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Industria 4.0: l’interconnessione non è un cliché

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Costituisce il lato oscuro degli investimenti agevolati ai sensi dell’articolo 1, comma 1056, della Legge n. 178 del 2020. Il requisito avente ad oggetto l’interconnessione dei beni agevolati nell’ambito del piano nazionale Industria 4.0 non definisce semplicemente l’ambito temporale a partire dal quale sarà possibile procedere alla compensazione, ma un pre-requisito la cui sussistenza deve mantenersi per tutto il periodo di godimento dei benefici.



Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti formalmente accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo di acquisizione, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro ed, infine, al 10% del costo per la quota eccedente i 10 milioni di euro. Il credito di imposta, tuttavia, potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 sono a decorrere dall’anno della sua avvenuta interconnessione, in tre quote annuali di pari importo.

L’interconnessione, pertanto, non solo rappresenta un elemento essenziale per maturare il diritto al credito di imposta, ma il momento a partire dal quale è possibile la sua materiale utilizzazione in delega F24. Le condizioni da soddisfare affinché sia possibile godere del beneficio in commento sono essenzialmente due. La prima attiene al momento di effettuazione dell’investimento, da determinarsi secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Momento che deve perfezionarsi all’interno della finestra temporale prevista dal comma 1056. La seconda, invece, è relativa all’istante in cui il bene, avente le caratteristiche tecniche richieste dalla norma (5+2/3 caratteristiche tecnologiche), viene integrato nel sistema informativo aziendale.

Due condizioni da mantenere per tutto il periodo di godimento dell’agevolazione. In questo senso, infatti, sulla base del parere tecnico reso dal Ministero dello Sviluppo economico, l’Amministrazione Finanziaria (risposta all’interpello n. 394 dell’8 giugno 2021) aveva già avuto modo di chiarire che, se da un lato l’interconnessione tardiva, anche rispetto al periodo di imposta in cui l’investimento poteva considerarsi perfezionato, non costituisce un esimente all’ottenimento dei benefici, determinandone semplicemente un ritardo nell’utilizzo, dall’altro le caratteristiche tecniche dell’investimento ed il requisito dell’interconnessione devono essere mantenute almeno per il triennio di godimento dei benefici. L’azienda beneficiaria, in particolare, deve documentare il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti, interconnessione inclusa, per l’intero periodo di sorveglianza suggerito nel citato documento di prassi.

Benché non previsto espressamente dalla norma, questa costituisce una condizione condivisibile. In assenza di tale limitazione, infatti, il rischio concreto è quello di incentivare investimenti la cui interconnessione duri giusto il tempo necessario per maturare il diritto all’agevolazione.

Orbene, in questo la perizia asseverata, l’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione ovvero, per gli investimenti minori, la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445 del 2000, rischiano di rappresentare una fotografia inadeguata rispetto al quadro da rappresentare. I predetti documenti, fondamentali ai fini dell’ottenimento dei benefici, perché espressamente richiesti dal comma 1062, non danno che una rappresentazione iniziale dell’investimento. Dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare adeguatamente ed in maniera sistematica il mantenimento delle caratteristiche tecniche e della costante interconnessione con il sistema informativo aziendale.

Si tratta di una questione tutt’altro che banale. Potendosi estendere all’equivalente credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge n. 160 del 2019, e considerando che il periodo di utilizzo degli investimenti qualificati oscilla, a seconda della normativa applicata, da 3 a 5 anni, il rischio di subire un controllo nel periodo di godimento dei benefici fiscali rappresenta tutt’altro che un’ipotesi remota. A differenza della maggior parte dei controlli tributari che avvengono a posteriori, ovvero dopo molti anni rispetto agli eventi da verificare, nel caso di specie il controllo è attuale e, pertanto, consente la verifica immediata del mantenimento dei requisiti imposti dalla norma, interconnessione inclusa.


Articolo di Paolo Iaccarino pubblicato su “Fiscal Focus” )

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