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Aggio e interessi di mora non bloccano il condono

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Le due voci sono irrilevanti nel calcolo dei 5mila euro per lo stralcio automatico Decisiva la singola partita iscritta a ruolo e non il totale della cartella esattoriale

I debiti verso l’agente della riscossione non superiori a 5mila euro, derivanti da affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono azzerati ope legis, a condizione che il debitore abbia un reddito imponibile non superiore a 30mila euro per l’anno d’ imposta 2019. La norma di cui all’ articolo 4 del decreto sostegni riproduce con alcune modifiche l’analoga disposizione già contenuta nell’ articolo 4, DL 119/2018.


Sotto il profilo oggettivo, il riferimento è al debito che residua alla data di entrata in vigore del decreto legge e non all’ importo originario. Ne consegue che possono fruire della sanatoria anche partite che inizialmente superavano la soglia di 5mila euro. Concorrono a formare tale limite la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Sono invece irrilevanti gli interessi di mora e l’aggio di riscossione che, qualora dovessero determinare il superamento della soglia, non impediscono l’applicazione della previsione in esame.

Sempre a tale fine, occorre guardare non al totale della cartella ma alla singola partita di ruolo che è identificata dall’ importo totale del provvedimento che sta a monte di essa. Pertanto, una cartella che contenga, ad esempio, multe stradali per 3mila euro, importi da liquidazione della dichiarazione dei redditi (Irpef, sanzioni e interessi) per 5mila euro e tassa rifiuti per 4milaeuro è suscettibile, in astratto, di rientrare nella norma di favore.

Le uniche tipologie di debito escluse dall’ azzeramento sono:

a) il recupero degli aiuti di Stato;

b) le somme da sentenza di condanna della Corte dei conti;

c) le sanzioni a carattere penale;

d) le risorse proprie Ue (ad esempio, dazi);

e) l’Iva all’importazione.

Non vi sono preclusioni di sorta dal lato soggettivo, poiché la modifica si rivolge tanto alle persone fisiche che ai soggetti diversi da queste. Ulteriore requisito necessario ai fini dell’accesso alla sanatoria è il possesso di un reddito imponibile non superiore a 30mila euro per l’anno 2019. Tale limite reddituale è identico per la totalità dei contribuenti, comprese le società. La nozione di reddito imponibile richiama la somma di tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili. A stretto rigore, inoltre, dovrebbero risultare irrilevanti i redditi a tassazione separata, quali ad esempio gli arretrati di lavoro dipendente, il Tfr e le plusvalenze da cessione di azienda.

I redditi soggetti a cedolare sugli affitti dovrebbero al contrario rientrare nel limite dei 30.000 euro, alla luce del disposto di cui all’ articolo 3, comma 7, del Dlgs 23/2011. L’azzeramento delle partite vale anche per i carichi inclusi nella rottamazione ter e nel saldo e stralcio ma sono sempre fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del Dl.

Con decreto delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione saranno dettate le disposizioni attuative della sanatoria, compresa la data di riferimento dell’annullamento del debito. Sino ad allora, sono sospese tutte le attività di recupero da parte dell’agente della riscossione relative ai debiti non superiori a 5.000 euro, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore. Per le medesime partite, sono altresì sospesi i termini di prescrizione.

Si evidenzia da ultimo che l’azzeramento non opera per le somme riscosse dagli enti territoriali (comuni, regioni e province) con lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

( Articolo di Luigi Lovecchio pubblicato su “Il Sole 24Ore” )

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