La nuova Sabatini – A chi e come viene erogato il finanziamento: tutte le novità dell’agevolazione – Part II
Settori ammessi ed esclusi
Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori (art. 5, decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circolare 23 marzo 2016, n. 26673), con esclusione delle seguenti:
– attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione Ateco);
– attività connesse all’ esportazione e agli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del regolamento Gber.
Beni nuovi
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per «impianti e macchinari», «attrezzature industriali e commerciali» e «altri beni» ovvero spese classificabili nell’ attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 c.c., come declamati nel principio contabile n. 16 dell’Oic (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a «immobilizzazioni in corso e acconti» Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
– autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
– correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa
Agevolazioni
Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’ Addendum alla convenzione tra il ministero dello sviluppo economico, l’abi e Cassa depositi e prestiti (Cdp) di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
– di durata non superiore a 5 anni;
– di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; – interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Il contributo del Mise è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’ investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al:
-2,75% per gli investimenti ordinari;
-3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. «industria 4.0»).
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. «industria 4.0» che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232/20 16 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’ interno degli allegati 6/A e 6/B alla circ. 15 febbraio 2017 n.14036. Alla luce delle novità introdotte dall’ art.1, comma 32, legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con circ. n. 269210/2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.
La circolare Mise – Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E ha fornito ulteriori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati nei predetti allegati.
Il decalogo per ottenere le agevolazioni
1. La Pmi presenta alla banca o all’ intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (Nuova Sabatini) – Presentazione domande.
2. La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla Pmi, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
3. La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla Pmi mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cdp, ovvero mediante diversa provvista.
4. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla Pmi, adotta la relativa delibera e la trasmette al ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa Pmi in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
5. Il ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
6. La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la Pmi e a erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva.
La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
7. La pmi, a investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’ avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’ investimento, la Richiesta Unica (modulo RU), o in alternativa la Richiesta quote rimanenti (modulo Rqr) nel caso in cui abbia già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, e la trasmette al ministero, unitamente all’ ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione beni strumentali («Nuova Sabatini») – Erogazione contributo
8. Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è erogato dal ministero alle Pmi beneficiarie in un’unica soluzione, indipendentemente dall’ importo del finanziamento deliberato, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
9. Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
– dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’ art. 20, comma 1, lettera b), del dl 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019;
– dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del dl 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.
10. Per le domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i citati requisiti di cui all’ art. 20, comma 1, lett. b), del dl 34/2019, o quelli di cui all’art. 39, comma 1, del dl 76/2020, il contributo continua a essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’ investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura. In tali casi, la Pmi, successivamente alla trasmissione del modulo Ru/Rqr, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.
SETTORI DI ATTIVITÀ PARTICOLARI
Imprese di trasporto Le imprese che operano nel settore trasporti possono presentare la domanda di agevolazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nel regolamento unionale applicabile per settore (regolamento Gber) e, in particolare, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di: – creazione di un nuovo stabilimento;
– ampliamento di uno stabilimento esistente;
– diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
– trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
b) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
c) l’operazione avviene a condizioni di mercato.
(art. 5.8 decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
Nel settore trasporti si configura l’ampliamento qualora attraverso l’investimento sia incrementata la capacità di trasporto dell’impresa, per esempio attraverso l’ampliamento del parco automezzi o l’acquisto di mezzi di trasporto con maggiore capacità di carico, ecc. La semplice sostituzione di un mezzo obsoleto con un veicolo «euro 6» non rientra nella tipologia ampliamento, ma si configura come mera sostituzione di un bene esistente, fattispecie non ammissibile come previsto al punto 7.4 della circ. 157 febbraio 2017, n. 14036.
Imprese del terziario
Un’ impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software può presentare domanda di agevolazione in quanto l’impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili, purché non si tratti di acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti e l’ investimento stesso sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento Gber: creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (artt. 3 e 5, decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circ.15 febbraio 2017, n.14036).
( Articolo di Bruno Pagamici pubblicato su “Italia Oggi Sette” )
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