Nuovo impianto di condizionamento: scelta tra 50% e 65%
Il gran caldo di queste settimane che ha investito mezza Italia avrà spinto anche i più refrattari al condizionatore a valutarne l’acquisto. Analizziamo le agevolazioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2019. La sostituzione, integrale o parziale, di un impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, può beneficiare della detrazione del 65% delle spese sostenute; in tal caso, il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 euro per unità immobiliare. L’intervento deve configurarsi come sostituzione del vecchio impianto termico e non come nuova installazione. Le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, quando l’apparecchio fornisce anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al D.M. 06.08.2009. Ai fini Iva, invece, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sono considerati “beni di valore significativo”, per i quali trova applicazione l’aliquota Iva ridotta solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi. Così, ad esempio, in caso di un acquisto pari a 5.300 euro, di cui 2.300 euro per prestazione di servizi e 3.000 euro relativi al costo delle apparecchiature di condizionamento, l’Iva sarà così calcolata: sui 3.000 euro relativi al bene significativo, trova applicazione l’Iva al 10% solo su 2.300 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (5.300 – 3.000 = 2.300). Sul valore residuo (700 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%. Tornando ad analizzare le opportunità ai fini delle imposte dirette, il contribuente può inoltre beneficiare, in alternativa al 65%, della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2019 fino a fine anno e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018. Per avere l’agevolazione è indispensabile, pertanto, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione) su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici. È importante precisare che la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio (ristrutturo il bagno, installo il condizionatore in soggiorno e camera da letto). Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti condominiali come, ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, etc., i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti; in questo caso, l’eventuale acquisto di arredi o elettrodomestici per la propria abitazione non può rientrare nel perimetro dell’agevolazione. Gli interventi edilizi necessari per fruire della detrazione in commento sono: • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, come ad esempio, la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti o il rifacimento di intonaci interni, non danno diritto al bonus; • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta per l’acquisto di elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, come rilevabile dall’etichetta energetica; l’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde e apparecchi per il condizionamento. La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito alle spese sostenute per l’acquisto dell’apparecchio per il condizionamento. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Per beneficiare della detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito; non è invece consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è ammessa, infine, anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità sopra descritte e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento (circolare AdE 7/E/2017).
(di Clara Pollet Simone Dimitri )