Il bonus vacanze 2021 – L’ incentivo si presenta in versione rinnovata dal decreto Sostegni bis
Il bonus vacanze 2021 si presenta in versione rinnovata con il decreto Sostegni bis. Ora il credito utilizzabile per il soggiorno nelle strutture turistiche italiane si può spendere anche presso le agenzie di viaggio e i tour operator (mentre in precedenza si poteva usare solo per pagare il soggiorno presso le strutture turistiche e ricettive).
Il dl 73/2021 (decreto Sostegni bis) ha infatti previsto la possibilità di utilizzare il bonus non solo nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva, come agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale, ma anche per il pagamento di «pacchetti» offerti da agenzie di viaggi e tour operator. L’ unico vincolo è che il servizio acquistato sia reso all’ interno del territorio nazionale, come previsto dal decreto «Rilancio» (dl 34/2020). Tra le particolarità, va ricordato che il bonus copre anche i costi dei servizi balneari, se inclusi nel servizio alberghiero, ma non è valido su Booking e Airbnb. L’incentivo, che può essere richiesto ed erogato esclusivamente in forma digitale, ora è spendibile dunque non solo nelle strutture turistiche, ma anche presso un’agenzia di viaggi o un tour operator, per tutto il predetto periodo e va utilizzato direttamente al momento del pagamento dei servizi turistici, comunicando il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il Qr code, ottenuti al momento della richiesta.
Per quanto riguarda, invece, la durata dell’agevolazione, i termini sono stati estesi dal Milleproroghe fino al 31 dicembre 2011, ma tale prerogativa vale solo per chi ha già fatto domanda nel 2020 e non ha ancora utilizzato il voucher. Il termine di utilizzo del bonus vacanze, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, è stato infatti prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla legge 21/2021 (Milleproroghe), ma tale possibilità vale solo per chi ha richiesto il buono dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (al momento non è pertanto possibile fare una nuova richiesta del voucher). In atri termini, anche se il bonus può essere utilizzabile per tutto il 2021, la richiesta del voucher da spendere per le vacanze doveva essere stata effettuata entro la fine del 2020.
In virtù della novità contenuta nel primo decreto Sostegni, per chi ha già fatto domanda e non ha ancora utilizzato il buono, la fruizione è prorogata al 31 dicembre 2021. La scadenza per l’impiego del voucher al 31 dicembre 2021, dunque, è valida solo per chi ha già richiesto il bonus entro il 31 dicembre 2020 e non lo ha ancora utilizzato. Al riguardo, è il caso di precisare, che la proroga del bonus al 30 giugno 2022 prevista da un emendamento al decreto Sostegni 1 presentato dal ministro del Turismo Garavaglia e votata favorevolmente dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, per allungare la validità del bonus da 18 mesi a 24 mesi, e cioè fino al 30 giugno 2022 (anziché al 31 dicembre 2021), non è stata più approvata. Attualmente quindi, la novità che riguarda i beneficiari della misura è quella di poter prenotare la vacanza anche in agenzia di viaggio e di pagarla, cedendo il voucher a quest’ultima, invece di dover necessariamente pagare direttamente il conto alla struttura. La struttura turistica, per poter applicare lo sconto, acquisisce i dati relativi al cliente e li inserisce, insieme all’ importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’ area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Quindi verifica in tempo reale la validità del bonus e l’importo massimo dello sconto applicabile. Se il controllo ha esito positivo conferma l’applicazione dello sconto vacanze nella procedura online. L’ unico strumento utilizzabile per la richiesta del voucher vacanze, lo scorso anno, è stata la app IO, accedendo tramite codice Spid o Carda d’ identità elettronica. All’ interno della app, il bonus vacanze è identificato attraverso un Qr code e un codice univoco, che deve essere comunicato alla struttura ricettiva al momento del saldo del soggiorno.
