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Sanificazione in azienda: gli aspetti critici

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Il datore di lavoro deve garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro salubre e sicuro. Con la riapertura graduale dello scorso 4 maggio 2020, le aziende hanno adottato le misure previste nel protocollo condiviso, per poter garantire tutte le misure necessarie al fine del contenimento dei contagi.

Un aspetto fondamentale previsto dal protocollo condiviso, è sicuramente quello riguardante la pulizia e la sanificazione in azienda; se la pulizia è un’attività che in genere ogni azienda ha la possibilità di organizzare, ben diversa è la messa in opera dell’attività di sanificazione che prevede l’uso di prodotti specifici delineati nei mesi scorsi dalla normativa in materia. Ma quali sono le criticità che riguardano tale attività?

Premessa

Nell’ultimo anno, i gesti, gli usi e persino i costumi delle persone sono cambiati in maniera radicale. Limitazioni delle libertà personali e introduzione di misure restrittive in generale hanno rivoluzionato le sensibilità individuali, seppur consapevoli dei benefici che queste porteranno, hanno segnato inequivocabilmente le vite delle persone. Si pensi all’uso della mascherina, al lavarsi di frequente le mani, al mantenere il distanziamento sociale, e poi, si pensi all’introduzione di misure drastiche come il coprifuoco a cui si è soggetti dalle 22:00 di ogni sera fino alle 05:00 del mattino seguente.

Tutte misure volte al contenimento dei contagi, che ognuno rispetta con la speranza di uscire alla svelta da questo periodo pandemico legato all’infezione da covid-19; ulteriore misura introdotta, è la campagna vaccinale che ha aperto molte polemiche per quanto riguarda l’obbligatorietà o meno da parte del datore di lavoro di imporre l’inoculazione ai propri dipendenti (al momento non sussiste nessun obbligo previsto).

INFORMA – Il protocollo condiviso, adottato dalle aziende per la riapertura e per garantire salute e sicurezza ai lavoratori nel periodo pandemico attuale, prevede delle misure tecniche/organizzative che il datore di lavoro deve necessariamente assumere, ad esempio: l’informazione e la formazione dei lavoratori, l’uso dei dpi, le modalità di ingresso e uscita nei vari ambienti di lavoro, le modalità di ingresso in azienda da parte di terzi, il rilievo della temperatura corporea e le attività di pulizia e sanificazione.

È giusto rimarcare il concetto che, il mancato rispetto del protocollo condiviso, non permette all’azienda di lavorare, e quindi di non produrre ricchezza e di conseguenza, in un certo senso, creare disagio sociale tra i lavoratori che devono ricorrere a sostegni da parte dello stato come ad esempio ricorrere alla cassaintegrazione.

Da una parte le aziende sostengono, in questa fase, spese straordinarie legate alla straordinarietà del momento, dall’altra continuano a produrre ricchezza e a permettere ai lavoratori di vivere dignitosamente.

È importante capire le differenze riguardanti le attività di pulizia e di sanificazione; nell’approfondimento si andrà a darne definizione e a delineare le indicazioni dell’Inail, si andranno poi ad analizzare le criticità relative all’attività di sanificazione.

Pulizia e sanificazione: indicazioni dell’INAIL

Le attività di pulizia, di disinfezione e di sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994.

Il D.M. n. 274/1997 le ha così definite:

attività di puliziasono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
attività di sanificazionesono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Le operazioni di pulizia servono a rimuovere dalle superfici il grosso dello sporco, tramite azione meccanica (uso di scopa e paletta, aspirapolvere, ecc.), abbinata all’azione chimica dei prodotti detergenti, passati a mano o attraverso l’uso di attrezzature specifiche (lavapavimenti, lavamoquette, ecc). In tutte le aziende è possibile svolgere in proprio queste semplici operazioni, che di frequente vengono affidate ad imprese di pulizia appaltando tale servizio. Sebbene esistano precisi obblighi di legge a carico delle imprese, che dovrebbero sempre verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese di pulizia (art. 26 D.Lgs. 81/08), è molto improbabile che tali imprese non dispongano dei requisiti necessari per svolgere tale servizio.

La sanificazione (Sanificazione = Pulizia + Disinfezione + Ventilazione) è l’insieme di tutti i processi necessari per consentire all’uomo una vita, lavorativa e non, senza rischi per la propria salute.

