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Strutture turistiche: definite le modalità applicative di CFP e crediti d’imposta

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Il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, previsti dagli articoli 1 e 4 del DL PNNR n. 152/2021.

Gli incentivi (art. 1, comma 9)- In particolare, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di determinati interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7 novembre 2021.


Per gli stessi interventi è riconosciuto, inoltre, un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente in determinate fattispecie: digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.


Soggetti beneficiari – Gli incentivi in esame vengono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. I soggetti devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico, o devono gestire le predette attività tramite un contratto registrato da allegare alla domanda.


Interventi ammissibili– Gli interventi che consentono la fruizione degli incentivi sono:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge n. 13/1989, e al DPR n. 503/1996;
  • edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e);
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge n. 323/2000;
  • spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica a condizione che l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi elencati nei primi tre punti.


Come richiedere gli incentivi – La domanda per la richiesta degli incentivi andrà inviata esclusivamente online entro 30 giorni dall’apertura dell’apposita piattaforma, le cui modalità di accesso saranno definite entro il 21 febbraio 2022. Alla richiesta andrà allegata la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’Allegato 1. Gli incentivi in esame saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.


Utilizzo del credito– Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall’anno successivo a quello in cui sono effettuati gli interventi e non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, il credito d’imposta è cedibile, anche in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.


Erogazione CFP – Il contributo è erogato tramite bonifico bancario all’Iban indicato nell’istanza. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.Lgs. n. 385/1993, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.


Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dai predetti incentivi, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal DM del 20 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50 % di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.


Credito d’imposta per la digitalizzazione (art.4)– Invece, l’articolo 4 del DL riconosce alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2 -bis , del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014, fino all’importo massimo di 25.000 euro.


Spese agevolabili– Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente per le seguenti spese, individuate dall’articolo 9, commi 2 e 2 -bis , del DL n. 83/2014:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.


Sono escluse, invece, i costi relativi all’intermediazione commerciale.


Richiesta del credito– Anche tale agevolazione andrà richiesta online tramite una piattaforma le cui modalità di accesso saranno definite il 5 marzo 2022 e gli incentivi saranno attribuiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.


Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell’intervento.

( Articolo di Serena Pastore pubblicato su “Fiscal Focus” )

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