Lo scontrino di chiusura oltre la mezzanotte: dubbi nel nuovo regime telematico
L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015v sta ponendo tutta una serie di problematiche di carattere pratico agli operatori.
Tra queste ci si interroga sull’ipotesi della chiusura dei dati giornalieri trasmessa telematicamente oltre la mezzanotte. In particolare, ci si domanda quali siano le procedure che dovranno adottare i contribuenti in queste specifiche situazioni, dal momento che la trasmissione telematica (a differenza di quanto avveniva in passato) certifica con certezza la data di trasmissione e, pertanto, occorrerà prestare particolare attenzione all’eventuale disallineamento tra la predetta data e la data di imputazione temporale del corrispettivo ai fini della liquidazione periodica dell’Iva.
Si pensi, ad esempio, al caso di un ristorante che trasmetta la chiusura giornaliera del giorno 31 dicembre al 1° gennaio dell’anno successivo, casistica che si ripete con frequenza per tutti quei c.d. “locali notturni”, per i quali l’orario di operatività si protrae oltre la mezzanotte. Qual è il periodo di corretta imputazione della chiusura giornaliera ai fini della liquidazione dell’Iva? Quali sono le conseguenze per il contribuente che imputi quel corrispettivo al giorno 31 dicembre evidenziando un disallineamento rispetto ai dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria che invece ha “memorizzato” il dato relativamente al 1° gennaio?
E ancora, quali sono le conseguenze in termini di imputazione temporale dei componenti positivi di reddito per i soggetti che si trovano ad operare nel regime di cassa semplificato con opzione per l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973? Le questioni poste sono delicate, anche alla luce dell’introduzione – a partire dal prossimo 1° luglio 2020 – dei c.d. “registri precompilati Iva” che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente nonché della “precompilata Iva” che debutterà dal prossimo 1° gennaio 2021, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 16 D.L. 124/2019.
Venendo al punto della questione, va ricordato che – nel regime normativo previgente – l’articolo 12 D.M. 23.03.1983 (recante disposizioni relative all’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa) stabiliva che dal “giornale di fondo” devono risultare, all’atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno (oltre al numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri). Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 60 del 10 giugno 1983 (Parte IV), aveva trattato il caso degli esercizi pubblici la cui attività lavorativa si svolge nell’arco delle 24 ore, scandita in più turni lavorativi (ad esempio 6-14; 14-22; 22-6); è il caso, ad esempio, delle aree di servizio autostradali (c.d. “autogrill”) o di taluni fast-food.
Secondo le indicazioni fornite su tali casistiche, lo scontrino di chiusura giornaliera doveva essere emesso al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte (quindi, nell’esempio di cui sopra, la chiusura giornaliera doveva essere effettuata alle ore 22). Invece, per le altre tipologie di esercizi al dettaglio che protraggono l’apertura oltre la mezzanotte, senza svolgere l’attività “24 ore su 24” (ad esempio, bar e ristoranti), resta vigente la disposizione generale e lo scontrino di chiusura giornaliero deve essere emesso entro le ore 24.
Con la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 253 del 23 ottobre 1995, per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore per i quali l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera alle ore 24 causerebbe non poche difficoltà operative, era stato rilasciato una sorta di “nulla osta” in merito all’introduzione sul mercato “(…) di un modello di apparecchio misuratore fiscale che esegua le operazioni di chiusura giornaliera entro la mezzanotte, azzerando naturalmente la numerazione degli scontrini emessi e del corrispondente totale giornaliero dei corrispettivi, e che stampi il relativo scontrino di chiusura il giorno successivo (…)”.
Una disciplina specifica è stata prevista per quei soggetti che esercitano attività di intrattenimento, per i quali l’obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto con il rilascio, all’atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante specifici apparecchi misuratori fiscali o mediante biglietterie automatizzate. Per tali soggetti, infatti, l’articolo 1, comma 4, D.P.R. 544/1999 dispone che “(…) per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento (…)”.
Nella circolare 12/E/2016 (quesito n. 18) l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la norma sopra citata è da ritenersi applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte, con conseguente possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera “al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche oltre la mezzanotte)”. A titolo esemplificativo, conclude l’Amministrazione finanziaria, lo scontrino di chiusura emesso alle ore 02:00 del 10 gennaio potrà essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio (l’utilizzo del verbo “potrà” dovrebbe essere interpretato nel senso di “dovere”, considerato che la norma di legge che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile in via estensiva dispone un vero e proprio obbligo di imputazione al giorno di apertura del documento riepilogativo emesso dopo le ore 24 dello stesso giorno).
Delineato il quadro vigente antecedentemente all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri va evidenziato che nel provvedimento dell’Agenzia Entrate del 20 dicembre 2019, n. 1432217, recante modifiche al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, si chiarisce:
• che i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi”; e
• che in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.
Pertanto, nel caso in cui sia possibile provvedere alla chiusura giornaliera e alla trasmissione telematica entro le ore 24 del giorno di apertura, sarà consigliabile procedere in questo senso; diversamente dicasi e qualora ciò non sia per qualsiasi ragione possibile, si ritiene che si possano considerare ancora validi i chiarimenti forniti dalla circolare AdE 12/2016, con conseguente possibilità di trasmettere il dato telematico dopo le ore 24 (e, quindi, il giorno successivo a quello di apertura), imputando però il corrispettivo al giorno di apertura.
In attesa di eventuali chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà – eventualmente – segnalare la possibile “anomalia” utilizzando l’apposita funzione nell’area del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
( Articolo di Cristoforo Florio pubblicato su “Euroconference News”)