Bando Inail Isi 2019 – Spese ammissibili
Spese ammissibili solo a partire dal 30 maggio 2020
Il bando ammette a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e in dispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Le spese devono essere sostenute dall’ impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento (ad eccezione della tipologia di intervento «Riduzione del rischio di caduta dall’ alto») e devono essere documentate. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, corrispondente al 29 maggio 2020.
Per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell’ impresa/ente richiedente, alla data del 29 maggio 2020, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo; la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.
Il bando precisa che resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione. Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, le spese ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’ Iva, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’ 80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.
Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d’acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all’Asse 5, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, sono ricomprese l’eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l’eventuale saldo. Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
• dispositivi di protezione individuale;
• veicoli, aeromobili e imbarcazioni; ponteggi fissi.
Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:
• trasporto del bene acquistato;
• consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
• adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi; adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
• compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del dlgs n.231/2001;
• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all’ Asse 5;
• costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
• costi auto-fatturati;
• spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo;
• interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
• per il contratto di noleggio con patto d’ acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all’ Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
Per i progetti di investimento (ad esclusione dei progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine, riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche e riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete), i progetti legati alla movimentazione manuale di carichi (asse 2) e i progetti per specifici settori di attività (asse 4), nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, l’importo del finanziamento a carico dell’ Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’ importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’ impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione. Per i progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine, riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche e riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete, per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell’ambito del progetto, nella presentazione della domanda online l’importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta.
In fase istruttoria l’importo concedibile sarà valutato con riferimento all’ importo effettivo di vendita o di permuta. In ogni caso, l’importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa del bando non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile.
Parimenti, l’ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto non potrà superare l’importo precedentemente concesso.
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( Articolo di Roberto Lenzi pubblicato su “Italia Oggi” )