OSSERVA – Detto questo, solo un ambiente pulito, disinfettato e ben aerato riduce al minimo la probabilità di sopravvivenza della maggior parte dei virus.

Si è detto che, le operazioni di pulizia possono essere svolte pressoché in ogni attività lavorativa, cosa differente per le operazioni di sanificazione a determinate condizioni.

L’esercizio delle attività di sanificazione è subordinato al possesso di specifici requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall’art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997.

Pertanto da un punto di vista professionalizzante si tratta di aziende con specifico codice ATECO, in particolare le prestazioni di mera pulizia rientrano tra quelle indicate nel codice ATECO 81.21.00 e 82.22.02, mentre le prestazioni di disinfezione (compresi quelle di disinfestazione e derattizzazione) rientrano nel codice ATECO 81.29.10.

Può un’azienda eseguire in autonomia tali interventi mediante il proprio personale, nei locali aziendali?

In teoria sì, a condizione che il personale impiegato sia stato opportunamente formato e informato ed addestrato in relazione al rischio chimico, biologico e all’eventuale impiego di specifiche attrezzature; il personale deve essere dotato (ed addestrato all’uso) degli opportuni dispositivi di protezione individuale, che andranno scelti in base al rischio specifico connesso all’uso delle attrezzature, delle sostanze chimiche ed alle possibilità di contagio. L’introduzione di questa nuova attività in azienda, con personale interno, comporta necessariamente la revisione del Documento di Valutazione del Rischio.

Come si effettuano le attività di sanificazione?

Le operazioni di sanificazione devono seguire un’accurata pulizia.

Va garantita la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti in uffici e reparti produttivi. Occorre inoltre igienizzare eventuali spogliatoi, locali mensa e persino le tastiere dei distributori di snack. Poi vanno pulite ed igienizzate con molta attenzione le superfici che si toccano di più: muri, porte, finestre, servizi igienici, maniglie, pulsanti, interruttori e bottoniere.

Le sostanze utilizzabili per abbattere il Virus sono, citando la normativa, ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%l) o perossido di idrogeno (0,5%). Tali sostanze possono essere applicate sulle superfici o nebulizzate nell’ambiente attraverso spruzzatori o atomizzatori.

Si tratta di sostanze particolarmente aggressive, che possono danneggiare le superfici e debbono essere manipolate con particolari attenzioni, soprattutto qualora si pratichi la nebulizzazione nell’ambiente.

Anche le condotte aerauliche (impianti di ventilazione, areazione e condizionamento) meritano particolari attenzioni, poiché, accumulando facilmente polvere e materiale organico, possono essere fonte di inquinamento biologico occulto e quindi veicolare virus (o altri patogeni) attraverso l’aria movimentata.

In Italia il Ministero della Sanità, già con protocollo n°24482 del 31 Luglio 1996, ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari, il sistema è stato sperimentato con successo anche specificamente contro il Coronavirus in vari contesti internazionali. L’utilizzo di questo gas, applicato con opportuni macchinari, è efficiente e pratico, e si è dimostrato particolarmente adatto alla sanificazione di piccoli ambienti, veicoli o condotte di aerazione, e può anche essere utilizzato in ambienti, come gli uffici, che presentano superfici di varia tipologia.

È ragionevole pensare che la sanificazione da ripetere con una frequenza variabile in funzione della attività e del tasso di frequentazione dei locali. Sarebbe bene implementare un protocollo operativo specifico, sulla base di una valutazione specifica del rischio biologico, elaborato con la collaborazione del Medico del Lavoro competente e con il Responsabile Aziendale per la Sicurezza. Le operazioni di Sanificazione sono obbligatorie, prima dell’agibilità dei locali, qualora si sia rilevata la presenza nei locali di un soggetto con malattia da Covid-19 accertata. La disinfezione, consistente nella distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni, viene svolta con l’uso di prodotti disinfettanti, se si è sentito parlare dei presidi medici chirurgici ad esempio, esistono tuttavia altre tecniche di disinfezione, più o meno efficaci.

L’Inail ha pubblicato una serie di documenti tecnici per la prosecuzione delle attività dell’Istituto con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di protezione dei lavoratori durante l’adempimento alle specifiche mansioni.

Si prenda in esame il documento “Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 alla ripresa delle attività di Inail. Indicazioni generali e misure specifiche”.

La prima parte che approfondisce le misure generali anticontagio:

•Misure organizzative;

•Misure di prevenzione e protezione collettiva;

•Misure di prevenzione e protezione individuale;

•Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici;

•Sorveglianza sanitaria.

