Studio Ramuglia Informa
- – Bonus affitti ultimo trimestre 2020: in quali casi
- – Premio competizione ippica non è corrispettivo
- – ISEE corrente con nuove regole
- – E-fatture non in regola con l’imposta di bollo
Bonus affitti ultimo trimestre 2020: in quali casi
Con riferimento al bonus affitti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, è stato esteso il credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle sole imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1, annesso al decreto Ristori. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta, sono risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Premio competizione ippica non è corrispettivo
Il premio in una competizione ippica non può essere qualificato come corrispettivo. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il premio in una competizione ippica è subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea. L’alea esclude l’esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio. Le scuderie di cavalli non iscritte nell’elenco istituito presso l’UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo.
ISEE corrente con nuove regole
E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di semplificare la procedura di emissione dell’ISEE corrente, prevede che, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente sia ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
E-fatture non in regola con l’imposta di bollo
Limitatamente alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, non vi è l’obbligo di inviare le fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi. Nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC.
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