alle attuali 1.000 euro.
Assumono a tal fine rilievo, come noto, i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla richiamata soglia, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, ovvero tra entità giuridiche distinte.
Le faq pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro a tal proposito chiariscono che deve essere verificato il superamento del previsto limite, ad esempio, nel caso di trasferimenti intercorsi
- tra due società,
- o tra il socio e la società di cui questi fa parte,
- o tra società controllata e società controllante,
- o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore,
- o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono,
per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.
Non configurano trasferimenti tra soggetti diversi, e, pertanto, non richiedono la verifica dell’avvenuto superamento del limite previsto, i trasferimenti intercorsi tra l’imprenditore individuale e la sua ditta, essendo pertanto ammessi conferimenti (o prelevamenti) in denaro contante anche superiori alla soglia prevista.
In considerazione del ridotto limite per la circolazione del contante, il legislatore ha conseguentemente adattato la misura minima della sanzione prevista in caso di violazioni: pertanto, alle violazioni della disciplina in esame commesse a decorrere dal 01.01.2022 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.
La richiamata riduzione, invece, non opera nell’ambito dell’attività svolta dai cambiavalute iscritti negli appositi registri, essendo stata in quest’ultimo caso ripristinata la soglia dei 3.000 euro ad opera dell’articolo 5-quater D.L. 146/2021.
Resta inoltre ferma la specifica deroga prevista per i turisti stranieri, i quali, al ricorrere di specifiche condizioni, possono effettuare acquisti in contanti entro la soglia dei 15.000 euro.
Novità importanti sono state poi previste con riferimento al c.d. “obbligo pos”.
Come noto, sin dal 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 179/2012, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione soltanto nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Tale obbligo, però, nonostante i vari tentativi del legislatore, non è mai stato assistito da una specifica sanzione.
A seguito delle novità introdotte dall’articolo 19-ter D.L. 152/2021, però, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica nei confronti dei soggetti obbligati (così come sopra richiamati) la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Giova da ultimo evidenziare che, con il Decreto fiscale è stato ampliato il numero delle informazioni che devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate dagli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico.
L’articolo 5 novies D.L. 146/2021 ha infatti previsto la trasmissione, anche tramite la società PagoPA S.p.a., dei dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico, nonché dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Questi ultimi dati si aggiungono agli altri di cui era già stata prevista la trasmissione al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di calcolare il credito d’imposta sulle commissioni pos, ampliando quindi le informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, anche per le finalità di controllo, essendo oggi tra l’altro possibile un automatico confronto tra l’importo dei corrispettivi telematici trasmessi e il totale delle transazioni giornaliere effettuate.
( Articolo di Lucia Recchioni pubblicato su “Euroconference News” )
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