Bonus investimenti: l’indicazione della norma agevolativa in fattura
La circolare 9/E del 23 luglio 2021 chiarisce il corretto riferimento normativo da riportare
L’articolo 1, comma 1062, della legge 178/2020 (Legge di stabilità 2021), sancisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058”.
La disposizione ricalca il contenuto di quella recata dal comma 195, dell’articolo 1, della legge 160/2019 (Legge di stabilità 2020).
In riferimento a tale disposizione agevolativa, con le risposte agli interpelli nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se la fattura originaria è cartacea, l’annotazione può essere apposta in modo indelebile, anche con apposito timbro.
Qualora, invece, la fattura originaria fosse elettronica, l’annotazione può avvenire sulla stampa della stessa, in modo analogo alle fatture cartacee, ovvero, in alternativa, il contribuente che intende beneficiare dell’agevolazione può “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. (…) il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI mediante l’invio allo Sdi della originaria fattura con allegato un documento che contenga gli estremi della fattura originaria ed i riferimenti all’agevolazione” (interpello n. 438/2020).
Con la risposta 8.1 della circolare 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato qual è la corretta annotazione da effettuare in riferimento agli investimenti agevolabili secondo la disposizione della Legge di stabilità 2021.
Preliminarmente va precisato che la circolare in esame, secondo quanto riportato nel quesito 3.1 ivi contenuto, ha chiarito i termini della sovrapposizione temporale tra le due norme agevolative recate dalle ultime due leggi di bilancio.
Gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, per i quali entro il 15 novembre 2020 non sia intervenuta l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e non sia stato versato un acconto pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, rientrano nella misura agevolativa prevista dalla legge 178/2020.
Come riconosciuto dal documento di prassi in esame, potrebbe capitare che, stante il tardivo chiarimento (23 luglio 2021) rispetto all’entrata in vigore della disposizione normativa (1° gennaio 2021), i documenti contabili post 15 novembre 2020 rechino il riferimento normativo della legge 160/2019, in luogo di quello della Legge di stabilità 2021.
In tale ipotesi i contribuenti interessati possono procedere all’integrazione delle fatture con il corretto richiamo alla norma agevolativa, vale a dire all’articolo 1, commi da 1054 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, stante l’equivalenza sostanziale degli obblighi di conservazione documentale recati dalle disposizioni agevolative delle ultime due leggi di stabilità, si rendono applicabili le indicazioni rese negli interpelli sopra citati.
In proposito va detto che l’Agenzia in entrambi gli interpelli, ritenendo equivalenti le disposizioni della conservazione in tema di bonus investimenti con quelle previste dalle agevolazioni della “Nuova Sabatini”, richiama la faq numero 10.15 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il MISE in tale risposta propone una ulteriore possibilità, vale a dire l’emissione di una nota credito a storno della fattura priva del riferimento normativo e la successiva emissione di una nuova fattura integrata secondo la disposizione normativa di agevolazione.
Pur se non richiamata espressamente nei documenti di prassi (interpelli e circolare citata), stante il riferimento alla faq, dovrebbe ritenersi valida l’ulteriore procedura illustrata dal MISE.
( Articolo di Giovanni Riccio pubblicato su “Fiscal Focus” )
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