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Asseverazione allargata

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Il Decreto Legge n. 157 del 2021, avente ad oggetto le nuove misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, porta in dote due novità sostanziali.

Oltre all’estensione del visto di conformità a tutte le ipotesi disciplinate all’articolo 121, comma 2, del DL n. 34 del 2020, la novella legislativa introduce l’obbligo, anche per questa tipologia di detrazioni, di asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni, già in vigore, dell’articolo 119, comma 13-bis, del predetto Decreto Rilancio.

Se per il visto di conformità non sono rilevabili ostacoli rispetto all’immediata applicazione, in tutte le fattispecie ordinarie di detrazione edilizia, rappresentando uno strumento ormai noto agli operatori del settore, per l’asseverazione della congruità delle spese la macchina sembra incepparsi. Mentre le asseverazioni di cui agli interventi per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico sono rilasciate, rispettivamente, secondo le indicazioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2007, per le detrazioni “ordinarie” sono ancora ignote le forme e le modalità tecniche.


Anche il rinvio normativo al comma 13-bis risulta del tutto pleonastico ove la norma richiamata si riferisce ad entrambe le tipologie di asseverazioni. Quale delle due procedure di rilascio dovrà essere eseguita, quella del comma 13 lettera a), propria dell’Eco-bonus, ovvero quella prevista per il Sisma-bonus dalla successiva disposizione (comma 13, lettera b)? Quesito al quale non è possibile rispondere e per il quale, con ogni probabilità, sarà necessario attendere l’emanazione del Decreto del Ministro della Transizione ecologica che avrà ad oggetto i valori massimi stabiliti per talune tipologie di beni.

Siamo arrivati al paradosso di sapere cosa fare, ma non come. L’unico aspetto certo è che l’asseverazione dovrà essere rilasciata al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121 del DL Rilancio. In questo modo anche la libera cedibilità del credito “ordinario”, di fatto non soggetta ad alcuna limitazione rispetto al numero dei Sal oggetto di trasferimento, perde definitivamente appeal. L’imposizione di un tale fardello, infatti, dissuaderà i contribuenti a causa degli oneri, non solo economici, dell’asseverazione della congruità dei prezzi.

Per entrambe le disposizioni, inoltre, si pone il tema, rilevante, della decorrenza. La norma, infatti, tace sul punto. Un silenzio che, se letto unitamente alla tempestività della sua entrata in vigore, sembrerebbe non lasciare scampo. Come una tagliola, dall’11 novembre 2021, per tutti gli interventi riconducibili all’articolo 121, comma 2, del DL n. 34 del 2020, la cessione del credito potrà avvenire in presenza dei nuovi requisiti di legge: visto e conformità dei prezzi.


Un’ultima considerazione. Visto e conformità dei prezzi, necessariamente, imporranno nuovi oneri a carico dei contribuenti, non previsti all’inizio degli interventi di recupero edilizio. Da questo punto di vista, pertanto, si pone l’ulteriore tema della detraibilità delle ulteriori spese sostenute. In merito all’asseverazione della congruità dei prezzi non dovrebbero esservi dubbi. Il rinvio al comma 13-bis determinata, a catena, la possibilità di beneficiare delle disposizioni di cui al comma 15, secondo le quali rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13.


Non è possibile affermare la stessa cosa per il visto di conformità. La differente tecnica legislativa, che impone il visto di conformità per gli interventi di edilizia “ordinaria” modificando direttamente l’articolo 121 del DL Rilancio, introduce un adempimento che nulla ha a che vedere con le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 119, ovvero la norma che ha previsto il visto per i soli interventi relativi al Superbonus. Per le detrazioni “ordinarie”, almeno dal punto di vista letterale, ciò escluderebbe la detraibilità delle spese sostenute per il visto di conformità, sempre prevista dal comma 15, ma espressamente immaginata per il solo comma 11. Problema rilevante stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongono esenzioni o agevolazioni tributarie.
( Articolo di: Paolo Iaccarino pubblicato su “Fiscal Focus” )

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