Le novità del bonus vacanze
– Il bonus ora potrà essere speso anche direttamente nelle agenzie di viaggio e tour operator (decreto Sostegni bis) quando si prenota la vacanza. Rimane sempre la possibilità di utilizzarlo anche in hotel, agriturismi, B&B e altre strutture turistiche e alberghiere
– La scadenza per il solo utilizzo del voucher è stata prorogata al 31 dicembre 2021
– Il bonus può essere utilizzato solo da chi lo ha chiesto entro la fine del 2020 e non lo ha ancora speso
La misura dell’agevolazione
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’ imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
– 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
– 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
– 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia
presente il soggetto che lo ha richiesto.
Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’ importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’ anno di imposta 2020 e 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
L’utilizzo del bonus vacanze 2021
– Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
– Può essere utilizzato in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast oppure presso un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale)
– Fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
– Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale)
– Il bonus Sarà rimborsato all’ albergatore sotto forma di credito d’ imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito
– Il soggiorno deve essere documentato da fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che usufruisce dello sconto
L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’ iniziativa e «accetti» il bonus. L’agevolazione è riconosciuta una sola volta, per i periodi di imposta 2020 e 2021 in favore delle famiglie con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), risultante da una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), non superiore a euro 40.000. Il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
L’Isee dell’anno precedente non è valido anche se la situazione economica non ha subito variazioni, in quanto l’Indicatore deve essere in corso di validità (e non superiore a 40.000 euro). Il bonus vacanze è un credito previsto dal decreto Rilancio per sostenere le vacanze in Italia nel 2020 ed è utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 ma deve essere stato richiesto (cioè scaricato sulla propria app) entro il 31 dicembre 2020 e non può essere richiesto da chi ne ha già usufruito.
Il bonus copre anche i costi dei servizi balneari, se inclusi nel servizio alberghiero, ma solo se questi vengono indicati nell’ unica fattura dell’impresa turistica. Per esempio, chi soggiorna presso una struttura alberghiera Alfa, può includere nel bonus vacanze anche i costi per la fruizione dei servizi balneari offerti dalla società Beta, ma solo se questi ultimi vengono inclusi nella fattura unica emessa da Alfa.
Il bonus vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il tax credit vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica (o un’unica agenzia viaggi o tour operator) e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
Il bonus vacanze non è valido su Booking e Airbnb.
Il decreto Rilancio, infatti, a tal proposito stabilisce infatti che il pagamento alla struttura deve essere corrisposto, oltre che in un’unica soluzione, senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al momento del
l’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza, per poter ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma. Per esempio, non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro).
Sul piano fiscale, i contribuenti che utilizzano sia il modello 730 (precompilato o non compilato), sia che utilizzano il modello redditi persone fisiche, dovranno riportare
all’interno del modello l’eventuale utilizzo del bonus vacanze 2020 per recuperare in detrazione la cifra spesa.
Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’ imposta 2020 (modello 730/2021 e modello redditi persone fisiche 2021).
Le cifre del bonus vacanze
Nucleo familiare | Bonus vacanze (80% + 20%) |
Più di tre persone | 500 euro |
Due persone | 300 euro |
Una persona | 150 euro |
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Innanzitutto, per la prenotazione del soggiorno, bisogna assicurarsi che la struttura turistica prescelta abbia aderito all’ iniziativa. Il bonus verrà utilizzato al momento del pagamento fornendo all’ operatore turistico il codice univoco o Qr code, ottenuto tramite l’app IO. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggi e tour operator.
Ai fini del riconoscimento del tax credit devono essere rispettate alcune regole per il pagamento: – le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
– il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale in cui viene indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
– il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio
e tour operator.
Per richiedere e spendere il bonus non è necessario aggiungere una carta di credito sull’ app IO.
L’utilizzo del bonus non è associato in alcun modo alla disponibilità di una carta di credito né di altri metodi di pagamento salvati nell’app. Quando verrà utilizzato il bonus per ottenere uno sconto presso la struttura turistica dove verrà trascorsa la vacanza, si potranno saldare eventuali importi aggiuntivi relativi al soggiorno con il metodo di pagamento prescelto dal cittadino, se accettato dalla struttura.
