Bonus facciate senza comunicazione alle Entrate
È stato superato l’avviso al Centro operativo di Pescara. Anche per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario, alla fine dei lavori, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazione di esecuzione» degli stessi, se questi sono di importo superiore a 51.645,69 euro.
La norma istitutiva della nuova detrazione Irpef e Ires del 90% sulle facciate esterne degli edifici prevede che si applichino le disposizioni del decreto del ministro delle Finanze 41/98. Pertanto, tutti i contribuenti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazione (730 o Redditi) i dati catastali dell’immobile e gli eventuali estremi di registrazione dell’atto di detenzione (locazione o comodato).
Questo adempimento ha sostituito dal 14 maggio 2011 la comunicazione che doveva essere effettuata al Centro di Pescara, prima dell’inizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 7, comma 2, lettera q, decreto legge 70/11); in ogni caso, i dati catastali non vanno riportati se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio (circolare 2/E/20).
Ancora oggi l’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto 41/98 prevede che, per gli interventi oltre 51.645,69 euro, si debba inviare al Centro di Pescara, al termine dei lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori, sottoscritta da un soggetto iscritto all’albo ingegneri, architetti e geometri o altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi. Anche per il bonus facciate, però, dovrebbe valere il chiarimento della circolare 13/E/13, secondo la quale, dal 1° gennaio 2012, questa dichiarazione non è più necessaria ai fini dei controlli, considerando che il provvedimento delle Entrate 149646/11, relativo ai documenti da conservare, dal 1° gennaio 2012, ai fini della detrazione per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio non ha citato questa comunicazione. Una conferma di ciò deriva anche dal silenzio su questo adempimento da parte della circolare del 2/E/20.
Anche per il bonus facciate, invece, i contribuenti devono conservare ed esibire, in caso di controllo, i documenti indicati nel citato provvedimento del 2 novembre 2011: le abilitazioni amministrative richieste (Scia, Cila o altro) o l’autocertificazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativo (come per la manutenzione ordinaria) e della data di inizio lavori; l’eventuale accatastamento per gli immobili non censiti; le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta; le ricevute di pagamento degli altri «tributi locali sugli immobili» (adempimento aggiunto dalla circolare 2/E/20); l’eventuale delibera di approvazione di esecuzione lavori per parti comuni e tabella millesimale; l’eventuale dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se gli stessi sono effettuati dal detentore del bene che non è un convivente; l’eventuale comunicazione preventiva all’Asl, se prevista dall’ articolo 99, comma 1, Dlgs 81/08; fatture e ricevute fiscali della spesa e ricevute dei bonifici «parlanti».
La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
( Articolo di Luca De Stefano pubblicato su “Il Sole 24 ore” )