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Nessun vincolo triennale nel passaggio da semplificato a forfettario

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Con risposta ad interpello nr. 909-1960/2021 l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Emilia Romagna – è tornata ancora una volta ad indagare i requisiti di accesso al regime forfettario, con particolare riferimento agli obblighi di permanenza triennale nel regime precedentemente adottato, nel caso specifico quello semplificato.

Dalle indicazioni fornite non emerge alcuna particolare novità rispetto al passato, ma si ritiene utile riprendere l’argomento, posto che lo stesso è spesso fonte di dubbi. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia è quello di un contribuente che ha iniziato l’attività nel 2014; il regime contabile originariamente adottato è stato quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 (ex minimi).


L’anno seguente, ovvero nel 2015, il contribuente ha acquistato una quota di partecipazione in una società di persone (S.n.c.); in conseguenza di ciò, ai sensi dell’articolo 1 della L. 244/2007 commi 99-101, è stato costretto ad abbandonare il regime di vantaggio con decorrenza dal 1° gennaio 2016, posto che il possesso di tale partecipazione costituiva causa ostativa alla permanenza nel regime agevolato.

A partire dal 2016, in conseguenza di quanto sopra riportato, il contribuente ha adottato il regime di contabilità semplificata, visto che il possesso della partecipazione nella SNC costituiva causa ostativa all’accesso non solo al regime di vantaggio, ma anche al regime forfettario.

Tale causa ostativa è venuta meno nel corso del 2019, in quanto la partecipazione è stata ceduta.


La cronistoria degli eventi pregressi altro non è che l’introduzione a quello che è il cuore del problema portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate:

  • a partire dal 2020 il contribuente non presentava più cause ostative all’accesso al regime forfettario;
  • tuttavia, nel 2020 e nel 2021 ha ugualmente proseguito con la tenuta della contabilità in regime semplificato.


La domanda è: posto che nel 2020 e 2021 è stato mantenuto il regime semplificato, pur sussistendo tutte le condizioni per l’accesso al regime forfettario, da tale comportamento concludente consegue che il regime semplificato debba essere mantenuto per un intero triennio, e quindi anche per il 2022, oppure è possibile transitare già a partire dal 2022 al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014?


Ed ancora: laddove valesse il vincolo triennale (seppure l’Agenzia si sia espressa già in senso contrario in precedenza, con Risoluzione n. 64/E/2018), è corretto argomentare che nel caso specifico il passaggio al regime forfettario nel 2022 sarebbe comunque consentito, visto che con Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e successivamente con risposta a interpello n. 127 del 23 aprile 2019, l’Agenzia ha affermato che la rimozione, entro la fine dell’anno 2019, della causa ostativa costituita dal possesso di partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, consentiva al contribuente l’applicazione del regime forfettario già per il 2019?


In risposta ai quesiti posti l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la modifica del regime contabile semplificato, operato con l’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) non ha mutato l’ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori.

Per addivenire alla risoluzione del caso, l’attenzione deve essere posta sulla circostanza che, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento – ovvero l’art. 18 e segg. D.P.R. 600/1973 per la contabilità semplificata, e l’art. 1 comma 54 e seguenti Legge 190/2014 per il regime forfettario – si tratta in entrambi i casi di “regimi naturali” per le imprese minori.


Ricorda l’Agenzia che, come già evidenziato con circolare n. 11/E del 2017 (paragrafo 6.7) e circolare n.9/E del 2019 (paragrafo 3.1), di regola l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.


Tuttavia, con riferimento alla possibilità di transitare dal regime semplificato al regime forfettario, la circolare 9/E/2021 al paragrafo 3.1, richiamando la risoluzione 64/E del 2018, ha ribadito che i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfettario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione, senza alcun vincolo triennale anche se in precedenza è stata espressa opzione per il regime semplificato, e ciò in quanto il regime semplificato ed il regime forfettario costituiscono entrambi “regimi naturali” dei contribuenti minori.


Le considerazioni riportate nella risoluzione 64/E/2018, pertanto, per quanto siano state avanzate con riferimento ad un soggetto esercente attività d’impresa, valgono assolutamente anche per i liberi professionisti a parità di condizioni.


In conclusione, seppure il contribuente istante abbia optato per il regime semplificato nel 2019, pur potendo adottare il forfettario (esprimendo così opzione implicita per il regime semplificato, come da comportamento concludente) lo stesso non è vincolato a mantenere tale regime per un triennio, e di conseguenza potrà adottare il regime agevolato già a partire dal 2022.


Di conseguenza, non è nemmeno necessario attenzionare la peculiarità che discende da fatto che la causa ostativa sia stata rimossa nel corso del 2019, posto che in ogni caso il contribuente non soggiace al vincolo triennale.

( Articolo di Sandra Pennacini pubblicato su “Fiscal Focus” )

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