Doposcuola e ripetizioni private: come mettersi in regola
Insegnamento privato, ripetizioni e servizi di supporto extrascolastici: qual è la modalità corretta e più conveniente per esercitare l’attività?
Le vecchie ripetizioni, nell’era di internet, non sono tramontate: al contrario, proprio grazie al web si sono sviluppati numerosi servizi di supporto extrascolastico, come lezioni e tutoraggio online: in questo modo, i docenti hanno la possibilità di insegnare direttamente da casa, mentre
gli studenti ricevono un prezioso aiuto, ovunque si trovino, a costi contenuti. Tuttavia, sia per le ripetizioni dal vivo che per quelle via web si pone il problema relativo alla giustificazione di quanto guadagnato: qual è la modalità corretta per essere a posto col fisco senza dover spendere una fortuna? Facciamo il punto su doposcuola e ripetizioni private: come mettersi in regola, come devono essere giustificati e tassati i compensi.
Ripetizioni: lavoro autonomo occasionale
Innanzitutto, va detto che non sempre, per l’insegnamento e il supporto extrascolastico, è necessario aprire la partita Iva. Se l’attività è esercitata solo saltuariamente, difatti, i compensi possono essere giustificati come reddito di lavoro autonomo occasionale. All’atto del pagamento, per il docente-lavoratore autonomo occasionale è sufficiente emettere
una semplice ricevuta, non soggetta ad Iva; la ricevuta non è soggetta a ritenuta d’acconto se chi paga è direttamente lo studente, in quanto non è un sostituto d’imposta.
Se il soggetto pagante, invece, è un sostituto d’imposta (ad esempio la scuola o l’associazione per la quale si effettuano servizi di doposcuola, di tutoraggio, insegnamento, etc., se non ha assunto l’insegnante o non lo
ha inquadrato come co.co.co.), alla ricevuta va applicata la ritenuta d’acconto del 20%. Inoltre, la ricevuta è soggetta a una marca da bollo da 2 euro, se il compenso supera i 77,47 euro. I compensi devono essere dichiarati nel 730, nel quadro D (altri redditi), oppure nel quadro RL
del modello Redditi persone fisiche. Assieme ai compensi vanno dichiarate le ritenute d’acconto subite e le eventuali spese inerenti documentate, che vanno dedotte dai compensi stessi.
I compensi da lavoro autonomo occasionale beneficiano della detrazione per redditi di lavoro autonomo, a meno che non si fruisca, per lo stesso periodo di lavoro, della detrazione per redditi di lavoro dipendente o di pensione, che sono incompatibili. Se oltre ai compensi di lavoro autonomo occasionale non si possiedono altri redditi e questi non superano 4.800 euro, per effetto delle detrazione l’Irpef non è dovuta. Se i compensi superano i 5mila euro annui, non è necessario aprire la partita Iva, ma ci si deve iscrivere alla gestione Separata dell’Inps e si è obbligati a versare i contributi previdenziali.
Ripetizioni: contratto di prestazione occasionale
Un altro modo per essere in regola con ripetizioni e servizi extrascolastici è quello di frasi retribuire con i contratti di prestazione occasionale, che hanno sostituito i voucher, o buoni lavoro. Il compenso per ogni ora di prestazione occasionale è fissato dalle parti, ma non può essere
inferiore al livello minimo stabilito dalla legge, pari a 9 euro. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Il docente ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione Separata dell’Inps, e all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. I costi relativi a contributi e premi assicurativi sono interamente a carico dell’utilizzatore.
Nel dettaglio:
• i contributi Ivs (invalidità vecchiaia superstiti) dovuti alla Gestione separata Inps sono
dovuti nella misura del 33%;
• il premio assicurativo Inail è dovuto nella misura del 3,5%.
In pratica, oltre ai 9 euro di compenso orario minimo, il committente paga 2,97 euro all’Inps e 32 centesimi all’Inail. Inoltre paga all’Inps un ulteriore 1% a titolo di oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale.
Bisogna però considerare che con i contratti di prestazione occasionale non è possibile superare 5.000 euro netti di compensi annui totali; per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per lo stesso utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro,al netto di
contributi Inps, premi assicurativi Inail e costi di gestione.
La soglia limite è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
• disoccupati;
• percettori di prestazioni a sostegno del reddito, o del reddito d’inclusione (rei o sia).
Le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno; inoltre, devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del decreto sull’orario di lavoro.
Ripetizioni: partita Iva
Nel caso in cui l’attività di insegnamento extrascolastico sia esercitata regolarmente ed i compensi conseguiti vadano oltre quelli massimi percepibili con i voucher, è possibile mettersi in regola con l’apertura di una partita Iva. La partita Iva non comporta dei costi fissi di per sé, ma è importante sapere che obbliga alla presentazione del modello Redditi anche se nell’anno non è stato percepito alcun compenso.
Non sono previsti contributi previdenziali da pagare in misura fissa, in quanto è necessaria l’iscrizione alla gestione Separata dell’Inps: questa gestione non prevede dei versamenti minimali, dato che l’aliquota contributiva (pari attualmente, per i liberi professionisti, al 25,72%,
o al 24% se si è iscritti anche ad altre gestioni) si applica su quanto guadagnato. Con l’apertura di una nuova partita Iva, è possibile aderire al regime agevolato forfettario: questo regime prevede una tassazione sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività (se si rispettano determinati requisiti) e, successivamente, del 15%. Chi aderisce al regime Forfettario
non deve applicare l’Iva in fattura, tenere i registri Iva, non è soggetto all’Irap e agli studi di settore.
Fatta eccezione per i contributi previdenziali, però, l’insegnante aderente al forfettario non può dedurre alcuna spesa: i suoi ricavi, tuttavia, sono decurtati, grazie a un coefficiente di redditività (pari al 78% per i liberi professionisti), del 22% e successivamente sottoposti a tassazione. In
pratica, su 1000 euro di compensi, sono tassati 780 euro. Gli insegnanti ed i liberi professionisti in genere aderenti al forfettario non possono superare 65.000 euro annui di compensi.
Flat tax docenti
Anche senza aprire la partita Iva ed accedere al regime forfettario, il docente può assoggettare i compensi derivanti dalle ripetizioni private a un’imposta sostitutiva del 15%, la cosiddetta Flat tax docenti, prevista dalla legge di Bilancio 2019. Possono usufruire di questa opzione i docenti titolari di cattedra presso scuole di ogni ordine e grado: per chi opta per questo regime fiscale, ai proventi da lezioni private è applicata un’imposta 15% sostitutiva di Irpef e addizionali.
I proventi tassati con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica
diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali; rilevano invece ai fini Isee.
( Articolo di Noemi Secci pubblicato su “La Legge per Tutti”)