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La detrazione per l’acquisto di dispositivi medici

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Nel novero delle spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir, rientrano, al verificarsi di determinate condizioni, anche quelle sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, comprese le protesi.

A tal proposito, si ricorda che sono considerate protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Ai fini della detrazione è innanzitutto richiesto che lo scontrino fiscale o la fattura contengano la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del soggetto che sostiene la spesa: ne consegue, pertanto, che la generica dicitura “dispositivo medico” sul documento non consente di detrarre la spesa (circolare 20/E/2011, paragrafo 5.16, e risoluzione 253/E/2009).

Secondo quanto chiarito dal Ministero della salute, sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore:

• D.Lgs. 507/1992 – dispositivi medici impiantabili attivi

• D.Lgs. 46/1997 – dispositivi medici (in genere)

• D.Lgs. 332/2000 – dispositivi diagnostici in vitro. Per facilitarne l’individuazione, inoltre, alla circolare 20/E/2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, fornito dallo stesso Ministero della salute, dei dispositivi medici più comuni. Se sul documento di spesa è presente il codice AD o PI (utilizzati per la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), non è necessario, ai fini della detrazione, che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Di contro, invece, in mancanza del codice AD o PI:

• se il dispositivo medico è compreso nell’elenco allegato alla ricordata circolare 20/E/2011, è necessario conservare la documentazione attestante la marcatura CE del prodotto acquistato se il dispositivo medico non rientra nell’elenco occorre, oltre alla marcatura CE, anche l’attestazione della conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Se un dispositivo medico è “su misura”, ossia fabbricato, in virtù di una prescrizione medica, per uno specifico paziente, non è richiesta la marcatura CE, ma è necessario attestare la conformità al D.Lgs. 46/1997. Al ricorrere delle condizioni indicate dalla circolare 20/E/2011, sono detraibili anche i dispositivi medici acquistati non in farmacia, come, ad esempio, in erboristeria. L’acquisto di una parrucca è detraibile laddove la stessa possa essere considerata una protesi sanitaria volta a sopperire a un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti un supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita. Ai fini della detrazione, la parrucca deve essere fabbricata e immessa in commercio con la destinazione d’uso di dispositivo medico e, quindi, deve essere obbligatoriamente marcata CE (fatto salvo il caso in cui si tratti di una parrucca su misura per cui è necessaria la conformità del prodotto al D.Lgs. 46/1997).

L’elenco dei dispositivi medici inclusi nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” è disponibile sul sito del Ministero della salute. Tra i dispositivi medici di uso più comune si ricordano:

• occhiali premontati per presbiopia • apparecchi acustici • cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate • siringhe • termometri • apparecchio per aerosol • apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa • penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia • lenti a contatto • materassi ortopedici e materassi antidecubito. Nel novero dei dispositivi medico-diagnostici in vitro rientrano, ad esempio: • test autodiagnostici per le intolleranze alimentari • test di gravidanza e di ovulazione • test autodiagnosi per la celiachia • strisce/strumenti per la determinazione del glucosio. Nella categoria delle protesi, invece, rientrano, ad esempio: • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato) • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili • occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo) • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali), comprese le batterie di alimentazione • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura) • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche • stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle • apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (tra gli altri, stimolatori e protesi cardiache, pacemaker).

( Articolo di di Gennaro Napolitano pubblicato su “Euroconference News” )

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