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Autonomi rimandati a settembre – Sospesi i versamenti Inps di artigiani e commercianti

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Il nuovo termine per il pagamento fissato al 16 settembre dal decreto legge Rilancio. Artigiani e commercianti possono rinviare il pagamento dei contributi all’Inps con scadenza il 18 maggio (lunedì prossimo), relativi alla prima rata di minimale per l’anno in corso.

Anche a loro, infatti, si applica la sospensione dei versamenti contributivi per aprile e maggio prevista dal dl n. 23/2020, a condizione di reddito (fino a euro 50 mln) e di fatturato (ridotto di almeno il 33%). Lo precisa l’Inps in un comunicato stampa di ieri, sciogliendo la riserva del messaggio n. 1754/2020. Il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, andrà effettuato entro il 16 settembre (secondo la norma attesa del decreto Rilancio, altrimenti fissata al 30 giugno).

La sospensione

Lo stop è previsto dall’art. 18 del dl n. 23/2020, commi 1 e 2, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, anche se hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019. La sospensione è possibile in presenza di due condizioni: a) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 23/2020 (9 aprile 2020, quindi per chi ha il periodo d’imposta allineato all’ anno solare, il riferimento è al 2019); b) diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Analogamente, i successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 18 prevedono la stessa sospensione, a favore degli stessi soggetti e alla stessa condizione di reddito in presenza della diminuzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Le condizioni

Nel messaggio n. 1754/2020, l’Inps ha spiegato che le condizioni relative alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Ciò vuol dire, in particolare, che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’ imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. Relativamente, alla possibilità che della sospensione dei versamenti a favore anche dei soggetti che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019, l’Inps precisa che per loro non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato. Infine, l’Inps ha evidenziato che è tenuto a comunicare all’ agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.

I contributi sospesi

L’Inps ha spiegato che la sospensione opera per le aziende con dipendenti, anche in relazione ai contributi dovuti al fondo di tesoreria (quote di trattamento di fine rapporto lavoro); per i liberi professionisti e committenti della gestione separata; nonché per aziende e autonomi in agricoltura (per i quali, tuttavia, non ci sono scadenze nel periodo di sospensione). Mancavano all’appello gli artigiani e commercianti, caso sciolto dall’Inps ieri con il comunicato stampa.

( Articolo di Daniele Cirioli pubblicato su “Italia Oggi” )

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