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Prescrizione breve – Termine di 5 anni applicabile anche ai crediti erariali

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Prescrizione breve delle cartelle di pagamento a tutto campo; anche ai crediti erariali si applica il termine di cinque anni oltre al quale, in assenza di interventi interruttivi, il credito non è più dovuto. La giurisprudenza di legittimità interviene, ancora una volta, sulla spinosa questione della decadenza, da parte dell’ amministrazione finanziaria del potere di attivarsi per la riscossione di un proprio credito. È in particolare la sentenza n. 30362 del 23 novembre 2018 a piantare un altro paletto importante nella ricerca di un termine certo ed univoco della prescrizione. Chiusa la stagione della pace fiscale il 30 aprile scorso, in merito alla quale, peraltro, è stata già annunciata una riapertura dei termini (si veda ItaliaOggi del 30 aprile e del 1° maggio 2019), chi non ha aderito alla rottamazione o alle altre forme di «pace fiscale» potrebbe avere a disposizione altre armi da giocare nella partita con l’ amministrazione finanziaria. In verità l’ oggetto principale della controversia discussa era relativo a tributi locali (imposta sulla pubblicità). Per gli stessi la prescrizione è sicuramente quinquennale in applicazione dell’ art. 2948 n. 4) c.c. che disciplina i termini per i debiti che devono essere pagati periodicamente con cadenza annuale o in termini più brevi. Orientamento consolidato fin dalla sentenza della Cassazione n. 4238/2010. In verità il principio in base al quale la prescrizione per i tributi locali è di cinque anni è semplice: si tratta di somme dovute a seguito di un rapporto «sinallagmatico» ossia biunivoco tra ente locale e cittadino contribuente. Rapporto che è anche continuativo ossia si protrae, anno per anno, senza necessità di essere rinnovato. Quello che versa il contribuente è un corrispettivo per un servizio a lui reso; servizio che viene erogato anno per anno dall’ ente. Ciò che conta è che non serve, di anno in anno, «un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio». Se il criterio principale per assegnare la prescrizione quinquennale è la presenza di una prestazione periodica questo apre le porte anche all’ estensione del ragionamento ai tributi erariali. In verità la Cassazione ne fa, più che altro, una questione di principio. Si legge che «la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’ obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute, tutte le volte che queste non siano tempestivamente richieste dal creditore». In ogni caso, al di là delle questioni di principio, quanto affermano gli ermellini con la sentenza appena citata appare tranciante. Si legge che: «il cittadino potrà chiedere al giudice l’ estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (dpr n. 600 del 1973, art. 36-bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito ecc.)». la precisazione estende, implicitamente ma senza dubbi, la prescrizione quinquennale alla notifica di atti amministrativi emessi per crediti derivanti da tributi erariali. La sentenza, al di là della fattispecie esaminata è importante anche perché ripercorre l’ evoluzione dei vari orientamenti nel tempo consolidatisi. Viene richiamata la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. In tale occasione i giudici stabilirono il principio di diritto in base al quale se l’ atto impositivo non viene impugnato la prescrizione rimane quella quinquennale. La scadenza del termine per impugnare l’ atto di riscossione non può produrre la trasformazione del termine di prescrizione breve in quello decennale, secondo quanto disposto dall’ art. 2953 c.c., a mente del quale «i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni». Ciò perché tale disposizione si applica solo in presenza di sentenza passata in giudicato e non anche alla mancata impugnazione di un atto amministrativo, quale la cartella di pagamento. Sempre con riferimento ai crediti erariali, oggi la Cassazione amplia il precedente orientamento espresso nell’ ordinanza n. 20213 dell’ 8 ottobre 2015 secondo cui la prescrizione quinquennale poteva operare solo laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale mentre in caso di credito erariale costituito da avviso di accertamento la prescrizione sarebbe stata decennale. Ora viene sottolineato che l’ estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione quinquennale avviene anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa. Situazione più logica soprattutto dopo l’ entrata in scena dell’ accertamento esecutivo.

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