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Il bonifico incompleto non preclude il bonus

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La non completa compilazione dei bonifici cosiddetti «parlanti» utilizzabili a sostegno della detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia, non preclude l’ accesso all’ agevolazione purché si attesti, con apposita dichiarazione, che i relativi corrispettivi saranno inclusi in quelli dichiarati dall’ impresa beneficiaria nella determinazione del reddito d’ impresa.

Sono le precisazioni che si traggono dalla sentenza n. 1572/26/2020 emessa dalla Ctr della Lombardia, sezione staccata di Brescia. A un contribuente era stato notificato, dall’ Agenzia delle entrate, un avviso in rettifica degli importi dallo stesso portati in detrazione a titolo di spese per lavori di ristrutturazione e spese per istruzione sostenute per i contributi scolastici della figlia. In primo grado, solo con riguardo alle prime spese per ristrutturazioni, la Ctp bresciana accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendogli, ai fini delle IIi.dd., la spettanza della detrazione: ciò portava l’Ufficio ad appellare la pronuncia. Per l’amministrazione finanziaria, infatti, il fatto che i bonifici effettuati e prodotti per le predette spese non fossero completi, precludeva ogni detraibilità delle stesse. L’Ufficio, con l’impugnazione, dava conto del fatto che la stessa amministrazione aveva ammesso, ma solo in passato, la detrazione delle spese di ristrutturazione anche se effettuate con bonifici incompleti, laddove fosse stato dimostrata aliunde la riferibilità di quelle spese ai lavori intrapresi. Tale suo orientamento di prassi, afferma, tuttavia, è a oggi cambiato, per cui la produzione di bonifici incompleti non consente la detrazione, determinando la decadenza dal beneficio previsto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’ufficio, però, ha osservato la Ctr adita respingendone l’appello, ha ancorato tale suo disconoscimento agli indirizzi oggetto di risoluzioni interne all’amministrazione (es. risoluzione 55/E del 2012) che non rappresentano fonti vincolanti del diritto, tantomeno per i giudicanti, tacendo, oltretutto, la successiva circolare 43/E del 2016 che espone invece come, ai fini della detrazione, in casi di bonifici «parlanti» non compiutamente compilati, il beneficio non viene meno se viene comunque comunicato, come accaduto, che gli importi relativi a quelle ristrutturazioni concorreranno alla corretta determinazione del reddito dell’ impresa beneficiaria del pagamento.

Benito Fuoco

(…) L’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Brescia in persona del direttore pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza della Ctp di Brescia n. 384/01/017 del 28 marzo 2017 depositata in data 12 giugno 2017, con la quale i giudici di primo grado hanno accolto in parte il ricorso del contribuente sig. Irace Francesco, avverso l’atto di rettifica con il quale sono state recuperate le spese per istruzione e per interventi di ristrutturazione indicate nel Mod 730/2013.


L’ufficio recuperava parzialmente le spese di istruzione per la parte non inerente, mentre recuperava le spese di ristrutturazione a causa della incompletezza dei bonifici bancari utilizzati per i pagamenti (…)

La circolare 43 del 2016 ribadisce, quindi, che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria l’ effettuazione del pagamento mediante bonifico cosiddetto «parlante», ma al tempo stesso detta anche i chiarimenti per quelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, come nel caso in esame, un’anomalia nella compilazione del bonifico, spiegando in conclusione che ciò non comporterebbe la decadenza dal beneficio fiscale se l’impresa attestasse con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore verranno inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito d’impresa.

Ritiene la Commissione che i dati contenuti nei bonifici di pagamento hanno consentito di individuare il contribuente e di operare la ritenuta ex lege e comunque in primo grado il contribuente ha prodotto le dichiarazioni sostitutive dalle quali emerge che gli importi ricevuti dalla impresa, sono stati regolarmente inclusi nella contabilità aziendale e sottoposti a tassazione.

Tale circostanza peraltro non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dell’Ufficio e pertanto deve ritenersi come ammessa secondo il principio di non contestazione di cui all’ art. 115 cpc.
Ciò che rileva ai fini della disposizione agevolativa è che su di un immobile siano realizzati interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica e la ratio della norma agevolatrice ha

come finalità quella di incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico con vantaggio per la collettività e al contempo di favorire gli investimenti nell’edilizia, evitando possibili omesse fatturazioni tramite pagamenti effettuati con bonifici bancari o attualmente con altri mezzi di pagamento tracciabili.(…)

L’appello deve pertanto essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza (…)

( Articolo pubblicato su “Italia Oggi”)

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