Bonus edilizi: pioggia di chiarimenti
Si è aperta la stagione dei chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria. Il Superbonus e la cessione del credito rappresentano la portata principale, come ampiamente previsto. Fra una risposta all’interpello e l’altra, l’Agenzia delle Entrate emana ulteriori indicazioni operative sulle questioni di principale interesse.
L’Agenzia torna nuovamente sulle modalità di calcolo dello stato di avanzamento lavori utile alla realizzazione della condizione posta dall’articolo 119, comma 8-bis, del Decreto Rilancio, secondo la quale gli interventi realizzati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sugli edifici unifamiliari sono agevolati fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. La questione era stata affrontata già in passato, ma con riferimento alla precedente formulazione della norma, quando il livello da raggiungere era il 60 per cento.
Con la risposta n. 791 del 2021 l’Amministrazione aveva affermato che “ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 per cento dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”. Oggi, speriamo in maniera definitiva, l’Amministrazione Finanziaria, con un nuovo slancio in avanti, ribadisce l’originaria soluzione. Nonostante le differenze di fondo fra le diverse tipologie di intervento, il computo dello stato di avanzamento rilevante ai fini della definizione del periodo di vigenza del Superbonus deve considerare tutti gli interventi eseguiti, anche diversi da quelli agevolati ai fini del Superbonus, in un unicum che non ammette alcuna esclusione.
E’ necessario specificare che le modalità proposte ai fini della verifica del periodo di vigenza divergono rispetto a quelle indicate per il conteggio della soglia di cedibilità di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del Decreto Rilancio. Da ultimo, con la risposta n. 53 del 27/01/2022, l’Amministrazione ha chiarito che in presenza di distinte tipologie di intervento che richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione, “la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile”. Ne consegue come diversi siano i criteri da adottare per la determinazione dello stato di avanzamento, variabili a seconda della finalità. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, a questo punto, se la verifica è effettuata per la determinazione dei SAL disponibili ai fini della successiva cessione, essa deve essere differenziata per natura di intervento, conteggiando separatamente, secondo le distinte asseverazioni richieste dall’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio l’avanzamento ai fini del sismabonus e dell’ecobonus; se, invece, il conteggio è eseguito per verificare il periodo di vigenza dell’agevolazione, nessuna differenziazione deve essere fatta, né alcuna asseverazione deve essere prodotta, almeno secondo la forma di cui al predetto comma 13-bis.
In tema di asseverazione della congruità dei prezzi di cui all’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio l’Agenzia delle Entrate conferma la valenza interpretativa dell’articolo 1, comma 28, lettera l), della Legge n. 234 del 2021 secondo il quale i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13, compreso il prezzario DEI, devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e, quindi, agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’Amministrazione, pertanto, conferma la valenza retroattiva della modifica legislativa intercorsa, salvando le numerose asseverazioni che, prima della pubblicazione della Circolare n. 16/E del 2021, erano state emesse con riferimento ad un prezzario rivelatosi successivamente non corretto, almeno secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Risulta chirurgica l’interpretazione fornita sull’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi per gli interventi “minori”, adempimenti strumentali introdotti dall’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto Rilancio. L’esenzione prevista dalla Legge di Stabilità per le opere già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, non potrà trovare applicazione per il bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a nulla rilevando che quest’ultimo intervento possa configurare una delle ipotesi per le quali è prevista l’esenzione.
L’Agenzia delle Entrate coglie la valenza generale dell’inciso dell’ultimo periodo della lettera b) del predetto comma 1-ter. Ponendosi a valle rispetto alle fattispecie esentate e alla tipologia degli interventi alle quali l’esenzione si riferisce, l’esclusione del bonus facciate dalla semplificazione introdotta dalla Legge di Stabilità non ammette eccezioni. Il visto e l’asseverazione, pertanto, saranno necessari anche quando l’intervento di recupero facciate, privo di valenza energetica, sia eseguito in regime di edilizia libera.
( Articolo di Paolo Iaccarino pubblicato su “Fiscal Focus” )
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