La seconda parte si sofferma sulle diverse misure specifiche da integrare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19, come ad esempio le attività di pulizia e sanificazione, nello specifico si riportano alcuni esempi:

•il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali eambienti chiusi ed aree comuni;

•il datore di lavoro garantisce la corretta pulizia delle attrezzature e degli strumentiindividuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo;

•per rendere snelle le attività di sanificazione, ciascun lavoratore dovrà lasciare la suapostazione il più possibile sgombra;

•è raccomandata la tenuta e la conservazione di un registro delle attività dipulizia/sanificazione svolte presso i locali dell’Istituto per la verifica della loroattuazione;

•occorre prevedere specifici protocolli per ambienti esterni e interni;

•gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia degli ambienti e/oluoghi di lavoro devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalitàaziendali e adottare l’uso di Dpi e di idonei abiti da lavoro, secondo le indicazioni delproprio datore di lavoro e purché rispondano agli standard di sicurezza dell’Istituto.

Il documento riporta, infine, due allegati che approfondiscono tematiche specifiche :

allegato 1: sorveglianza sanitaria;

allegato 2: raccomandazioni relative alla gestione dei rischi psicosociali e gli impatti psicologici.

Aspetti critici

A mostrare, alcune criticità è stato un recente convegno alla manifestazione Ambiente Lavoro 2020. Si tratta del convegno “CLP_REACH_2020 COVID SANIFICANTI DEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO Etichettatura di pericolo, Scheda di Dati di Sicurezza e Notifica per: Detergenti, Presidi Medico-Chirurgici, Biocidi, Dispositivi Medici, Cosmetici. Tecnologie di sanificazione nei luoghi di lavoro” che si è tenuto lo scorso 2 dicembre 2020. Il Convegno ha evidenziato come i prodotti chimici disinfettanti rappresentino oggi “quelli più illegittimamente presenti sul mercato, perché non conformi alle normative di settore”.

Presenza illegittima sul mercato di prodotti disinfettanti

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche, in collaborazione con le autorità nazionali, ha individuato, che i controlli effettuati evidenziano parecchie non conformità di questi prodotti alle normative particolari. Si parla di normative legate ai biocidi, al regolamento detergenti, alle direttive dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e al regolamento dei cosmetici.

Sono state necessarie azioni di controllo anche attraverso una modalità di interazione con le Regioni in virtù del fatto che in quel momento erano presenti altri progetti relativi al controllo delle vendite on-line.

Si sono quindi programmati dei controlli REACH e CLP in alcuni casi evidenti di non conformità. Si potevano eseguire controlli non solo presso produttori, distributori e rivenditori di detergenti, presidi medico-chirurgici, biocidi, igienizzanti e sanificanti in generale ma anche nei riguardi degli utilizzatori e presso gli utilizzatori.

I controlli sono stati proposti nel corso di una riunione di coordinamento interregionale con l’intento di agire sulle verifiche di base e formali: una valutazione dell’etichettatura di pericolo, anche in raffronto con la sezione 2 della Scheda di sicurezza, una valutazione della scheda di sicurezza stessa e anche la verifica che questi prodotti, che nella maggior parte dei casi sono miscele pericolose, fossero correttamente notificati all’archivio preparati.

Le conseguenze dell’illegittimità dei prodotti

L’attività di controllo viene effettuata nei confronti anche delle aziende rispetto all’attività di sanificazione dei luoghi di lavoro. In merito alla scelta dei prodotti sanificanti da impiegare al riavvio dell’attività lavorativa, non c’è sicurezza dell’efficacia dei prodotti rispetto al controllo del virus e alla loro conformità di base.

Il controllo si è basato su una forma di assistenza nel merito delle imprese che erano nelle condizioni di acquistare prodotti che dovevano essere efficaci.

L’efficacia si basa sul rispetto delle norme verticali ed è correlato all’autorizzazione e alla formulazione di prodotti che avrebbero dovuto adempiere alle indicazioni della circolare ministeriale del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le indicazioni dell’OMS.

Fonti normative e informative per i prodotti da utilizzare e per quali attività

Fondamentale è il protocollo per gli ambienti di lavoro per il contenimento del virus SARS-CoV-2 che ha visto l’ultima versione nell’aprile del 2020 e che è poi sistematicamente riportato in allegato ai vari dpcm, di conseguenza, allegato anche al dpcm del 14 gennaio 2021. Qui ci sono delle indicazioni fondamentali.

