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La fiscalità speciale in agricoltura

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I produttori agricoli oltre al regime ordinario possono applicare il regime speciale. Il regime speciale di esenzione IVA vale per i piccoli produttori agricoli, cioè coloro che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

Il regime speciale è caratterizzato da un meccanismo di forfetizzazione della detrazione in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto ministeriale. I soggetti fiscali che operano in ambito agricolo possono applicare due diversi regimi IVA:

– il regime “normale” (ordinario);
– il regime speciale, che consiste in un regime di detrazione forfettaria dell’imposta. Vige anche il regime di esenzione IVA per i piccoli produttori agricoli, cioè coloro che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

ATTENZIONE – La scelta del regime da adottare va effettuata non solo avendo riguardo alle agevolazioni fiscali, bensì tenendo in considerazione il ciclo di vita dell’azienda e le possibili scelte amministrative e strategiche che quest’ultima sta per intraprendere.

SOGGETTI INTERESSATI

Il regime speciale IVA è applicabile ai seguenti soggetti:

– produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all’art. 2135 c.c. a prescindere dal volume d’affari nell’anno solare precedente;
– cooperative di produttori agricoli e loro consorzi, che effettuano per conto dei soci la vendita dei prodotti conferiti;
– organismi agricoli di intervento, che operano in applicazione di regolamenti dell’Unione Europea, concernenti l’organizzazione comune dei mercati.

Agricoltore per autoconsumo

Rientrano in tale categoria coloro che possiedono un piccolo orto familiare o un piccolo vigneto (meno di 900 mt) con cui si producono piccole quantità di vino per autoconsumo, i piccoli produttori di miele, o chi possiede qualche animale da bassa corte. I prodotti agricoli non possono essere commercializzati e vengono utilizzati solo per l’autoconsumo familiare; non si è obbligati ad avere partita IVA; non si ha obbligo di iscrizione in Camera di Commercio né alla tenuta delle scritture contabili. L’autoconsumo familiare di prodotti agricoli, quindi, non è soggetto ad IVA fino a che persiste il requisito di mancata cessione di beni o diritti ad altro soggetto.

Regime in esonero

Il regime di esonero è previsto dall’art 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 ed è previsto per gli agricoltori che hanno fatturato meno di 7.000 euro (IVA esclusa) di vendita nel corso dell’anno e le vendite devono costituire almeno i due terzi da prodotti agricoli. La vendita di un bene ammortizzabile non va contata nel totale dei 7.000 euro poiché non rientra nelle attività ordinarie. In tale regime, è obbligatorio possedere partita IVA; non avendo contabilità IVA, l’agricoltore non può emettere fattura ma nei suoi confronti verrà emessa, da chi acquista i beni che lo stesso agricoltore produce, una autofattura. L’agricoltore non ha obblighi ai fini fiscali; deve solo conservare le autofatture per le vendite per almeno dieci anni così come tutte le fatture di acquisto, e ha l’obbligo di verificare a fine anno di non aver superato i suddetti 7.000 euro. Gli agricoltori in esonero sono tenuti all’invio dello spesometro per le sole fatture attive, ossia autofatture emesse dai cessionari (Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017).

ATTENZIONE – Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 l’autofattura va emessa in formato elettronico e trasmessa al SdI. Ciò premesso, si evidenzia che, con specifico riferimento agli acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero (di cui all’art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972), per i quali il cessionario/committente deve emettere apposita autofattura per conto del cedente/prestatore, l’Agenzia delle entrate, con le risposte a quesiti 19 luglio 2019, FAQ n. 62, ha chiarito che:

➢ nella procedura web dell’Agenzia delle Entrate, tale indicazione si effettua selezionando dal menù di spalla a destra la voce “soggetto emittente” e specificando nel box che si apre immediatamente sotto che il soggetto che emette la fattura è il cessionario/committente;

➢ invece, nella sezione “i miei dati”, andranno riportati i dati del cedente/prestatore, cioè dell’agricoltore esonerato. Se i beni ceduti sono tra quelli contenuti nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le aliquote IVA da utilizzare sono le percentuali di compensazione, che sono contenute nel menù a tendina del box “Aliquota IVA”, tenendo presente che tra le percentuali contrassegnate con la dicitura “Perc. compensazione agricoltura” mancano il 4 e 10%, perché già presenti tra le aliquote ordinarie.

L’agricoltore non ha l’obbligo di iscrizione in Camera di Commercio.

Regime speciale – Il regime speciale IVA in agricoltura si basa su due direttive comunitarie:

➢ Direttiva UE 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

➢ Direttiva UE 2006/112/CE del 28 novembre 2006: tale direttiva consente agli Stati membri della UE di applicare ai produttori agricoli, per i quali l’assoggettamento al regime normale dell’IVA potrebbe creare delle difficoltà amministrative, un regime forfettario che compensi l’onere dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi.

Il legislatore, nel D.P.R. n. 633/1972 ha recepito le norme comunitarie regolanti l’imposta sull’IVA nel settore agricolo agli artt. 34 e 34-bis. Il regime speciale si applica solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, tenendo presente che il regime speciale è applicabile anche alla:

➢ manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;

➢ manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza. Tale regime prevede la detrazione dell’imposta sulla base di percentuali di compensazione determinate da decreto ministeriale.

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( Articolo di Maria Benedetto pubblicato su Circolare Ipsoa)

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