Contabilità semplificata per cassa virtuale: la gestione delle fatture emesse a fine anno
Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare AdE 11/E del 13 aprile 2017, il contribuente in regime di contabilità semplificata per cassa virtuale (ovvero con opzione ex articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/73) può – semplicemente andando ad agire sulla data di registrazione delle fatture emesse nel mese di dicembre 2021 – far slittare la componente reddituale nel 2022, fermo restando l’esigibilità dell’IVA nel 2021.
Della questione ci siamo occupati in occasione di un precedente intervento, focalizzando l’attenzione sulle fatture emesse a fine anno 2021 in ragione delle modifiche apportate al “bonus facciate” (vedasi Contabilità semplificata e fatture emesse a fine anno per bonus facciate), ma non si tratta affatto di una peculiarità che si rende applicabile solo in presenza di “bonus facciate”, bensì di un approccio che è possibile applicare, se di interesse, a tutte le fatture emesse nel mese di dicembre 2021 da parte di un contribuente in regime di contabilità semplificata a cassa virtuale, ovvero “registrato = pagato = reddito di impresa”.
Occorre coordinare più norme per addivenire al risultato desiderato: da un lato, abbiamo il regime di contabilità semplificata, come risultante dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che come ben sappiamo ha modificato il criterio di determinazione dei reddito con riferimento alle imprese minori in contabilità semplificata, con il passaggio dal criterio della competenza a quello di cassa, a sua volta distinto in “cassa effettiva”, ovvero che tiene conto dell’esatto momento in cui si verifica l’incasso o il pagamento, oppure, su opzione, “cassa virtuale” (art. 18 c. 5 D.P.R. 600/73), nel qual caso i documenti contabili si considerano incassati o pagati convenzionalmente nel momento in cui vengono annotati nei registri IVA.
Quanto sopra, ricordando che comunque il momento dell’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto resta sempre e comunque vincolato all’esecuzione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72, e che, “ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto 633/72, il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.
A tal proposito la già citata Circolare AdE 11/E del 13 aprile 2017, paragrafo 6.5, recita: “… i ricavi percepiti, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento – da eseguirsi “entro quindici giorni… e con riferimento alla data della loro emissione” per le fatture ordinarie, ed “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni” per le “fatture differite” (cfr. articolo 23 del DPR n. 633 del 1972) – produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.
Da quanto sopra consegue che le fatture emesse da un contribuente semplificato a cassa virtuale nel mese di dicembre 2021, dal punto di vista IVA concorreranno sempre alla liquidazione di tale periodo, mentre dal punto di vista reddituale concorreranno al 2021 se la registrazione avviene nel 2021, oppure al 2022 se l’annotazione avviene nel 2022, entro il 15 gennaio.
Esempio– Contribuente semplificato a cassa virtuale, liquidazione IVA mensile, emette in data 31 dicembre 2021 la fattura nr. 60 del 31/12/2021, per euro 10.000 + IVA euro 2.200
Caso 1: annotazione sul registro delle fatture emesse nel 2021
Nel caso di registrazione della fattura nel 2021 (in data pari a quella di emissione, 31 dicembre 2021), la contabilizzazione avverrà con le modalità ordinarie.
La liquidazione IVA (in assenza di altri movimenti) evidenzierà un debito per il mese di dicembre 2021 di euro 2.200.
Il risultato economico d’esercizio 2021 (in assenza di altri movimenti) evidenzierà un utile di euro 10.000.
Caso 2: annotazione sul registro delle fatture emesse nel 2022, entro il 15 gennaio
Registro IVA Vendite Gennaio 2022
- Data registrazione: 15/01/2022
- Nr. documento: 60/2021
- Data documento: 31/12/2021
- Periodo di esigibilità dell’imposta: dicembre 2021
- Imponibile: euro 10.000
- Iva: euro 2.200
Ipotizzando che non vi siano ulteriori annotazioni sia nel 2021 che nel 2022, si avrà:
- Dal punto di vista IVA:
- Liquidazione IVA di dicembre 2021: operazioni contabilizzate nel mese = zero + operazioni esigibili nel mese, annotate a gennaio 2022 = euro 2.200. Iva a debito dicembre 2021: euro 2.200
- Liquidazione IVA di gennaio 2022: zero, poiché la fattura annotata il 15 gennaio 2022 ha già concorso alla liquidazione di dicembre 2021
- Dal punto di vista reddituale:
- Risultato economico dell’esercizio 2021: zero (in quanto trattasi di contribuente a cassa virtuale, che non ha annotato alcuna fattura emessa nel 2021)
- Risultato economico di esercizio 2022: utile euro 10.000 (in forza della fattura nr. 60/2021, la cui annotazione è avvenuta in data 15 gennaio 2022).
( Articolo di Sandra Pennacini pubblicato su “Fiscal Focus” )
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buongiorno
volevo gentilmente chiedere la seguente informazione
un’azienda nel 2022 è in ordinaria (a seguito superamento 400.000 nel 2021) a fine anno ’22 il reddito è sotto i 500.000€ pertanto nel 2023 torna in semplificata in cassa virtuale. Tutte le fatture da ricevere/incassare e altri ratei come assicurazione che non hanno formato il reddito nel 2022 come posso registrarle nel 2023? Grazie Patrizia
Buongiorno Patrizia
Grazie per il suo quesito
Come viene riportato nell’articolo pubblicato nel 2022 può seguire l’iter individuato nel caso 2: “oppure al 2022 se l’annotazione avviene nel 2022, entro il 15 gennaio.”
Contestualizzando, nel 2023 entro il 15 gennaio può annotare la fattura relativa all’anno precedente che non hanno concorso a formare il reddito nell’anno precedente.
Così facendo le fatture del 2022 non ancora incassate, ai fini IVA, verranno conteggiate nella liquidazione del 4° trimetre dell’anno 2022, mentre il costo/ricavo inciderà sul reddito dell’anno 2023.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti può chiedere una consulenza specifica al nostro indirizzo studioramuglia@gmail.com