L’esercizio del diritto alla detrazione: le fattura a “cavallo” dell’anno
Con l’ingresso nel 2022 è possibile che i contribuenti abbiano ricevuto una o più fatture recanti data dicembre 2021 e riferibili ad operazioni effettuate nell’ultimo mese dell’anno. Si pone il problema di individuare il momento a partire dal quale l’Iva potrà essere considerata in detrazione (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972).
Ci si domanda, quindi, se sia possibile far valere tale diritto all’interno della dichiarazione Iva annuale allorquando si procederà a riliquidare l’imposta dell’intera annualità. Trattandosi di operazioni la cui esigibilità si è verificata nel mese di dicembre del 2021, cioè quando l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, la riposta sembra essere positiva, ma in realtà non è così. Non è quindi corretto retrodatare l’esercizio del diritto alla detrazione rispetto al momento di ricezione della fattura.
La fattispecie descritta risulta puntualmente disciplinata dall’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 che indica le modalità di liquidazione del tributo. Tale disposizione prevede espressamente la non applicabilità per le fatture a “cavallo d’anno” della regola che consente di retrodatare l’esercizio del diritto alla detrazione allorquando il contribuente abbia ricevuto la fattura entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
La retrodatazione della detrazione è possibile esclusivamente con riferimento alle fatture ricevute nello stesso anno in cui le prestazioni si considerano effettuate, ma non, invece, per le fatture che sono state ricevute nel periodo d’imposta successivo.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui nel mese di novembre dell’anno 2021 il contribuente abbia ricevuto una partita di merce. È necessario distinguere se la fattura è stata ricevuta entro il 15 dicembre 2021 o nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre.
Nel primo caso, se la fattura perviene a destinazione, per il tramite del Sistema di Interscambio, entro il 15 dicembre, sarà possibile considerare l’Iva a credito nel periodo di liquidazione di novembre. Viceversa, se il documento fosse consegnato dopo tale data entro il 31 dicembre, l’Iva a credito risulterà detraibile nel periodo di liquidazione di dicembre. In questo caso il contribuente potrà anche registrare il documento nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell’anno 2022, ma l’Iva a credito concorrerà in tale ipotesi nel risultato della liquidazione annuale confluendo all’interno della dichiarazione Iva annuale. Viceversa, se la fattura, ricevuta nel mese di dicembre dell’anno 2021, dovesse essere registrata dopo la data del 30 aprile 2022, quindi dopo lo spirare del termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente non potrà più esercitare il diritto alla detrazione del tributo.
Si consideri ora il caso in cui la partita di merce sia stata consegnata nel mese di dicembre dell’anno 2021. Se la fattura, recante la data dell’anno 2021, dovesse essere ricevuta, per il tramite dello SDI nel mese di gennaio dell’anno 2022, non sarà consentita la retrodatazione della detrazione del tributo. Tale diritto potrà essere esercitato in una delle liquidazioni periodiche dell’anno 2022.
In alternativa la fattura ricevuta nel mese di gennaio dell’anno 2022 potrà essere registrata nel libro delle fatture entro il 30 aprile 2023. Anche in questa ipotesi la detrazione potrà essere esercitata al più tardi all’interno della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2022. Superato tale periodo l’esercizio del diritto alla detrazione risulterà definitivamente precluso. L’eventuale esercizio del diritto non spettante determinerà l’irrogazione di una sanzione compresa tra il 90 e il 180 per cento dell’Iva considerata in detrazione.
( Articolo di Nicola Forte pubblicato su “Fiscal Focus” )
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