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Auto aziendali: adempimenti specifici per l’uso promiscuo al dipendente

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In tema di auto aziendali, la fattispecie che richiede maggiore attenzione (proprio in quanto, come vedremo, riconosce ampi benefici fiscali) è quella per cui l’azienda acquista un’autovettura che assegna ad un dipendente affinché questo la utilizzi tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali: tale ipotesi, definita come “uso promiscuo” viene espressamente disciplinata dal comma 1, lettera b-bis), dell’articolo 164 Tuir.

Malgrado la norma non lo affermi specificamente, onde evitare che l’Amministrazione Finanziaria possa pensare ad una soluzione adottata per “superare” le importanti limitazioni imposte dal legislatore negli ordinari casi di utilizzo aziendale (attualmente è prevista la deducibilità dei costi di acquisto e di impiego del veicolo nella misura del 20%), è opportuno che detta fattispecie venga applicata nelle situazioni in cui il dipendente per le esigenze lavorative ha effettivamente la necessità di utilizzare una vettura (altrimenti l’uso promiscuo risulterebbe del tutto snaturato in relazione alle effettive finalità di tale previsione). In fin dei conti, che senso ha attribuire al dipendente una vettura se poi con tale vettura vengono magari percorsi solo 5.000 o 10.000 chilometri annui? E magari il dipendente mai (o quasi mai) si sposta dalla sede per motivi di lavoro? Si tratterebbe di una soluzione antieconomica e, in quanto tale, oggetto di probabile contestazione nel caso di verifica (poiché il dipendente usa così poco l’autovettura, in fin dei conti ciò significa che non vi è alcuna necessità che egli l’abbia a disposizione in via continuativa). Sotto tale profilo, ad una eventuale contestazione, si potranno certamente contrapporre argomentazioni difensive che, però, paiono da subito di modesto spessore. I costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, fin dal 2013, risultano deducibili nel limite del 70% (tale misura è stata introdotta dalla L. 92/2012 in quanto, fino al 2012, la deducibilità era addirittura ammessa nel limite del 90%). Al riguardo ci si era chiesti se tale misura dovesse essere computata sui costi auto aziendali:

• al netto del benefit imputato al dipendente (esempio, se i costi auto sono pari ad € 10.000 ed il benefit è 2.000, i costi deducibili sarebbero pari ad € 7.600, ossia 2.000 a cui aggiungere il 70% di 8.000);

• al lordo del benefit imputato (considerando l’esempio appena proposto, la deduzione si applicherebbe all’intero ammontare dei costi relativi all’auto data in uso promiscuo, 70% di € 10.000, quindi la percentuale deducibile sarebbe 7.000). L’Agenzia delle Entrate, nel paragrafo 5.1 della circolare 47/E/2008 ha accolto questa seconda tesi, evidentemente meno conveniente per il contribuente. Elemento ulteriore che distingue tale fattispecie (e che la rende enormemente più conveniente rispetto al generale utilizzo aziendale) è l’assenza di un tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo. Per comprenderne meglio la portata pensiamo ad un esempio estremo, considerando un’azienda che acquista un’autovettura sostenendo un costo di € 100.000 (tralasciamo volutamente, in tale confronto, l’effetto Iva indetraibile):

• se essa fosse qualificata come “ordinario” mezzo aziendale l’ammontare complessivamente deducibile sarebbe di € 3.615,20 (€ 18.075,99 x 20%),

• se la vettura fosse attribuita in uso promiscuo al dipendente, l’importo che potrebbe complessivamente essere computato in deduzione dal reddito sarebbe di € 70.000 (il 70% di € 100.000). La soluzione dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente, oltre ai benefici riconosciuti al soggetto concedente in termini di deduzione, determina tuttavia effetti reddituali in capo al dipendente beneficiario. A fronte della concessione per l’utilizzo della vettura, infatti, in capo al dipendente si genera un fringe benefit relativo all’utilizzo personale, che viene determinato in maniera forfettaria ai sensi dell’articolo 51 Tuir. L’azienda ha tuttavia la possibilità di riaddebitare al dipendente parte del costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo (in base agli accordi intervenuti tra l’azienda e il dipendente stesso) con la conseguenza che il costo riaddebitato va a ridurre o azzerare il compenso in natura (fringe benefit) connesso a tale utilizzo personale. L’utilizzo da parte del dipendente, inoltre, deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione: sul punto l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare 48/E/1998, ha ritenuto necessario procedere alla integrazione del contratto di lavoro attraverso una clausola apposita (è quindi a tal fine necessario che l’azienda si confronti con il proprio consulente del lavoro per gestire correttamente la fattispecie, anche sotto il profilo degli aspetti formali). L’applicazione di tale fattispecie, infine, è subordinata al requisito dell’utilizzo del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta: è quindi necessario stabilire un periodo minimo di utilizzo del dipendente, al fine di evitare concessioni fittizie di ridotta durata (quindi con un piccolo benefit tassato) al solo fine di fruire della importante deduzione al 70% dei costi della vettura.

( Articolo di Luca Caramaschi pubblicato su “Euroconference news” )

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