Domande al Relatore: i nuovi corrispettivi elettronici
Quesito 1 – I flussi di dati contenenti la medesima anomalia vanno corretti singolarmente
Domanda
Un contribuente forfetario ha inviato i corrispettivi all’Agenzia delle entrate con IVA al 22 per cento, per un’impostazione sbagliata del registratore telematico (si tratta di qualche mese, purtroppo). È possibile correggerli, entrando nella sezione apposita e compilando il campo anomalia per ogni giorno del corrispettivo oppure c’è un’alternativa diversa?
Risposta
La procedura descritta è corretta ed è, sfortunatamente, l’unica perseguibile. Occorre rintracciare, in piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, tutti i flussi trasmessi non correttamente e, uno ad uno, segnalare lo stato di anomalia; è disponibile anche un campo destinato a chiarire l’accaduto, del quale si consiglia fortemente l’utilizzo, magari predisponendo una “spiegazione standard”, da ribadire per ciascuna giornata.
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Attenzione
Non è, purtroppo, possibile procedere in maniera massiva.
La segnalazione di anomalia dovrà essere effettuata per ciascuna giornata, i cui dati sono stati trasmessi non correttamente e, in ogni caso, non è possibile intervenire in modifica sui valori originariamente trasmessi.
Attenzione
L’unica cosa che è possibile e necessario fare è evidenziare che tali dati originari non sono corretti, e perché.
Quesito 2 – Annullamento di scontrini elettronici
Domanda
Si propone il caso del ripetuto annullamento di scontrini elettronici, con successiva emissione di fattura, perché richiesta dal cliente. Scaricando i dati dall’Agenzia delle entrate, non risultano gli annullamenti.
È corretto registrare al netto degli scontrini annullati? Perché l’Agenzia non recepisce gli annullamenti degli scontrini?
Risposta
Se il registratore telematico del contribuente funziona correttamente, gli annullamenti devono risultare nel flusso dei corrispettivi trasmesso. Possiamo immaginare che la domanda dipenda dal fatto che, se si effettua il download dei totali sotto forma di file csv,l’esposizione non è affatto chiara, posto che viene indicato il totale dei corrispettivi emessi (senza tenere conto di resi ed annulli), e l’IVA, che però è calcolata correttamente al netto di resi ed annulli.
Esempio
Un contribuente con IVA al 10 per cento emette documento commerciale per 1.000 euro (IVA 100), e poi un documento commerciale di annullamento di 500 euro (IVA 50). Nell’effettuare il download dei totali giornalieri, si troverà:
– corrispettivi 1.000 (come se l’annullamento non esistesse), ma
– IVA 50 (ovvero quella dovuta al netto dell’annullamento).
Per effettuare una corretta contabilizzazione, ed anche e soprattutto per verificare che l’annullamento risulti correttamente trasmesso all’Agenzia delle entrate, è necessario entrare nel dettaglio di ciascuna giornata, come meglio evidenziato da S. Pennacini, “La contabilizzazione dei corrispettivi elettronici”, circolare monografica del 12 luglio 2019.
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Quesito 3 – Immodificabilità dei corrispettivi trasmessi da registratore telematico
Domanda
In caso di invio dei corrispettivi senza fare lo scorporo dell’IVA, quanto tempo si ha per modificarli?
Risposta
I corrispettivi trasmessi da registratore telematico non sono modificabili. L’unico rimedio che è possibile porre in essere è quello di segnalare all’Agenzia delle entrate l’anomalia, con la procedura già evidenziata al quesito n. 1 e, ovviamente, affrettarsi a chiamare il tecnico, affinché il registratore telematico sia correttamente riconfigurato come contribuente con corrispettivi non ventilati.
Quesito 4 – I medici devono sempre emettere fattura
Domanda
Anche i medici che operano con persone fisiche devono dotarsi di registratore telematico dal 1° gennaio 2021?
Risposta
I medici non rientrano nei contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, cui si rimanda. Tali soggetti, pertanto, sono e restano tenuti ad emettere fattura sempre, anche quando si rapportano con soggetti consumer. Tale fattura, peraltro, sarebbe dovuta divenire elettronica a partire dal 2021, ma dalle anticipazioni relative alla manovra risulta che interverrà un’ulteriore proroga al divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni sanitarie.
