Il bonus assunzione giovani – Chi e come può usufruire dello sgravio contributivo 2021/2022 – Parte I
Agevolate le assunzioni dei giovani.
Per due anni (2021 e 2022), infatti, chi assume soggetti d’ età inferiore a 36 anni riceverà un bonus contributivo, sotto forma di sgravio, dell’importo fino a 500 euro mensili per la durata di tre anni.
Gli anni di diritto al bonus salgono a quattro, se la nuova assunzione avviene in una sede o unità produttiva sita nel Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tra le condizioni per il diritto al bonus è previsto che, per il neoassunto, l’assunzione sia la sua prima esperienza di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo, introdotto dalla legge n. 178/2020 (legge Bilancio 2021) è operativo e l’Inps ha dettato le istruzioni con la circolare n. 56/2021. È in stand-by per quanto concerne, invece, la materiale fruizione, poiché in attesa del via libero da parte della Commissione europea.
Datori di lavoro beneficiari
Il bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Pertanto, sono ammessi a beneficiarne i professionisti (datori di lavoro non imprenditori), mentre ne è esclusa la pubblica amministrazione (si tratta degli enti individuati nell’ elenco all’art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001). Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario perché non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (ovviamente è fatta salva una diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea). Nel dettaglio il bonus è fruibile dai seguenti datori di lavoro:
- datori di lavoro imprenditori.
Come è noto, l’art. 2082 del codice civile definisce «imprenditore» colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. La giurisprudenza ha precisato che l’ attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione (profitto); a tal fine, è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’ attività, l’idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (corte cassazione, sezioni unite, sentenza n. 3353/1994). Rientrano tra i datori di lavoro beneficiari del bonus anche gli enti pubblici economici (EPE), perché, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 del codice civile, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nello stesso settore. Come sono da ricomprendere tra i beneficiari gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- datori di lavoro non imprenditori.
Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 del codice civile citato, quali, per esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc. Per quanto detto hanno diritto al riconoscimento del bonus assunzioni:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio (ai sensi degli artt. 31 e 114 del dlgs n. 2672000);
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dal beneficio del bonus:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli Ater comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge n. 70/1975 (recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»), gli ordini e i collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella citata legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);
- le Agenzie pubbliche (di cui al dlgs n. 300/1999).
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni (e, pertanto, non possono fruire del bonus assunzioni) le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario; Ipab e «Aziende Pubbliche Servizi alla Persona» (Asp). Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d’ Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (corte di cassazione, sezioni unite, n. 1733/1996 e n. 5054/2004, nonché consiglio di stato n. 841/2010).
Rapporti di lavoro incentivati
Il bonus spetta sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021/2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato (cioè assunzione o trasformazione), non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d’età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni. Tuttavia, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del biennio 2021/2022 e il datore di lavoro abbia anche iniziato a fruire dell’agevolazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro, spetterà il bonus residuo anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022 (si veda anche più avanti). Il bonus è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001). Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’ occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’Inps ritiene che il bonus spetti pure sulle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche nell’ ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore di uno o più utilizzatori in forma di lavoro a tempo determinato.
Rapporti di lavoro esclusi dall’incentivo
Sono esclusi dal bonus i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai quali già è prevista l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Considerata la ratio del bonus, consistente nella volontà d’ incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato. Infatti, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini d’indennità di disponibilità (la cui misura è rimessa alla pattuizione fra le parti), il lavoro intermittente costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua («prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [] anche […] in periodi predeterminati nell’ arco della settimana, del mese o dell’ anno», ex art. 13, comma 1, del dlgs n. 81/2015), tant’ è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge («con l’ eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’ arco di tre anni solari», ex art. 13, comma 3, del citato dlgs n. 81/2015); e infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro («il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa», ex art. 13, comma 1, del dog n. 81/2015).
Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione del bonus il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Ciò in quanto, pur nelle sue specificità, il bonus trae la sua disciplina dall’ esonero strutturale giovanile di cui all’art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge Bilancio 2018, che trova applicazione per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (di cui al dlgs n. 23/2015) che, in proposito, specificamente prevede che il suo campo di applicazione sia limitato alle assunzioni riguardanti lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
In considerazione della circostanza che si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato di giovani, l’agevolazione non trova applicazione neanche nelle ipotesi d’instaurazione delle «prestazioni di lavoro occasionale».
Infine, il bonus è escluso espressamente alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della legge Bilancio 2018 (cioè assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione). Per tali due diverse fattispecie, pertanto, trova applicazione il solo regime agevolato di cui al citato art. 1, commi 106 e 108, della legge Bilancio 2018.
( Articolo di Daniele Cirioli pubblicato su “Italia Oggi Sette” )
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