Compensazioni solo con presentazione della dichiarazione dei redditi
Nel decreto collegato alla Manovra 2020, tra le misure di contrasto all’evasione è stato introdotto il blocco per importi eccedenti i 5.000 euro; senza la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’Irap; pertanto, dal 2020 non sarà più possibile utilizzare legittimamente i propri crediti.
Il D.L. 26.10.2019 n. 124, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27.10.2019 n. 252, contiene una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni. L’ntervento modifica l’art. 17 D.Lgs. 241/1997 prevedendo, tra l’altro, che la compensazione del credito annuale o infrannuale dell’Iva, delle imposte sui redditi e dell’Irap per un ammontare superiore a 5.000 euro può essere effettuata, soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza di rimborso da cui il credito emerge.
In aggiunta si é inteso anche estendere a tutti i contribuenti, anche non titolari di posizione Iva, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia per eseguire i pagamenti delle imposte mediante compensazione, oltre a rafforzare la cooperazione tra Inps, Inail e Agenzia delle Entrate per intercettare tempestivamente i crediti indebitamente utilizzati. Si ricorda che il D.Lgs. 158/2015, in vigore dal 1.01.2016, ma applicabile retroattivamente, in ossequio all’art. 3 D.Lgs. 472/1997, ha disciplinato per intero, nell’art. 13 D.Lgs. 471/1997, l’aspetto sanzionatorio delle indebite compensazioni, sia di crediti esistenti che inesistenti; in completa aderenza è stato abrogato il comma 18, dell’art. 27, D.L. 185/2008.
Attualmente e senza le novità previste dall’art. 3 del decreto collegato alla manovra 2020, l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali, mentre se l’utilizzo riguarda crediti inesistenti, indebitamente compensati, la sanzione è dal 100% al 200% della misura del credito stesso.
Le violazioni relative all’indebita compensazione possono essere oggetto di ravvedimento operoso che può avvenire sino alla notifica dell’atto impositivo o dell’avviso bonario; in seguito a quanto disposto dal D.Lgs. 158/2015, le sanzioni sull’indebita compensazione sono certamente disciplinate nell’art. 13 D.Lgs. 471/1997, ma in via autonoma rispetto a quelle sul ritardato versamento. L’art. 15, c. 2-bis D.Lgs. 471/1997 sanziona anche l’omessa presentazione del modello di delega “F24”, contenente i dati relativi all’eseguita compensazione (ovvero la delega “a zero”), con una pena fissa di 100 euro; questa sanzione è indipendente dal ravvedimento operoso e può; essere ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi (Agenzia delle Entrate, risoluzione 36/E/2017).
Inoltre, l’art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006 dispone che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere per 30 giorni l’esecuzione del modello di delega F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento si deve considerare eseguito con situazione che si conclama allo scadere dei citati 30 giorni in assenza di blocco (Agenzia delle Entrate, provvedimento 195385/2018). Il D.L. 124/2019, in analogia di quanto già avviene per i crediti Iva, richiede la presentazione preventiva della dichiarazione dei redditi e dell’Irap prima di utilizzare i crediti per imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e Irap di ammontare superiore a 5.000 euro con una sostanziale differenza: la dichiarazione Iva si presenta in tempi più ravvicinati (dal 1.02.2019 al 30.04.2019 quella relativa al periodo d’imposta 2018 con modello generalmente approvato entro la fine del mese di gennaio successivo al periodo di riferimento e fatte salve le correzioni eseguite successivamente), rispetto alla scadenza del periodo d’imposta di riferimento; al contrario, le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap si presentano a ridosso della fine dell’anno successivo a quello di riferimento (al 2.12.2019 per quelle relative al 2018, per effetto di quanto sancito dal decreto Crescita, con modello approvato entro la fine del mese di gennaio successivo al periodo di riferimento, fatte salve le correzioni eseguite in date successive).
Dal lato pratico, è fin troppo evidente che il contribuente (professionista o artigiano) che subisce le ritenute di acconto, alle condizioni attuali può utilizzare già le eccedenze per imposte sui redditi e Irap con la prima compensazione utile dell’anno successivo (quindi già dal 1.01.2020), sebbene gli importi siano superiori a 5.000 euro e pur dovendo asseverare la dichiarazione che sarà spedita nell’autunno del medesimo anno; invece, con le modifiche introdotte, il medesimo contribuente non potrà assolutamente compensare immediatamente (dal 1.01.2020) un credito legittimo, ma dovrà attendere il provvedimento di approvazione del modello (fine gennaio), compilare definitivamente la propria dichiarazione (in assenza di dati di terzi, come certificazioni uniche e per interessi deducibili), procedendo con la compensazione degli importi eccedenti i 5.000 euro soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, semprechè siano subito disponibili i moduli di controllo.
( Articolo di Fabrizio Giovanni Pogiani pubblicato su “Ratio Quotidiano” )