DURC di congruità in edilizia: adempimenti e dubbi per le imprese
La verifica della congruità della manodopera in edilizia si applica a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati il cui valore complessivo dell’opera risulti pari o superiore ad euro 70.000. La CNCE, a cui spetta definire le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni, ha reso disponibile il sistema CNCE_EdilConnect. Tuttavia, ad oggi, non tutte le Casse Edili consentono la gestione dei cantieri tramite tale portale, creando non poche problematiche a livello operativo.
A quasi quindici anni dal primo tentativo di inserire la congruità della manodopera nel mondo dell’edilizia, questo istituto prende oggi effettivamente corpo.
E’ stata, infatti, la legge di bilancio per il 2007 che, per la prima volta, ha cercato di introdurre un sistema che tentasse di contrastare violazioni e abusi in ambito di edilizia. Tale norma non ha mai preso piede, seppure le parti sociali abbiano sottoscritto un accordo nel 2010, individuando gli effettivi indici di congruità da rispettare.
Un ulteriore, timido, tentativo, questa volta riuscito, l’abbiamo scorto poi nel 2016, quando il D.Lgs n. 50/2016 è stato effettivamente messo in atto tramite Ordinanza del Commissario Straordinario n. 78/2019, limitatamente, però, alle opere per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016 (ancora oggi in vigore, come normativa “speciale”, esclusivamente per tali opere edili in detti territori).
E arriviamo al decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020), per trovare nuovamente riproposto, in pieno periodo emergenziale, il tema della congruità. Questa volta, però, il passo definitivo è stato fatto, le Parti sociali hanno ripreso gli indici pubblicati nel 2010, rendendoli attuali tramite un accordo di settembre 2020 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato ufficialmente l’avvio dell’istituto in esame, con D.M. n. 143/2021, pubblicato il 19 luglio 2021.
DURC di congruità: le finalità
Il fine è sicuramente nobile, com’era fin da principio; ritroviamo, infatti, nella ratio della norma il contrasto al dumping contrattuale, come anche l’emersione del lavoro irregolare e, non da ultima, la tutela dei lavoratori, sotto un profilo sia retributivo, che di salute e sicurezza sul lavoro. La promozione della regolarità, con il tentativo di mantenere sul mercato le sole aziende che operano nella legalità, va, però, di pari passo con quelle che saranno le immense difficoltà operative, con conseguenti rischi di blocco delle attività edili.
Di cosa stiamo parlando?
Verifica della congruità
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile e si applica a tutti i lavori pubblici oltre ai lavori privati il cui valore complessivo dell’opera risulti pari o superiore a euro 70.000.
L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi della legge n. 12/1979, ovvero del committente.
Per i lavori pubblici è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, deve, invece, essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
Mancata attestazione della congruità
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa invita l’azienda affidataria, soggetto finale a cui si riferisce la congruità stessa, a regolarizzare la propria posizione, entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento delle differenze in Cassa Edile/Edilcassa.
Mentre la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità, la mancata regolarizzazione comporta l’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI), incidendo sulle successive verifiche di regolarità finalizzate al rilascio del DURC. Restano, invece, ferme, ai fini del rilascio del DURC alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste dalla legislazione vigente.
Attenzione
E’ ammesso il rilascio della congruità anche in caso di scostamento pari o inferiore al 5%, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori. L’impresa affidataria risultante non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Istruzioni e aggiornamento degli indici di congruità
Su forme e modalità di presentazione di tali dichiarazioni ancora non risultano presenti istruzioni.
Tali disposizioni si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa dal 1° novembre 2021.
Gli indici di congruità riferiti all’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili vengono periodicamente aggiornati con decreto ministeriale, sentite le Parti sociali.
Inoltre, con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), verranno definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera.
Sistema CNCE_EdilConnect
Alla CNCE è stato affidato il compito di rendere disponibili modalità e istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni inerenti alla congruità. A tale fine, è on line il sito www.congruitanazionale.it, che, attraverso il sistema CNCE_EdilConnect, fa da interfaccia per la gestione del sistema congruità.
Tuttavia, non ancora tutte le Casse edili consentono la gestione dei cantieri tramite tale portale, creando non poche problematiche a livello operativo.
Sul sito è presente un simulatore di congruità, attraverso il quale le aziende coinvolte potranno verificare passo per passo il rispetto degli indici, per arrivare preparate al momento del rilascio dell’attestazione.
Considerazioni conclusive
Ancora forti dubbi si nutrono, quantomeno da parte di chi scrive, sul percorso che dovrà intraprendere l’azienda affidataria per non vedersi negata l’attestazione al momento del rilascio. Dovrà mensilmente andare a “redarguire” le imprese coinvolte nell’opera, in modo tale che denuncino correttamente la manodopera, suddivisa per cantiere e per operaio per ogni singola ora di lavoro? Dovrà coinvolgere attivamente nelle operazioni di denuncia (e, se sì, in quale modo) oltre alle aziende con dipendenti, anche le imprese con i soli titolari/soci che prestano attività?
E, ancora, nei tempi di attesa tra la verifica, le dichiarazioni in caso di scostamento, l’eventuale iscrizione in BNI, che fine farà il DURC, senza il quale le aziende edili difficilmente possono proseguire con i lavori?
Le aziende affidatarie saranno pronte, in termini di conoscenze e di risorse da adibire, a inserire nel portale, per tempo, tutte le informazioni necessarie per fare in modo che ogni azienda coinvolta si ritrovi i dati necessari per una corretta gestione?
In attesa di trovare risposta a tali dubbi, nella speranza che non se ne generino altri, non possiamo che dirci “stay tuned”.
( Articolo di Francesca Bravi pubblicato su “Ipsoa Inform@Mail” )
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