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E-fatture: slitta il versamento dell’imposta di bollo (sotto 250 euro) – Part I

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Il decreto sulla liquidità delle imprese (D.L. n. 23/2020) modifica il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Ad alcune condizioni: infatti, nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle e.fatture relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Lo prevede il decreto Liquidità, con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Se invece, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre 2020, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Sono le novità dettate dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) per semplificare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture?

Disciplina dell’imposta di bollo

L’imposta di bollo (stabilita in 2 euro) si applica sulle fatture il cui importo complessivo è pari o superiore a 77, 47 euro che non sono di regola assoggettate ad IVA. In particolare, sono soggette a marca da bollo le fatture (di importo superiore a 77,47 euro) relative a operazioni:

➢ fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972) e territoriale (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972);

 ➢ escluse dalla base imponibile dell’IVA (art. 15);

➢ esenti da IVA (art. 10);

➢ non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette – art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972);

➢ effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfetario.

Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha previsto che, a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020, e con l’avvento della fatturazione elettronica, è consentito all’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle stesse fatture, di verificare con procedure automatizzate il corretto assolvimento dell’imposta di bollo. Sulla base della richiamata disposizione, l’Agenzia rende noto a ciascun soggetto passivo IVA l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio.

Sono esenti da marca da bollo:

➢ fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette a IVA;
➢ fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intracomunitarie di beni;
➢ fatture soggette al reverse charge e cessioni di rottami.

( Articolo di Paolo Parisi e Paola Mazza pubblicato su “Inform@mail”)

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