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Esonero contributivo assunzioni “under 36”: modalità operative

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L’INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2021, spettante a chi assume a tempo indeterminato o stabilizza soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO “UNDER 36”

L’INPS, con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2021, spettante a chi assume a tempo indeterminato o stabilizza soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Novità nella Legge di bilancio 2021

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, cd. Legge di bilancio 2021, ha previsto che:

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 10

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 11

L’esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna”.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 12

In deroga all’art. 1, comma 104, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 10, spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva”.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 13

Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Attenzione

La novella normativa introduce, pertanto, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dalla normativa di riferimento (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

L’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Restano esclusi dal beneficio (come già previsto dall’art. 1, comma 114, della Legge n. 205/2017) i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Considerata la ratio sottesa all’agevolazione in commento, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, inoltre, fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato).

Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

In considerazione della circostanza che l’agevolazione di cui si tratta si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato di giovani, va evidenziato che la stessa non trova applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142).

Misura dell’incentivo

L’incentivo introdotto dalla Legge di bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (euro 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata, assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile” (di cui all’art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge);
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’art. 40, comma 9, del D.Lgs. n. 148/2015);
– il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, altresì, esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

PROCEDURE

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione.

In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati, all’interno dei seguenti elementi
– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, comma 10, Legge n. 178/2020”;
– nell’elemento dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).

DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, avranno cura di compilare la sezione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, secondo le modalità di seguito indicate
– nell’elemento dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
– nell’elemento dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “19”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, comma 10, Legge n. 178/2020”;
– nell’elemento dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Assunzioni regioni del Mezzogiorno: esposizione del beneficio

Per quanto attiene, invece, all’esonero previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i datori di lavoro che intendano fruirne dovranno compilare la sezione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della gestione pensionistica, e indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, secondo le modalità di seguito indicate
– nell’elemento dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
– nell’elemento dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “20”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, comma 11, Legge n. 178/2020”;
– nell’elemento dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla “ListaPosPA” del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all’esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione del flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

con il codice “Y”;

con il codice agevolazione “E1”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, comma 10, Legge n. 178/2020”.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, esporranno i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

<CodAgio> con il codice agevolazione “E2”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 1, comma 11, Legge n. 178/2020”.

( Articolo di Federico Gavioli pubblicato su “Ipsoa InformaM@il” )

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