Il decreto “Green pass” è legge: le principali novità
Con la conversione del decreto Green pass, è disposto che, dal 6 agosto 2021, per potere accedere a determinati servizi o attività, occorre essere in possesso di una certificazione verde Covid-19, comprovante l’effettuazione del vaccino (validità di 12 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi), oppure avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (validità 48 ore). I titolari o i gestori di servizi e attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni, che prevedono la verifica del possesso del green pass. Sia tale obbligo, sia i divieti di accesso rientrano nel regime sanzionatorio previsto dallo stesso decreto. E’, inoltre, introdotta, in caso di reiterate violazioni, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 1 a 10 giorni.
- Il D.L. n. 105/2021, cd. decreto Green pass, si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto a una serie normativa di decreti-legge, che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell’epidemia da COVID-19, a partire dal marzo 2020.
- Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è stato, infatti, definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge, che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell’emergenza (in particolare, i D.L. n. 19/2020 e n. 33/2020, come successivamente integrati e modificati), e di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all’andamento epidemiologico.
Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza
- E’ prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell’epidemia da COVID-19; la proroga in esame è collegata a quella disposta al successivo art. 2, del decreto Green pass, che estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza all’interno della cornice normativa fissata dalla decretazione d’urgenza (D.L. n. 19/2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive, e n. 33/2020, con riferimento alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale) su cui applicare le misure, corrispondentemente a specifici parametri, in base ai quali valutare l’evolversi dei dati epidemiologici.
Norme sulle certificazioni verdi Covid-19
- Il decreto Green pass introduce l’obbligo della certificazione verde COVID-19, con efficacia dal 6 agosto 2021. Le nuove disposizioni si applicano nell’intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l’uso del certificato.
- Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che, in ragione dell’età, non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un’idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto.
Tipologie di certificazioni verdi COVID-19 e relativa durata
- Si ricorda che le certificazioni in esame attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l’effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2), e rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore.
- La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità, nella disciplina finora vigente, di nove mesi, termine che viene elevato a dodici mesi.
- Il termine in oggetto decorre dal completamento del ciclo vaccinale oppure dall’eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto, sia prevista una sola dose; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è rilasciata un’autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- La certificazione verde relativa a un test (molecolare o antigenico rapido) con esito negativo ha una validità di quarantotto ore (dall’esecuzione del test).
Compito dei titolari o gestori dei servizi
- Il decreto Green pass prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni, cioè esibizione della certificazione COVID-19 valida o test rapido.
- Sia tale obbligo, sia i divieti di accesso in oggetto (per il caso di assenza di certificazione) rientrano nell’apparato sanzionatorio che analizzeremo nel successivo paragrafo.
- In particolare, come anticipato, l’accesso nei seguenti luoghi è subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, fatte salve le eventuali suddette distinzioni per le diverse aree territoriali:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone). In merito ai servizi in oggetto, la norma richiama l’art. 4 del citato D.L. n. 52/2021. La condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti alloggiati. Si ricorda, altresì, che il possesso di una certificazione verde è richiesto per l’accesso da parte dei lavoratori (ai fini della suddetta consumazione al tavolo) alla relativa mensa ovvero ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi. La disposizione in esame si riferisce esclusivamente a luoghi che consentano, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso agli spettatori (“sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto”), mentre non si applica nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso (luoghi a cui le persone possono accedere anche per altri fini);
musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre, fiere, convegni e congressi. È specificato per le sagre o fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, che gli organizzatori si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso e, in tale caso, rientrano nell’ambito sanzionatorio soltanto i soggetti che risultino (negli eventuali controlli a campione) privi di certificazione e non anche gli organizzatori (che abbiano rispettato gli obblighi informativi);
centri termali, parchi tematici e di divertimento. Per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi (inclusi quelli estivi);
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. La disposizione fa riferimento alle feste suddette (come disciplinate dall’art. 8-bis, comma 2, del citato D.L. n. 52/2021). Quest’ultimo, nella formulazione finora vigente, consente, nelle summenzionate zone bianche o gialle, lo svolgimento di feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso e anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida, con partecipazione limitata ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19; da quest’ultimo obbligo sono esenti i bambini di età inferiore a sei anni, ai fini della partecipazione ai banchetti, nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
concorsi pubblici.
A chi non si richiede la certificazione verde
- Il requisito del possesso di certificazione non si applica:
ai soggetti che, in ragione dell’età, non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19;
ai soggetti per i quali un’idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto.
- L’individuazione dei criteri attuativi di quest’ultima disposizione è demandata a una circolare del Ministero della Salute, mentre l’individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all’esenzione) è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della Salute, per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Sanzioni
- L’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 13 del D.L. n. 52/2021 è esteso anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
- Il D.L. n. 52/2021, all’art. 13, comma 1, dispone che, in caso di condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio previste nel richiamare una precedente norma (art. 4 del D.L. n. 19/2020), salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da D.P.C.M., da ordinanze del Ministro della Salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità, in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro), se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo.
- Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali.
- All’atto dell’accertamento delle violazioni, l’organo accertatore può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio, “ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione”.
- Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.
- Se l’illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni).
Ulteriore sanzione accessoria
- La disposizione in commento, aggiungendo un ulteriore periodo all’art. 13 del D.L. n. 52/2021), introduce l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni, che ricorre nel caso in cui il titolare o il gestore dell’esercizio o dell’attività abbiano violato reiteratamente (dopo due violazioni commesse in giornate diverse) l’obbligo di verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
- Le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal Codice penale per i delitti di falsità in atti.
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