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Contratti di appalto con la P.A. e momento di emissione della fattura

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In tema di rilevanza Iva delle prestazioni di servizi l’articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”

La regola generale, invece, per individuare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi è contenuta nel comma 3 dell’articolo 6, secondo cui “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […]”.

In deroga alla regola generale viene previsto che le prestazioni di servizi per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero per finalità estranee all’esercizio dell’impresa, indicate nell’articolo 3 comma 3, si considerano effettuate nel momento in cui sono rese o, se di carattere periodico e continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Tuttavia ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 “se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

L’articolo 21, comma 4, infine, definisce il termine di emissione della fattura secondo cui “la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.

Definite le regole generali in merito alla rilevanza Iva delle prestazioni di servizi, recentemente l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 30.10.2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del momento di emissione delle fatture relative a prestazioni dipendenti da contratti di appalto effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’Agenzia chiarisce che il momento di emissione della fattura può essere stabilito dagli accordi contrattuali, ad esempio prevedendo l’emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione, purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, laddove la fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 633/1972, l’articolo 2, comma 4, D.M. 55 del 03.04.2013 dispone che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.p.r. n. 633/1972, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.

Pertanto, anche a fronte del successivo rifiuto della fattura da parte della P.A., il documento si considera comunque regolarmente emesso.

Inoltre, al fine di evitare rigetti impropri di fatture e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, la lettera g-ter) dell’articolo 1, comma 213, L. 244/2007, lettera aggiunta dall’articolo 15-bis D.L. 119/2018, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Pertanto, ai sensi del nuovo D.M. 132/2020, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 6 novembre 2020, le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. 66/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2, ovvero nelle transazioni finanziarie e nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità ex 136/2010;

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al M. 21.12.2009, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, D.L. 78/2015;

d) omessa o errata indicazione del codice di AIC (Autorizzazione all’immissione in commercio) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2/2018;

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Viene specificato, inoltre, nel D.M. 132/2020 in esame, che le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 D.P.R. 633/1972.

Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dall’allegato B al D.M. 55/2013; inoltre vige l’obbligo per il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, di indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, D.M. 132/2020.

( Articolo di Luca Mambrin pubblicato su “Euroconference News” )

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