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Crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

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La legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha sostanzialmente prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. La citata Manovra, infatti, dispone la proroga al 2025 del credito d’imposta relativo ai beni materiali e immateriali 4.0. Rimangono esclusi dalla citata proroga gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, per i quali resta in vigore l’attuale disciplina prevista fino al 2022.

Investimenti in beni strumentali ordinari– I beneficiari del credito d’imposta, com’è noto, sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 se in riferimento a tale ultimo periodo, entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Si ricorda che, possono accedere al credito d’imposta, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.


Con riguardo agli investimenti in beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Esso spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

  • investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.


Si evidenzia, inoltre, che, la misura del credito d’imposta, è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.


Va ricordato che, il richiamato credito d’ imposta, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti e con i medesimi limiti se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


Beni materiali e immateriali 4.0 – Come accennato in precedenza, la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 riguarda principalmente gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0. In sostanza, con riguardo ai beni materiali 4.0, il credito d’imposta è concesso, nel caso in cui sono effettuati investimenti entro il 31 dicembre 2021, nelle seguenti misure:

  • 50 per cento per l’importo di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30 per cento per l’importo di investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10 per cento per l’importo di investimenti tra 10 e 20 milioni.


Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2022, il credito d’imposta invece si riduce. Valgono, infatti, le seguenti regole:

  • 40 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 20 per cento per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10 per cento per investimenti tra 10 e 20 milioni.


Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, l’agevolazione è così riconosciuta:

  • 20 per cento del costo fino a 2,5 milioni;
  • 10 per cento del costo oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento del costo oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo).


Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della legge n. 232/2016, il credito d’imposta è determinato nella misura del 20 per cento nel limite massimo di costi ammissibili sempre pari a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 26 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023. La summenzionata percentuale si riduce al 15 per cento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025. Per gli investimenti effettuati, invece, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento.

( Articolo di Paola Sabatino pubblicato su “Fiscal Focus” )

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