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Moratoria “allargata” per l’invio dei corrispettivi telematici

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L’invio dei corrispettivi telematici entro la fine del mese successivo è una facoltà concessa anche ai soggetti passivi che hanno già installato il registratore telematico, nonché per coloro che decidono di adottare la procedura web senza l’utilizzo del registratore di cassa. La conclusione emerge dalla lettura della recente circolare 15/E/2019, dello scorso 29 giugno, con cui l’Agenzia, a due giorni dal debutto obbligatorio della memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici, ha fornito alcune importanti indicazioni, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito in legge lo stesso 29 giugno. L’articolo 12-quinquies del citato Decreto interviene con due importanti modifiche: • introduce il termine di 12 giorni, rispetto al momento alla memorizzazione, per l’invio dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate (fermo restando l’obbligo di imputazione dell’imposta nel periodo in cui il corrispettivo è stato memorizzato); • prevede un periodo di “moratoria” di sei mesi (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti che nel 2018 hanno generato un volume d’affari superiore ad euro 400.000, ovvero dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) durante il quale non si applica la sanzione di cui all’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (100% dell’imposta) nel caso in cui i corrispettivi siano inviati telematicamente entro la fine del mese successivo a quello in cui sono stati memorizzati (quindi, ad esempio, i corrispettivi memorizzati durante il mese di luglio 2019 potranno essere inviati telematicamente entro la fine di agosto 2019). Si ricorda che la memorizzazione deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione. La moratoria in questione nasce dall’esigenza di venire incontro ai molti soggetti che non sono riusciti ad installare in tempo utile (1° luglio 2019, per coloro che nel 2018 hanno dichiarato un volume d’affari superiore ad euro 400.000) il registratore telematico necessario per poter procedere con l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. Per tale motivo, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 15/E/2019 ha chiarito che “al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni (….) la disposizione (….) consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere l’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)“. In merito alla moratoria, l’Agenzia fornisce le seguenti precisazioni: • resta fermo l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi utilizzando i registratori di cassa già in uso, ovvero emettendo le ricevute fiscali (ciò che è stato rinviato è infatti solamente l’invio dei corrispettivi); • il differimento è applicabile fino al momento in cui è attivato il registratore telematico, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi; • resta fermo, fino al momento di adozione del registratore telematico, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino fiscale, ovvero della ricevuta, nonché l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi e di liquidazione periodica dell’Iva nei termini ordinari (come detto, in base alla data di effettuazione dell’operazione). Nell’ultima parte del documento di prassi in questione, l’Agenzia precisa che il periodo di moratoria (e quindi la mancata applicazione delle sanzioni) opera anche per coloro che hanno già attivato il registratore telematico, ai quali è quindi consentito di poter posticipare l’invio dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo rispetto a quello di memorizzazione degli stessi. L’apertura dell’Agenzia, la cui utilità in qualche modo sfugge, va probabilmente letta in considerazione della necessità di prevedere un periodo di “rodaggio” per tutti, compresi a questo punto coloro che decidono di optare per l’utilizzo della procedura web senza l’adozione del registratore telematico.

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