In arrivo lo stralcio dei ruoli 2000-2010
Con un ritardo considerevole rispetto ai termini previsti dall’articolo 4, comma 5, del DL n. 41 del 2021, è in dirittura di arrivo il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo delle disposizioni di stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro.
Nelle more della procedura amministrativa, destinata essenzialmente alle strutture della pubblica amministrazione, viene confermata la sospensione della riscossione di tutti i debiti potenzialmente interessati dall’annullamento degli importi iscritti a ruolo. La sospensione cesserà il 31 ottobre 2021, giorno di efficacia della procedura di annullamento.
L’articolo 4, comma 4, del DL Sostegni ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La norma, disposta a favore delle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, prevedeva sin dall’origine la sospensione di tutti i debiti compatibili con le disposizioni di stralcio.
Al fine di accertare le condizioni reddituali, il decreto attuativo dispone che entro il 20 agosto 2021 l’agente delle riscossioni dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali aventi uno o più debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate dovrà, a sua volta, restituire l’elenco dei soggetti esclusi dallo stralcio in considerazione del reddito imponibile risultante delle dichiarazioni dei redditi e dalle certificazioni uniche presenti nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria. Per esclusione i soggetti i cui codici fiscali non siano stati segnalati dall’Agenzia delle Entrate accederanno al beneficio.
All’esito di una procedura automatica per il contribuente, l’annullamento dei debiti sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento verrà disposto solo se tutti i soggetti coobbligati rientreranno nelle condizioni previste dalla norma.
Non è la prima volta che viene disposta una procedura del genere. L’articolo 4 del DL n. 119 del 2018 aveva già introdotto una procedura di stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Questa volta, tuttavia, la procedura di annullamento dei debiti fino a 5.000 euro di interseca con le procedure di definizione agevolata della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio. Considerando l’imminenza delle prossime scadenze, la cui proroga per le somme relative alle rate in scadenza nel 2020 è stata recentemente disposta dalla conversione in Legge del DL Sostegni-bis, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio per verificare se nei documenti inclusi nel piano di pagamento siano presenti carichi affidati all’Agente delle Riscossione dal 01/01/2020 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro per i quali la Legge ha previsto l’annullamento. Se dalla predetta verifica dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento, il contribuente potrà ristampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, ricalcolati al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
Si ricorda come la verifica della soglia di 5.000 euro debba essere effettuata con il singolo carico iscritto a ruolo che abbia le caratteristiche previste dalla norma. Per carico, in particolare, si intende la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, e non l’importo complessivo della cartella che lo accoglie. In questo senso la Suprema Corte di Cassazione con al pronuncia n. 22018 del 2020. Pertanto, qualora la procedura di annullamento automatico non dovesse andare a buon fine, anche per errori di elaborazione, ed in assenza di strumenti che consentano la partecipazione del contribuente, ancora una volta escluso dalle procedure amministrative, quest’ultimo potrà comunque agire in via giudiziaria per far accertare la spettanza dello stralcio. Sarò sufficiente un estratto di ruolo.
( Articolo di Paolo Iaccarino pubblicato su “Fiscal Focus” )