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Credito d’imposta Mezzogiorno: finanziabilità dei software

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La Legge n. 208 del 28/12/2015 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, nel periodo di validità dell’agevolazione che decorre dal 01/01/2016 e ad oggi è stato prorogato fino al 31/12/2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e in particolare dall’art. 14 che disciplina gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti.

L’ammissibilità delle spese in linea di massima è condizionata all’osservanza dei seguenti requisiti: 1) riconducibilità ad un investimento iniziale come definito dal Regolamento di esenzione 651/14; 2) strumentalità rispetto all’attività da svolgere; 3) novità (bene nuovo di fabbrica); 4) classificazione in bilancio alle voci B.II.2 (Impianti e macchinari) e B.II.3 (Attrezzature industriali e commerciali).

Le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa, non fanno alcun riferimento all’ammissibilità delle spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi. In particolare, la circolare n. 34/E richiamando il comma 99 della L. 208/2015 precisa che “pertanto, risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie“.

Una lettura poco approfondita del complesso di norme e circolari che disciplina il regime di aiuto in oggetto, pertanto, porterebbe ad escludere la possibilità di agevolare beni immateriali ed in particolare i software. Tuttavia, il rigo B26 della “Sezione III – Elenco beni strumentali” del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno approvato dall’Agenzia delle Entrate riportaHardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, […]”.

I righi dal B24 al B28 individuano gli “investimenti innovativi”, richiamati anche nell’allegato 1 del DM 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che costituiscono criterio di priorità per il cofinanziamento dei progetti, già autorizzati a fruire del credito d’imposta Mezzogiorno, con risorse comunitaria a valere sul PON Competitività (per il MISE) o sul POR FESR 2014/2020 (per le Regioni). La normativa, infatti, prevede che una parte dei progetti presentati e già autorizzati dall’Agenzia delle Entrate siano selezionati a seguito di istruttoria formale dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dalle Regioni per essere cofinanziati con risorse comunitaria.

Inoltre, è precisato che per i progetti che non abbiano superato positivamente l’istruttoria formale prevista ai fini del cofinanziamento, resta comunque ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

A ben vedere, se i software sono compresi nell’elenco dei beni strumentali di cui alla sezione III del modello, seppure nell’ambito dei progetti innovativi, e se rientrano nei progetti autorizzati alla fruizione dall’Agenzia delle Entrate prima dell’istruttoria che valuta la finanziabilità con risorse comunitarie e anche nel caso in cui tale istruttoria non si concluda positivamente l’autorizzazione alla fruizione permane, non si può che concludere che i software rientrino tra le spese ammissibili dell’agevolazione in oggetto e questo indipendentemente dal rispetto dei requisiti previsti per i progetti cofinanziati con risorse comunitarie.

Sulla base di tale evidenza, la società Golden Group ha presentato apposito interpello all’Agenzia delle Entrate, che con risposta all’interpello n. 909-1274/2020 ha confermato l’interpretazione data, confermando l’ammissibilità dei software applicativi al credito d’imposta Mezzogiorno.

In particolare, dal punto di vista normativo la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, che costituisce il principale riferimento interpretativo della normativa, non fa alcun riferimento all’ammissibilità delle spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi, tuttavia “rinvia, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, in relazione all’analogo credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)”. La detta circolare n. 38/E/2008 al paragrafo 1.5 – Oggetto dell’Agevolazione definisce agevolabili esclusivamente beni, materiali ed immateriali ammortizzabili, a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR. Nell’ambito dei beni agevolabili include: – programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese.

Con specifico riferimento all’ammissibilità all’agevolazione dei beni immateriali la detta circolare definisce i seguenti requisiti:

1) devono essere utilizzate esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti,

2) deve trattarsi di beni ammortizzabili ai sensi dell’articolo 103 del TUIR,

3) devono essere acquistati a prezzi di mercato da terzi,

4) figurare nell’attivo dell’impresa,

5) permanere nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.

Le suddette condizioni sono volte ad assicurare che gli attivi immateriali restino legati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e sono le stesse condizioni richiamate nell’art. 14 del regolamento di esenzione n. 651/2014 ai fini dell’ammissibilità dei costi d’investimento in attivi immateriali.

Inoltre, con specifico riferimento ai software la circolare 38/E/2018 precisa i seguenti ulteriori due requisiti:

6) si deve trattare di una PMI e dunque non sono agevolabili i software per le grandi imprese;

7) si deve trattare di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa riferibili a “trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche” e dunque sono esclusi software prodotti internamente.

Il rispetto dei 7 requisiti, 5 relativi ai beni immateriali e 2 specifici per i software, determina l’ammissibilità della spesa alla fruizione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, e questo indipendentemente dal fatto che tali programmi informatici rientrino nell’elenco previsto per gli investimenti innovativi o nell’elenco dei software industria 4.0. Nella risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il rispetto di detti requisiti è condizione indispensabile e sufficiente ai fini dell’accesso alle agevolazioni e conclude affermando: “si è del parere che qualora l’investimento oggetto dell’istanza sia conforme alle indicazioni sopra espresse, lo stesso potrà accedere alla agevolazione in esame”. Se si vuole applicare questa misura, prevendendo la stessa molteplici aspetti da considerare, è opportuno affidarsi ad un professionista per l’analisi che deve essere fatta.

( Articolo di Golden Group pubblicato su “Euroconference News” )

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