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Per quanto esuli dal quesito posto, si segnala, altresì, che, a partire dal 2021, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovrà essere effettuata con cadenza mensile.
Quesito 5 – Grossista che effettua anche cessioni al dettaglio
Domanda
Un grossista che effettua vendite a privati può dotarsi di registratore per questi soggetti?
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Risposta
Un grossista, per sua definizione, intrattiene rapporti B2B e non B2C. Se tale grossista, in via accessoria, effettua anche cessioni al dettaglio, può gestire corrispettivi e, dunque, è obbligato ai corrispettivi elettronici (da gestirsi con registratore telematico o applicazione Documento commerciale on line), posto che l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 prevede – limitatamente a quanto qui di interesse – che:
“L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”.
Quesito 6 – Attività di ristorazione
Domanda
Il ristorante a cui viene chiesta fattura e non ha alcun sistema di emissione, ma si appoggia al commercialista, che documento deve rilasciare al cliente perché esca dal locale senza problemi?
Risposta
Trattandosi di prestazioni di servizi (somministrazione), il ristoratore, se non ha incassato il corrispettivo all’atto della somministrazione, dovrà emettere documento commerciale per corrispettivo non pagato. Laddove, invece, il corrispettivo sia pagato nell’immediato, è necessario emettere fattura subito (oppure, in alternativa, ma si tratta di procedura assolutamente non consigliabile, emettere documento commerciale e poi documento commerciale di annullo nel momento in cui viene emessa la fattura).
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In particolar modo nel campo della ristorazione, sono disponibili registratori telematici dal prezzo accessibile, in grado di gestire, con un unico apparecchio, emissione di fattura e di documento commerciale.
Quesito 7 – Esclusi dalla lotteria gli scontrini per acquisti on line
Domanda
Si può partecipare alla lotteria degli scontrini anche con gli acquisti online?
Risposta
Alla lotteria dei corrispettivi si partecipa a seguito di richiesta all’esercente di inserimento del codice lotteria, laddove venga rilasciato documento commerciale. La locuzione “acquisti on line” genericamente viene utilizzata per identificare il commercio elettronico indiretto, ovvero ordine e (volendo) pagamento tramite sito, seguito da consegna fisica del bene. In questo caso, l’emissione di documento commerciale non è obbligatoria, poiché si rende applicabile la disciplina delle vendite a distanza, ma non è vietata.
Attenzione
Tuttavia, le disposizioni in materia di lotteria degli scontrini prevedono che non sono considerati validi, ai fini della lotteria, gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Quesito 8 – Centro elaborazione dati: registratore telematico e lettore di codici a barre
Domanda
Un Centro elaborazione dati, visto che spesso emette fatture di piccolo importo (ad esempio, per invio Mod.730), sta valutando di acquistare un registratore telematico, per rendere più rapida la gestione della fatturazione. Potrebbe essere utile dotarsi anche di lettore di codici a barre?
Risposta
La possibilità di gestire i corrispettivi è concessa ai contribuenti enumerati dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, tra i quali troviamo i contribuenti che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.
Per quanto riguarda il lettore di codici a barre, non è obbligatorio, ma potrebbe velocizzare l’acquisizione dei codici lotteria, ma solo a condizione che i clienti finali forniscano tale codice sotto forma di QR code (che viene rilasciato all’atto della registrazione sul portale della lotteria).
Quesito 9 – Chiusura di cassa per attività che proseguono oltre la mezzanotte
Domanda
Il problema della chiusura di cassa effettuata con il registratore telematico alle ore 24 per ristoratori e bar si ha solo con il nuovo tracciato?
Risposta
No, il problema esiste sin dall’introduzione dei corrispettivi elettronici e non è stato risolto nemmeno con le nuove implementazioni. La questione discende dalla necessità stessa di confrontarsi con una macchina, che non può che identificare come corrispettivo del giorno “X” quello risultante da una chiusura di cassa effettuata nel giorno “X” stesso. Di conseguenza, sia con il vecchio, che con il nuovo tracciato, gli esercenti che svolgono attività la cui durata si protrae oltre la mezzanotte, al fine di una corretta imputazione temporale dei corrispettivi, devono effettuare una chiusura di cassa a fine giornata, salvo poi riaprire la cassa stessa nei primi minuti del giorno successivo.