A queste indicazioni si vanno ad integrare quelle di altri documenti, sempre in allegato allo stesso dpcm; si trova il protocollo dei trasporti, quello del settore edile, le linee guida per la riapertura delle diverse attività produttive. In questi documenti si recepiscono indicazioni sia procedurali, sia in merito ai prodotti, alla specifica azione da compiere.

Si avranno delle sanificazioni periodiche che possono avere diverse frequenze e modalità che vanno poi stabilite da ogni azienda nel proprio protocollo anticovid. Le sanificazioni periodiche dovranno riguardare le varie superfici in azienda, soprattutto quelle che posso essere toccate più frequentemente da più lavoratori (maniglie, tastiere, schermi, ecc.). Poi si trovano le sanificazioni straordinarie che devono essere messe in atto ogni qualvolta venga accertato un caso Covid confermato in un’azienda, in un luogo. La circolare 5443 del febbraio 2020 dà delle indicazioni ben precise. In primis si deve effettuare una pulizia con detergenti comuni e poi una disinfezione e indica anche alcune tipologie di efficacia certa.

Errori principali legati all’uso dei sanificanti e disinfettanti

È da chiarire che prima dell’attività di disinfezione è necessario fare una completa azione di pulizia con detergenti.

I detergenti per superfici devono rispettare le regole dettate dal regolamento 648 del 2004 e quindi tali prodotti hanno delle caratteristiche che agiscono nei confronti della sporcizia, del grasso che è necessario eliminare per intervenire con i disinfettanti. Per disinfettanti, si intendono prodotti, miscele, e si devono impiegare i prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Per questi è previsto un protocollo, un modo di impiego, una modalità di attività che viene descritta nell’etichettatura. Riguardo ai prodotti che hanno una caratteristica utile nei confronti degli agenti biologici come nel caso del Covid-19 si presti attenzione a selezionare quei prodotti che sono stati consigliati con riferimento alle indicazioni del Rapporto n. 19 dell’Istituto superiore di sanità che fornisce le corrette indicazioni.

Nel periodo pandemico attuale, sono stati inseriti nel contesto dell’emergenza sanitaria, immessi sul mercato, i cosiddetti igienizzanti per la cute, ma questo riguarda qualcosa che non passa attraverso un’autorizzazione. I cosmetici, come sono gli igienizzanti per la cute, devono soddisfare le norme per i cosmetici, ma non danno la garanzia che possono agire nei confronti di un virus. Se l’efficacia viene ricondotta al fatto che viene dichiarato nell’etichettatura uno specifico contenuto di etanolo quali sono le differenze tra un igienizzante per la cute che ha queste caratteristiche e un disinfettante? La differenza la si trova nella sicurezza che le materie prime abbiano una derivazione certa e verificata, nel caso delle Officine che producono presidi medico chirurgici, rispetto da altre situazioni per il quale un controllo così stringente non è eseguito.

Etichetta, scheda tecnica, scheda di sicurezza e dispositivi di protezione

L’etichettatura riporta l’indicazione di ciò che il regolamento CLP prevede in questi casi: le indicazioni dei pericoli, i pittogrammi, ecc. L’etichettatura assume una maggiore importanza per i Presidi Medico-Chirurgici e i biocidi. Ci si rende conto che è un prodotto regolarmente registrato e regolarmente autorizzato e inoltre riporterà:

•indicazioni circa il principio attivo;

•gli usi per cui è stato autorizzato;

•i microrganismi su cui è attivo;

•i tempi di azione;

•tutte indicazioni fondamentali.

Spesso tali indicazioni sono anche integrate da quello che è insito nella scheda tecnica; la scheda di sicurezza, infine, diventa sempre rilevante per l’uso sicuro dei prodotti e per la valutazione dei rischi, la sezione 8 della scheda di sicurezza è fondamentale per capire l’uso dei dispositivi di protezione individuale, le non conformità per la valutazione corretta della sezione numero 8 delle schede di sicurezza è uno degli aspetti più consolidati nei controlli : ad esempio, non viene indicata la tipologia del filtro della maschera, come ad esempio molte volte manca l’indicazione della permeabilità del guanto, del materiale di costruzione del guanto.

