Regolarizzazione ritardato versamento meno cara dal 2020
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 cod. civ., è fissata allo 0,05% in ragione d’anno. Lo prevede il decreto del ministero dell’economia e delle finanze 12 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2019 n. 293.
L’articolo 1284 cod. civ. fa riferimento al Ministero del Tesoro che, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora, entro il 15 dicembre, non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura; tali somme, ai fini Iva, vanno fatturate come operazioni esenti articolo 10, numero 1, D.P.R. 633/1972, come interessi per dilazionato pagamento concessi dal cedente/prestatore, indicando nella fattura elettronica la natura dell’operazione N4. Differente è il caso degli interessi di mora addebitati in caso di ritardato pagamento: ai fini Iva, si tratta di operazioni non soggette ad imposta, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, numero 1, D.P.R. 633/1972.
In tal caso, è possibile non emettere una fattura, ma annotare esclusivamente in contabilità il ricavo nei proventi finanziari; l’emissione della fattura elettronica, per scelta, avrà come natura dell’operazione il codice N1. A prescindere dalla scelta effettuata, tale importo non confluisce nella comunicazione LIPE (liquidazioni periodiche) e neanche nella dichiarazione annuale Iva. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti restano dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Di seguito riportiamo la serie storica del saggio degli interessi legali con le relative decorrenze:
Decorrenza Misura del tasso
- Dal 1° gennaio 1997 5%
- Dal 1° gennaio 1999 2,5%
- Dal 1° gennaio 2001 3,5%
- Dal 1° gennaio 2002 3%
- Dal 1° gennaio 2004 2,5%
- Dal 1° gennaio 2008 3%
- Dal 1° gennaio 2010 1%
- Dal 1° gennaio 2011 1,5%
- Dal 1° gennaio 2012 2,5%
- Dal 1° gennaio 2014 1%
- Dal 1° gennaio 2015 0,5%
- Dal 1° gennaio 2016 0,2%
- Dal 1° gennaio 2017 0,1%
- Dal 1° gennaio 2018 0,3%
- Dal 1° gennaio 2019 0,8%
- Dal 1° gennaio 2020 0,05%
Tornando all’applicazione pratica, dal 1° gennaio 2020 sanare un mancato versamento con il ravvedimento operoso costa di meno, in quanto gli interessi passano appunto dallo 0,8% allo 0,05%; gli stessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento, fino al giorno in cui si effettua il pagamento (compreso). È bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 296/E/2008, aveva fornito delle precisazioni in merito alle modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti in sede di ravvedimento operoso. Il contribuente che abbia commesso un illecito fiscale può, infatti, regolarizzare gli errori e le omissioni, ottenendo così una riduzione della relativa sanzione. Occorre, però, che l’operazione venga sanata entro determinate scadenze, con il versamento della sanzione ridotta (contestualmente al pagamento del tributo) e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Ai fini del calcolo degli interessi moratori, da calcolare al tasso legale fissato nella misura del 0,05% annuo, si applica la seguente formula: I = (C x R x N) / 365
dove:
- C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare);
- R è il saggio d’interesse legale (nel caso dello 0,05% espresso come 0,0005);
- N è il numero di giorni di ritardo;
- 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile; a tale fine, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l’anno civile (365), anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).
Di conseguenza, per effettuare il ravvedimento operoso nel 2020 di una ritenuta d’acconto non versata al 16/12/2019, occorrerà calcolare gli interessi di ritardato versamento per i giorni che vanno dal giorno successivo alla scadenza, quindi il 17/12/2019, fino al 31/12/2019 (15 giorni) nella misura dello 0,8%, mentre per i giorni che vanno dall’1/1/2020 fino al giorno di pagamento compreso, nella misura dello 0,05%. Gli interessi, in questo caso, saranno sommati alla ritenuta d’acconto per il versamento con il modello F24. Nel caso di ravvedimento operoso di altre somme diverse dalle ritenute d’acconto, gli interessi da regolarizzazione hanno un proprio codice tributo; il versamento ad esempio degli interessi per la regolarizzazione di un ritardato versamento Iva, richiedono il codice tributo “1991” (risoluzione 109/E/2007).
( Articolo di Clara Pollet e Simone Dimitri pubblicato su “Euroconference News” )