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La perizia per la fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0

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La l. 178/2020 richiede la perizia asseverata. In vigenza della l. 160/2019 la perizia era semplice.

L’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in riferimento al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai fini dei successivi controlli, impone che per i beni materiali ed immateriali cd. 4.0, vale a dire quelli rispettivamente contenuti negli allegati ‘A’ e ‘B’ annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’impresa deve esibire una perizia asseverata redatta da un ingegnere, ovvero da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali. La perizia può essere sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

L’analoga misura agevolativa prevista dal comma 195, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, richiedeva la perizia semplice. Appare opportuno precisare le differenze tra i differenti tipi di perizia richiesti dalle ultime due Leggi di stabilità. La perizia semplice è una relazione tecnica, il cui contenuto è un’attestazione di fatti e circostanze. La perizia asseverata ha un analogo contenuto, tuttavia contiene l’assunzione di responsabilità dell’estensore circa la veridicità di quanto riportato, attraverso la formula di rito “attesto sotto la mia responsabilità che …”.

Il contenuto della perizia è dettato dalla norma. Da tale documento deve risultare “che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.


Invero, considerato che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021, stanti le numerose analogie tra il credito di imposta previsto sia dalla legge 160/2019, che dalla 178/2020, rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente dall’Ade e dal Ministero dello Sviluppo Economico in riferimento alle agevolazioni rappresentate dal super e dall’iper ammortamento, è bene riferirsi a tale ultimo documento di prassi per definire in modo puntuale il perimetro della perizia.


Tale ultimo documento di prassi precisa che la perizia deve contenere una:

  • “descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
  • descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
  • descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori;
  • verifica dei requisiti di interconnessione (…);
  • descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.)”.


La norma agevolativa prevede che in ipotesi di beni di costo unitario inferiore ad euro 300.000, la perizia asseverata, o l’attestato dell’ente di certificazione, può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Si badi bene che, come chiarito dalla circolare n. 4/E, il contenuto della dichiarazione del legale rappresentante è identico a quello della perizia.



È il caso di precisare che la dichiarazione richiesta dalla norma è del tipo di cui all’articolo 46 del DPR 445/2000, vale a dire le cd. autocertificazioni, atteso che il contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante non rientra tra quelli previsti dal citato articolo 46 (ad esempio data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; ecc.).


Si ritiene, piuttosto, che sia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che è un documento tramite cui è possibile attestare tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza e che non rientrano tra i documenti che possono essere oggetto di autocertificazione (articolo 47, DPR 445/2000).


Per quanto concerne i tempi di rilascio della perizia, ovvero della dichiarazione del legale rappresentante, è bene precisare che la norma richiede l’esibizione di tali documenti ai fini dei controlli.

Si tratta di una differenza sostanziale rispetto alla previsione della perizia giurata prevista per gli iper ammortamenti dei beni di costo unitario superiore a 500.000 euro. L’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, precisava che la perizia era richiesta ai fini della fruizione (non ai fini dei controlli). La circolare 4/E citata chiarì che la perizia, ovvero la dichiarazione o l’attestato dell’ente di certificazione, dovevano intervenire entro la fine del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intendeva fruire dell’agevolazione.


Sia la norma contenuta nella legge 160/2019, che quella della legge 178/2020, non contengono riferimenti temporali per l’assolvimenti di tali obblighi, si ripete, richiesti ai fini dei controlli. Sul punto non è intervenuta nemmeno la circolare n. 9/E.


In pratica l’assolvimento di tali obblighi nei tempi descritti e con certezza della data risponderebbe solo a giustificabili atteggiamenti prudenziali, ma non ad imposizioni normative in tal senso.

( Articolo di Giovanni Riccio pubblicato su “Fiscal Focus” )

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