I principali crediti d’imposta del Decreto Rilancio
Il D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in G.U. il 19.05.2020, conferma il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese.
L’articolato testo della disposizione in esame contiene un ampio novero di crediti d’imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici. Si esaminano nel prosieguo i principali crediti d’imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio con le loro principali caratteristiche, rinviando l’esame puntuale a successivi contributi.
- Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale
L’articolo 26 D.L. 34/2020, nell’ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019) introduce due crediti d’imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020:
• credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
• credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.
2. Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo
L’articolo 28 D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi. Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali. Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:
• in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale)
• in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).
Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
3. Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
L’articolo 120, D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
• interventi edilizi • acquisto di arredi di sicurezza • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
4. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
L’articolo 125 D.L. 34/2020, abrogando l’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l’articolo 30 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”), introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro. Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:
• sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro • acquisto di dispositivi di protezione individuale • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti • acquisto di dispositivi di sicurezza • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
5. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
L’articolo 186 D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per l’anno 2020. Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:
• su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro; • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.
6. Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
Sempre nell’ambito delle misure a favore dell’editoria l’articolo 188 D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.
7. Credito d’imposta per i servizi digitali
L’articolo 190 D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell’anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020:
• acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale; • acquisizione di servizi di information technology di gestione della connettività.
( Articolo di di Debora Reverberi pubblicato su Euroconference News )