Prestazioni di servizi rese a domicilio: e-fattura o e-scontrino?
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, cd. Escontrino, è operativo dal 1° luglio 2019 (per i soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro), e tra pochi mesi, ovvero dal 1° gennaio 2020, interesserà la totalità dei contribuenti.
Vi è ancora molta confusione nella comprensione di quali strumenti occorra utilizzare – e con quali tempistiche – per la certificazione dei corrispettivi, e pertanto in questa sede andremo ad approfondire un caso concreto, molto comune, ovvero la prestazione di servizi resa presso il domicilio del cliente. È il caso, ad esempio, di un idraulico che effettua riparazioni presso i clienti, ed incassa il corrispettivo pattuito all’atto dell’intervento. Quali strade può seguire tale soggetto per la certificazione dell’incasso, ipotizzando che si tratti di soggetto già rientrante nell’obbligo di corrispettivo elettronico?
Soluzione 1, avvalersi della moratoria concessa nel periodo transitorio
Il DL Crescita ha introdotto la possibilità di proseguire nell’utilizzo dei “vecchi” scontrini elettronici o delle “vecchie” ricevute fiscali nei primi sei mesi dall’introduzione di obbligo di escontrino. In questo caso, occorre rilasciare il “vecchio documento fiscale” al cliente, continuare a tenere il registro dei corrispettivi giornaliero e, affinché non vengano comminate sanzioni, trasmettere i corrispettivi telematicamente (tramite le nuove procedure che saranno rese materialmente disponibili dall’Agenzia delle Entrate a breve) entro la fine del mese successivo. Questa “scappatoia”, attenzione, è utilizzabile solo per i primi sei mesi dall’obbligo.
Soluzione 2, emettere e-fattura immediata, o differita
Il corrispettivo è sempre sostituibile dall’emissione di fattura. Pertanto il prestatore di servizi potrà: incassare il prezzo pattuito ed emettere fattura con data pari al momento in cui si è verificato il presupposto, ovvero la data di incasso. Tale fattura immediata dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data fattura. Emettere una fattura “differita”, ovvero che riepiloga tutte le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo soggetto nel mese solare precedente, entro il 15 del mese successivo. Attenzione, però: la fattura differita può essere emessa, nel caso delle prestazioni di servizi, solo se tali prestazioni sono individuabili attraverso idonea documentazione, ovvero “documentazione commerciale prodotta e conservata, secondo il tipo di attività svolta, dalla quale risultino con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (Circolare AdE 18/E del 24/06/2014). Ad esempio, sarà possibile rilasciare un verbale di intervento (una copia al cliente, una al prestatore) e sulla scorta dello stesso emettere fattura differita. La data fattura sarà quella dell’ultimo verbale di intervento del mese oggetto di fatturazione, se trasmessa nello stesso mese, oppure la data stessa di trasmissione se inviata al SdI entro il 15 del mese successivo. All’interno della fattura dovranno essere citati i verbali di intervento oggetto di fatturazione.
Soluzione 3, emettere e-scontrino (Documento Commerciale On Line)
Ulteriore alternativa, a parere di chi scrive molto efficace, è quella di utilizzare la possibilità di emettere Documento Commerciale con l’apposita funzione “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate. L’applicazione web, utilizzabile solo accedendo con le proprie credenziali a fatture e corrispettivi (nota bene: l’eventuale intermediario delegato ai servizi di fatturazione elettronica o ai corrispettivi non ha comunque possibilità di operare sul documento commerciale on line del proprio assistito) consente di emettere e-scontrino immediatamente. Sulla procedura torneremo a breve con un approfondimento dedicato, in questa sede basti sapere che, anche da cellulare o tablet, con pochi inserimenti si potrà emettere lo scontrino elettronico, ottenendo immediatamente sia il documento da rilasciare al cliente, che effettuando “in diretta” la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del singolo corrispettivo all’AdE (quindi, se tutti i corrispettivi vengono certificati con Documento Commerciale On Line, non è più necessario fare altro). Per quanto riguarda la consegna al cliente della copia del documento commerciale, è importante ricordare che, nel caso di corrispettivi elettronici, non è necessario stampare il documento (stampa che a domicilio potrebbe creare quale problema): il documento, che è poi un pdf dello scontrino elettronico, può essere anche inviato elettronicamente, ad esempio via e-mail, ma anche con un qualunque servizio di messaggistica (WhatsApp, ecc.).
( Articolo di Sandra Pennacini pubblicato su “Fiscal Focus” )