La tracciabilità dei pagamenti e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Come noto la Legge di Bilancio 2020, al comma 679, ha previsto che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% prevista dall’articolo 15 Tuir (escluse le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).
Nella recente circolare 7/E/2021 l’Agenzia delle entrate, richiamando anche documenti di prassi emanati precedentemente, ha fornito interessanti chiarimenti sul tema.
Il contribuente infatti può dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Pertanto non saranno necessari ulteriori documenti nel caso in cui il percettore delle somme che emette il documento riporti la dicitura riguardante la modalità di pagamento.
In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, o estratto conto.
Secondo l’Agenzia anche l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
Con riferimento alla spettanza della detrazione a parere dell’Agenzia l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che “attiene ai rapporti interni fra le parti”.
Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestati ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.
Ad esempio, nel caso in cui il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a sé stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, non perde il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.
Nel caso in cui il contribuente utilizzi la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità il coniuge non perde il diritto alla detrazione, purché l’onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Secondo l’Agenzia tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.
È necessario comunque assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:
- il pagamento risulti effettuato nel corso del 2020, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
- il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese per le quali si può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
La disposizione sull’obbligo della tracciabilità non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionali.
Sul punto la circolare 7/E/2021 ha precisato che il contribuente ha diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti.
Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN, tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi dell’articolo 41, comma 4, D.Lgs. 33/2013, secondo cui “è pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate”.
Per quanto riguarda infine i dispositivi medici è stato chiarito che l’obbligo di tracciabilità ai fini della detrazione non sussiste anche per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, atteso che le protesi fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.
( Articolo di Luca Mambrin pubblicato su “Euroconference News” )
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