Sicurezza, dalla sospensione si innesca una reazione a catena
Le istruzioni dell’Inl sul dl 146/2021 convertito in legge: ispezioni a raffica e sanzioni salate
Un’ ispezione dietro l’altra
È il rischio che corrono le aziende poco attente alle misure per la sicurezza dei lavoratori, in aggiunta a uno stop temporaneo dell’attività (il tempo necessario a riorganizzare la sicurezza in azienda) e a una sanzione più salata del passato. Infatti, quando adotta un «provvedimento di sospensione» dell’attività per violazioni alla sicurezza del lavoro, l’ispettore può estendere l’accertamento a tutti i profili di propria competenza, attivando se necessario, nuovi accessi e sinergie con le Asl. Lo stabilisce, tra l’altro, l’ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con circolare n. 4/2021, nel dettare le istruzioni sulle nuove fattispecie che fanno scattare la sanzione dello stop dell’attività d’impresa, introdotte dal dl n. 146/2021 (il cosiddetto decreto fisco-lavoro), convertito definitivamente in legge la scorsa settimana.
«Gravi violazioni» sulla sicurezza del lavoro. In base alle nuove norme, l’ispettore deve adottare il provvedimento di sospensione quando riscontra: almeno il 10% dei lavoratori in nero; «gravi violazioni» in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (si veda la tabella).
Ispettori «competenti».
L’Inl stabilisce che il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di cui ai punti 3 e dal 6 al 12 (si veda tabella) può essere adottato esclusivamente dal personale con specializzazione tecnica. Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo aggiornamento professionale, lo stop è rimesso anche agli ispettori del lavoro dell’Inps e dell’Inail.
Un’ ispezione tira l’altra.
Nei casi di adozione di provvedimenti di sospensione con riferimento alle nuove violazioni di sicurezza, precisa ancora l’Inl, poiché si fa riferimento alla sostanziale assenza di un «sistema» di sicurezza aziendale, dopo la revoca del provvedimento l’ispettore deve valutare l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e, in particolare, a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi e avvalendosi, se necessario, di sinergie con le Asl. La novità fa il paio con il potenziamento delle sinergie operative nell’ambito della sicurezza sul lavoro, già in atto (nota prot. n. 4329/2021), e con la necessità rappresentata dall’ Inl di dare una significativa intensificazione, a livello locale, alle attività in collaborazione con i servizi di prevenzione delle Asl, al fine di attuare una vigilanza più mirata, mediante azioni coordinate e congiunte. A tal fine, proprio in riferimento alle nuove fattispecie di «gravi violazioni», per le quali è diventato possibile adottare il provvedimento di sospensione dell’attività d’ impresa, l’Inl invita a procedere mediante l’adozione di un unico provvedimento, sia di sospensione sia di (eventuale successiva) revoca.
Mancata elaborazione del Dvr.
È la prima nuova ipotesi di «grave violazione». L’Inl precisa che, stando al tenore letterale della norma, il provvedimento di sospensione può essere adottato solo quando venga constatata la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr). Invece, nel caso in cui in sede di accesso sia dichiarato che il Dvr è custodito in luogo diverso (per esempio, dal consulente o dal professionista), ferma restando la contestazione dell’ illecito (ex art. 29, comma 4, Tu sicurezza: il Dvr va custodito presso l’ unità produttiva cui si riferisce la valutazione rischi), è più opportuno che il provvedimento di stop sia comunque adottato ma con decorrenza dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale va data al datore di lavoro la possibilità di provvedere all’ esibizione. Quando ciò avvenga, aggiunge l’Inl, solo se il Dvr reca data certa antecedente all’ emissione del provvedimento di stop, sarà possibile annullarlo. La mancata elaborazione del Dvr, inoltre, è oggetto di specifica «prescrizione obbligatoria», salvo il caso di aziende per le quali è previsto il solo arresto (aziende di cui all’ articolo 31, comma 6).
Mancata elaborazione del Pee.
Il Tu sicurezza stabilisce che la «prevenzione incendi» è la funzione di preminente interesse pubblico (). A tal fine, prevede che nei luoghi di lavoro siano adottate delle idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori e, in alcuni casi, che è necessario provvedere alla redazione di un documento ad hoc: appunto, il Pee, Piano di emergenza esterno (di cui al dm 10 marzo 1998). Tale documento, deve essere presente sul posto di lavoro nel caso di attività con almeno 10 dipendenti e di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, ai sensi del dpr n.151/2011. L’Inl, come per il Dvr, precisa che anche in tal caso il provvedimento di sospensione trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Pee. La mancata elaborazione, inoltre, sarà oggetto di prescrizione. Ai fini della revoca del provvedimento di stop occorre esibire il Pee.
Mancata formazione e addestramento.
L’Inl precisa che lo stop all’ attività d’ impresa va imposto solo quando è prevista, e non è stata effettuata, la partecipazione del lavoratore sia a corsi di formazione e sia all’ addestramento. Tali circostanze fanno riferimento alle seguenti fattispecie: utilizzo attrezzatura da lavoro (art. 73, in combinato disposto con art. 37, del Tu nei casi disciplinati dall’ accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012); utilizzo Dpi (dispositivi protezione individuali) appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’ udito (art. 77, comma 5, del Tu); sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116, comma 4, del Tu); lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi (art. 136, comma 6, del Tu); formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi (art. 169 del Tu).
Mancata costituzione del Spp e nomina del responsabile.
Il Tu definisce «servizio di prevenzione e protezione dai rischi» (Spp) l’insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Inoltre, definisce «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» (Rspp) la «persona con capacità e requisiti professionali» (art. 32 del Tu) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Spp. L’ Inl precisa che il provvedimento di stop va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non ha né costituito il Spp e né nominato il Rspp o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Entrambe le violazioni, inoltre, sono oggetto di prescrizione. Ai fini della revoca del provvedimento di stop va esibita la documentazione risultata carente in sede di accesso.
Mancata elaborazione del Pos.
Il «piano operativo di sicurezza» è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, con i contenuti dell’allegato XV al Tu sicurezza. Sono tenuti ad adottarlo, in particolare, i datori di lavoro di imprese affidatarie e imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.
L’Inl precisa che la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato il Pos, operazione (cioè l’elaborazione) che può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’ impresa affidataria. La mancata elaborazione del Pos sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Pos.
( Articolo di Daniele Cirioli pubblicato su “Italia Oggi” )
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