Molto spesso le schede di sicurezza vengono compilate con i software, di conseguenza vengono a mancare le conoscenze necessarie per fornire tutte le informazioni. Inoltre, a volte le informazioni nell’etichettatura non corrispondono a quelle che sono nella scheda di sicurezza.

Link utili

Conclusioni

Con l’impegno e la costanza di tutti, si spera di uscire presto dal momento pandemico attuale!

Gli sforzi di tutti devono concentrarsi sull’obiettivo della riduzione dei contagi e del contenimento del virus, attraverso quelle azioni, ormai diventate consuetudini, che ci permettono di svolgere le attività personali e lavorative in salute e sicurezza.

In fase di riapertura, le aziende, hanno fatto proprie le prescrizioni riportate nel protocollo condiviso, così da permettere ai lavoratori di riprendere la propria attività lavorativa, nel rispetto della propria salute e sicurezza, ad esempio l’informazione e la formazione dei lavoratori, l’uso dei dpi, le modalità di ingresso e uscita nei vari ambienti di lavoro, le modalità di ingresso in azienda da parte di terzi, il rilievo della temperatura corporea e le attività di pulizia e sanificazione.

Mentre in tutte le aziende è possibile praticare l’attività di pulizia, per quanto riguarda la sanificazione è subordinata al possesso di specifici requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall’art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997.

In riferimento all’attività di sanificazione, si possono riscontrare delle criticità, come ad esempio:

presenza illegittima sul mercato di prodotti disinfettanti (che non sono conformi);le conseguenze legate all’illegittimità dei prodotti, quali:criticità legate all’attività di sanificazione;
criticità legate all’etichettatura dei prodotti;
criticità legate alla scheda tecnica dei prodotti;
criticità legate alla scheda di sicurezza dei prodotti;
criticità legate all’uso corretto dei dpi per mancanza di informazioni dalle schede tecniche e di sicurezza

Le attività di sanificazione sono fondamentali per il contenimento dei contagi, ma è necessario che sia un adempimento non improvvisato e che sia attuato nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi competenti.

Il caso specifico

Si tratta della prima impresa ferroviaria al mondo ad ottenere la certificazione di “Rina”, società internazionale leader in Italia. Il riconoscimento è arrivato dopo la verifica dell’adozione e dell’implementazione da parte dell’azienda di tutta una serie di procedure condivise per prevenire le infezioni e migliorare gli interventi di igienizzazione e sanificazione dei treni e degli ambienti di Trenitalia.

Più di 18mila dispenser sui propri treni, oltre 135mila carrozze sanificate, senza dimenticare i safety kit distribuiti a bordo dei treni Frecciarossa e Frecciargento, unite alle indicazioni per i flussi di entrata e uscita su tutta la flotta della segnaletica visiva posta a terra sulle carrozze.

“L’ottenimento della Biosafety Trust Certification testimonia l’importante lavoro svolto in questi mesi per garantire a viaggiatori e dipendenti i più alti livelli di igiene e sanificazione”. Fin dalle primissime fasi dell’emergenza, Trenitalia ha implementato e rivisitato tutte le procedure di sanificazione e igienizzazione dei propri treni, delle sale dedicate ai viaggiatori, delle biglietterie, senza dimenticare tutti gli spazi utilizzati dai dipendenti, come le officine e gli uffici, “garantendo così un’igiene ancora più profonda di sedili, bagagliere, tavolini e di tutte le superfici a contatto con i passeggeri”.

Quella della “Biosafety Trust Certification”, spiega l’azienda, è una certificazione che “testimonia quanto le azioni messe in campo da Trenitalia siano fondamentali per prevenire e contrastare diverse tipologie di infezioni, tra le quali la diffusione del Covid-19. L’iter per l’ottenimento della certificazione ha previsto una prima fase di esame documentale seguita da verifiche ispettive programmate nelle diverse realtà aziendali e a campione sui treni in servizio commerciale”. Trenitalia ha condotto approfondite attività di igienizzazione e sanificazione sia prima del viaggio, sia durante lo stesso, operando la pulizia di superfici e ambienti durante le soste più lunghe dei treni in stazione. Ma anche “potenziando su alcuni treni in servizio commerciale le attività del pulitore viaggiante che interviene per l’igienizzazione di carrozze e toilette anche durante il viaggio e promuovendo l’utilizzo di gel disinfettante per mani con dispenser installati a bordo treno”.

( Articolo di Barbara Garbelli pubblicato su “Fiscal Focus”)

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