Tassazione del capital gain su start up innovative
NOVITA’
La Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1005, della Legge n. 205/2017) ha rivisitato la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali realizzate a partire dal 1º gennaio 2019, sancendo l’applicazione dell’imposizione sostitutiva del 26%, a prescindere dal periodo di maturazione e indipendentemente dalla circostanza che si tratti di partecipazioni qualificate ovvero non qualificate.
Con il decreto Sostegni bis (art. 14 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) debutta un doppio beneficio fiscale di natura transitoria per le plusvalenze da cessione di partecipazioni in start up innovative e in PMI innovative, nell’intento di stimolare gli investimenti in queste categorie di società.
Le due agevolazioni fiscali presentano le caratteristiche comuni di seguito indicate:
– sono di natura transitoria e indipendenti tra loro;
– interessano le persone fisiche operanti al di fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, che intendono acquisire partecipazioni in start up innovative e in PMI innovative.
Sono quantificate in 7,4 milioni di euro per il 2022, 11,8 milioni di euro per il 2023, 9,5 milioni euro per il 2024, 29,6 milioni euro per il 2025, 43,9 milioni di euro per il 2.026, 29,7 milioni euro per il 2027 e, infine, in 34,4 milioni euro per ciascun anno del biennio 2028-2029 le minori entrate dovute all’applicazione dell’incentivo.
Attenzione
Le due misure di favore possono essere utilizzate in modo coordinato e, in tale fattispecie, il risparmio fiscale per le persone fisiche cedenti può essere significativo, dal momento che il 26% sulla plusvalenza da smobilizzo di una partecipazione in caso di reinvestimento va a sommarsi al 26% sulla plusvalenza realizzata con la cessione della nuova partecipazione nell’impresa innovativa.
Esenzione ex art. 14, commi 1 e 2, del decreto Sostegni bis
Le plusvalenze ottenute dalle persone fisiche, operanti al di fuori dall’esercizio dell’impresa, a seguito della cessione di partecipazioni, qualificate o non qualificate, in start up innovative e PMI innovative, non sono assoggettate a imposizione fiscale.
A tale fine, è necessario che le partecipazioni risultino acquisite, mediante sottoscrizione di capitale di rischio, nel periodo dal 1º giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e che siano detenute per almeno tre anni.
Si osserva che danno diritto al regime esentativo i conferimenti in denaro iscritti nello stato patrimoniale al capitale sociale o alla riserva sovrapprezzo delle azioni o quote, anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili, e la compensazione di crediti non commerciali da parte dei soci in sede di sottoscrizione di operazioni di aumento di capitale sociale.
Agli effetti dell’esenzione, sono agevolati gli investimenti effettuati ex art. 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012 (start up innovative) e artt. 4, commi 9 e 9-ter (PMI innovative).
Esenzione ex art. 14, comma 3, del decreto Sostegni bis
E’ previsto il non assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate da una persona fisica che, al di fuori dell’esercizio un’attività di impresa, cede una o più partecipazioni in società di persone ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ad esclusione delle società semplici e degli enti ad essi equiparati, o di capitali (art. 73, comma 1, lett. a e d, del TUIR), quali le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, nonché le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Le partecipazioni, che possono essere qualificate o meno, devono essere acquisite attraverso la sottoscrizione del capitale sociale e le plusvalenze così determinate, entro un anno dal loro realizzo, devono essere reinvestite in start up innovative e PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025. Dal momento che sono oggetto del beneficio le plusvalenze effettivamente realizzate, i conferimenti devono avvenire in denaro.
Le due fattispecie di neutralità fiscale delle plusvalenze conseguite ai sensi del decreto Sostegni bis
Tipologia di partecipazioni oggetto di cessione | Natura del soggetto cedente | Condizione di reinvestimento |
ESENZIONE EX COMMI 1 E 2 | Partecipazioni al capitale di imprese start up innovative o PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione del capitale sociale dal 1º giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni | Persona fisica non operante nell’esercizio dell’impresa |
ESENZIONE EX COMMA 3 | Partecipazioni al capitale di società di persone (art. 5 del TUIR), ad eccezione di società semplici ed enti ad esse equiparati, e di capitali (lett. a e d del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) | Persona fisica non operante nell’esercizio dell’impresa |
Esempio
Una persona fisica non esercente attività di impresa possiede una partecipazione per euro 50.000 in una società per azioni, che cede in data 29 giugno 2021, realizzando una plusvalenza di 10.000 euro. Tale plusvalenza, realizzata ex art. 67, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, viene reinvestita in data 29 novembre 2021 in un’impresa start up innovativa di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012. Ricorrono per il cedente i requisiti per l’esenzione dall’imposta sul capital gain del 26%?
Sì, ci sono i requisiti per beneficiare della non imposizione nella misura del 26% in base all’art. 14, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, dal momento che viene ceduta una partecipazione al capitale di una società per azioni e che la plusvalenza ottenuta entro un anno dal suo conseguimento è reinvestita in un’impresa start up innovativa.
INQUADRAMENTO FISCALE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI
Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, figurano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche e, pertanto, mediante la cessione di:
azioni, diverse dalle azioni di risparmio;
ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società soggette all’IRES e di società personali;
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni.
Le partecipazioni in parola devono essere possedute in società di persone, in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato, in enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché in trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale in società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti (art. 73, comma 1, lett. a, b e d, del TUIR).
In particolare, sono qualificate le cessioni relative a partecipazioni, diritti o titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore alla percentuale del:
2% per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
20% per le altre partecipazioni;
ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al:
5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
25% per le altre partecipazioni.
Sono oggetto dei benefici fiscali dianzi descritti ex art. 14 del decreto Sostegni bis le plusvalenze qualificate e non qualificate.
Attenzione
Rientrano tra i redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa, per espressa previsione normativa, i redditi non altrove classificati che:
non costituiscono redditi di capitale;
non sono prodotti nell’esercizio di arti e professioni ovvero di imprese commerciali o da parte di società in nome collettivo e in accomandita semplice né in base alla qualifica di lavoratore dipendente.
AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA
Alla Commissione europea sono comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni i progetti diretti a istituire o modificare aiuti (art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Infatti, se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, dà avvio alla procedura appositamente prevista e lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
In tale ottica, ex art. 14, comma 4, del D.L. n. 73/2021, l’effettiva operatività degli incentivi fiscali stabiliti dall’art. 14 del decreto Sostegni bis è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea, richiesta da parte del MISE.
(Articolo di Roberta Braga pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail”)
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