Ricorda
Si evidenzia che molte apparecchiature disponibili sul mercato consentono di automatizzare questa operazione.
Quesito 10 – Il codice lotteria vale anche nel Documento commerciale on line
Domanda
Il codice univoco legato alla lotteria dei corrispettivi si applica anche al Documento commerciale on line?
Risposta Sì, anche utilizzando l’applicazione Documento commerciale on line sarà possibile inserire il codice lotteria, laddove l’acquirente lo richieda. A tale fine, l’applicazione dell’Agenzia delle
entrate sarà aggiornata, presumibilmente anche consentendo l’acquisizione di tale codice a partire dal QR code fornito dal cliente finale, laddove l’esercente sia dotato di una webcam o di un device con telecamera (ad esempio, smartphone).
Quesito 11 – Procedure in caso di mancato pagamento immediato del servizio
Domanda
In luogo di uno scontrino fiscale non pagato, può un elettrauto fare un buono cartaceo del servizio reso e, successivamente al pagamento, fare lo scontrino fiscale?
Risposta
Se si gestiscono i corrispettivi, la circolare dell’Agenzia delle entrate 21 febbraio 2020, n. 3/E, espressamente prevede che il servizio reso e non onorato debba essere documentato da emissione di documento commerciale per corrispettivo non pagato, seguito da un nuovo documento commerciale all’atto dell’incasso. Se, invece, si sceglie la strada (sempre possibile) dell’emissione di fattura – elettronica – è possibile rilasciare un verbale di intervento, cui segue fattura.
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Quesito 12 – Doppio invio dei dati mensili all’Agenzia delle entrate
Domanda
A causa della mancata comunicazione al commercialista dell’attivazione del registratore telematico, i corrispettivi del mese sono stati inviati all’Agenzia delle entrate due volte (uno tramite il sito dell’Agenzia e uno tramite il registratore). Come si corregge tale situazione?
Risposta
È necessario annullare il flusso inviato relativo alla soluzione transitoria, effettuando l’apposita procedura di annullamento, presente in “Fatture e Corrispettivi”. Non è, invece, possibile intervenire sulla trasmissione effettuata dal registratore telematico, che non può mai essere annullata o modificata negli importi (è solo possibile segnalare eventuali anomalie, come meglio evidenziato al quesito n. 1, ma non è questo il caso).
Quesito 13 – Mancato invio dei corrispettivi: sanzioni, ravvedimento e cumulo giuridico
Domanda
Un bar con ricavi inferiori 400.000 euro e, quindi, esonerato dalla tenuta del registratore telematico per tutto il 2020, ha omesso l’invio dei corrispettivi giornalieri tramite cassetto fiscale per tutto il 2020.
Qual è la sanzione? Il ravvedimento è su ogni singolo giorno? È applicabile il cumulo?
Risposta
Nel caso di mancato invio dei corrispettivi per il tramite della procedura transitoria (da effettuarsi con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), scattano le sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero il 100 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro.
Attenzione
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 3/E del 2020, ha evidenziato che l’adempimento spontaneo tardivo non fa venire meno le sanzioni; tuttavia, sarà possibile ridurre queste ultime avvalendosi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Quanto alla determinazione delle sanzioni, sfortunatamente l’Agenzia delle entrate non ha mai chiarito se le stesse debbano essere computate con riferimento ad ogni “scontrino” non trasmesso, oppure alla mancata trasmissione del totale giornaliero, oppure alla mancata trasmissione dei dati di un determinato mese. Appare, tuttavia, opinione diffusa e condivisibile che la base di calcolo sia il totale giornaliero, poiché sono, appunto, i totali di ciascun giorno a dovere essere trasmessi. In presenza di corrispettivi di ammontare contenuto, pertanto, come minimo la sanzione è pari a 500 euro al giorno (salvo ravvedimento); ne consegue che, in presenza di molte giornate non trasmesse, potrebbe essere conveniente attendere l’accertamento dell’Ufficio, al fine di fare valere il cumulo giuridico ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.
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( Articolo di Sandra Pennacini pubblicato su “My Solution”)