Novità per i corrispettivi: sanzioni sullo scontrino fiscale
La Legge di bilancio 2021 stabilisce che si applica una sanzione del 90% dell’imposta evasa in caso di mancata, tardiva, incompleta memorizzazione dell’operazione o invio delle operazioni giornaliere (oltre 12 giorni), con un minimo della stessa pari a euro 500.
A causa dell’emergenza da Coronavirus per i soggetti con fatturato, nell’anno precedente, pari o inferiore a euro 400.000, l’obbligo di memorizzazione e invio telematico sono differiti al 1° gennaio 2021 e intanto devono provvedere a inviare i corrispettivi mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento delle operazioni.
Ai soggetti che utilizzano misuratori fiscali che consentano la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri, si applicano parimenti le sanzioni previste in merito alla mancata certificazione delle operazioni e relative alla chiusura dell’attività in caso di plurime violazione nella certificazione dei corrispettivi
Il contribuente che omette di rilasciare le ricevute, o gli scontrini fiscali, è punito con una sanzione pari al 100% dell’imposta non documentata oltre, naturalmente, a quest’ultima (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997); la stessa sanzione è prevista in caso di mancata annotazione su registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 63319/1972), in caso di mancato funzionamento del registratore di cassa. In tali fattispecie la sanzione irrogata non può essere inferiore a euro 500.
La mancata, e tempestiva, richiesta di intervento per avaria nel funzionamento di quest’ultimo, è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Nel caso in cui la certificazione dei corrispettivi abbia luogo ma si verifica l’omissione nella loro registrazione si applica una sanzione dal 90 al 180% dell’imposta: alla stessa sanzione è sottoposto colui che indica, nella documentazione o registrazione, un’imposta inferiore a quella dovuta.
VUOI SAPERNE DI PIU’? CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO, CLICCA QUI
( Articolo di Luca Di Penta pubblicato su “Inform@Mail Ipsoa”)