I forfettari recuperano le ritenute in dichiarazione
Quando il contribuente che ha aderito al regime forfettario subisce una ritenuta, questa comunque può essere fatta valere all’interno della dichiarazione dei redditi a scomputo della sostitutiva dovuta, previa indicazione nel quadro RS;
infatti, benché tali soggetti siano esonerati dal prelievo alla fonte, non è raro che un committente operi comunque la ritenuta. Tale soluzione, suggerita dall’Agenzia delle Entrate con due documenti di prassi (risoluzione 47/E/2013 e risoluzione 55/E/2013) e confermata dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi, permette di evitare soluzioni ben più laboriose e molto meno immediate, quale la via del rimborso ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. 602/1973. Forfettari e ritenute I ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti che applicano il regime forfettario (medesime considerazioni valgono comunque anche per i minimi) non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del cessionario/committente che effettua il pagamento della fattura. Come ricordato dalla recente circolare 9/E/2019, tali soggetti dovranno a tal fine rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva. Di conseguenza, il quadro LM non prevede alcuna specifica collocazione per le ritenute subite (ma solo per i crediti d’imposta). Il rigo LM41 è infatti formalmente dedicato alle sole ritenute cedute dal consorzio. Come comportarsi invece se il contribuente ha subito altre tipologie di ritenute? Una prima risposta a tali interrogativi è stata offerta dall’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione 47/E/2013 (riguardava il regime di vantaggio, ma le medesime considerazioni valgono anche per il forfettario, come peraltro confermato dall’Agenzia nella circolare 9/E/2019) nella quale viene riconosciuta, in deroga alla via principale dell’istanza di rimborso, la possibilità di far valere direttamente nel modello dichiarativo il prelievo alla fonte subito (ancorché non dovuto) con riferimento alle ritenute relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica: si pensi, ad esempio, ad un elettricista che emette una fattura per il rifacimento di un appartamento oggetto di ristrutturazione e subisce dalla propria banca la corrispondete ritenuta. Oltre ad autorizzarne lo scomputo nel modello Redditi (nella circolare 10/E/2016 si dice “a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate”), viene altresì offerta una precisa indicazione circa le modalità di esposizione nel modello: • le ritenute vanno evidenziate al rigo RS40 rubricato “ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – casi particolari”; • conseguentemente, dette ritenute possono essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM41, ovvero nel quadro RN, al rigo RN33 colonna 4. L’aspetto insoddisfacente di tale prima pronuncia risiede non tanto nella modalità prescelta, ma piuttosto nel fatto che l’Agenzia ha dimostrato di interessarsi di una specifica categoria di ritenute, senza chiarire come comportarsi con le altre ritenute operate erroneamente. In un successivo intervento (risoluzione 55/E/2013) l’Amministrazione ha aperto anche alle altre ritenute la soluzione del recupero veloce tramite scomputo in dichiarazione: le indicazioni precedentemente descritte possono applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti forfettari, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina (devono essere certificate dal sostituto e da questi indicate nel proprio Modello 770).
( Articolo di di Fabio Garrini pubblicato su “Euroconference news”)