Coloro che hanno
richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 possono utilizzarlo fino
al 31 dicembre 2021.
Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente
digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (Spid o Cie) e aver
installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone e tablet
denominata IO, l’app dei servizi pubblici.
La richiesta
di accesso all’agevolazione poteva essere effettuata da uno qualunque dei
componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità Spid o della Carta
di identità elettronica (Cie), accedendo all’ applicazione per dispositivi
mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA spa che, attraverso un
servizio messo a disposizione dall’Inps, verificava la sussistenza dei requisiti
e comunicava al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo fosse stato
positivo, sarebbe stato comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione
spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e
della detrazione fruibile in dichiarazione.
L’applicazione generava, inoltre, un codice univoco e un Qr-code da utilizzare,
alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020,
prot. n.237174/2020, sono state definite le modalità applicative delle
disposizioni relative al bonus vacanze.
– Isee in corso di validità
Per il calcolo dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) bisogna presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’Inps. Questa si può presentare, in modalità precompilata o non precompilata, accedendo al sito web Inps o richiedendo assistenza gratuita ai Centri di assistenza fiscale (Caf). Per ottenere in poco tempo e in modo semplice la dichiarazione Isee vi consigliamo di utilizzare la modalità Isee precompilato.
– Credenziali Spid (o CIE 3.0)
Chi non possiede le credenziali Spid può richiederle gratuitamente ai provider ufficiali, il cui elenco si può consultare sul portale web del Sistema Pubblico di Identità Digitale, seguendo le indicazioni riportate per fare richiesta. In questa pagina trovate tutti i dettagli sulla richiesta Spid.
In alternativa, per richiedere il bonus vacanze si può utilizzare anche la Carta d’identità elettronica (CIE 3.0).
– App IO
L’app IO, ossia l’applicazione che consente di interagire con diverse Pubbliche Amministrazioni, è scaricabile da Smartphone. È gestita da PagoPa, che la rende disponibile gratuitamente, e contiene un’area dedicata alla tax credit vacanze per i soggiorni in Italia.
Chi ha fatto richiesta del bonus entro il 31 dicembre 2020 ha utilizzato la funzione bonus vacanze domanda online tramite l’app IO, che doveva essere presentata in modo corretto con le seguenti modalità:
– scaricare l’ app IO da questa pagina e installarla sul proprio Smartphone;
– accedere all’ app bonus vacanze tramite Spid o Cie 3.0;
– dopo il primo accesso, impostare un codice di sblocco (pin) di 6 cifre ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento biometrico disponibili sul proprio dispositivo;
– accedere alla domanda bonus vacanze nell’ area «pagamenti», cliccando su «bonus e sconti» e selezionando «bonus vacanze-Agenzia delle entrate»;
– cliccare sul bottone «Richiedi bonus vacanze» e seguire l’iter per l’attivazione del bonus 2020, che viene visualizzato nell’ area Pagamenti insieme al codice univoco e al Qr code associati, e all’indicazione dell’importo dello sconto, dei componenti del nucleo familiare che possono utilizzarlo e il periodo di validità.
L’attivazione è praticamente immediata. Una volta fattala richiesta tramite IO Italia l’app completa le verifiche dei requisiti connettendosi con il portale web Inps e invia i dati di riepilogo all’ Agenzia delle entrate, per poi inviare conferma che il bonus è attivo.
Dal 1° luglio 2020 ed entro il 30 giugno 2022, il cittadino deve preventivamente aver installato ed effettuato l’accesso all’ applicazione per dispositivi mobili dei servizi pubblici, app IO, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa.
Nel caso di diritto al bonus ma nessuno dei componenti del nucleo familiare ha uno smartphone su cui installare l’app IO, ad oggi non ci sono metodi alternativi per richiederlo. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, stabilisce infatti che il bonus può essere richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’ identità digitale (Spid oppure Cie 3.0 con relativo Pin) e aver installato ed effettuato l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, oggi disponibile solo per smartphone (dispositivi con sistema operativo Android 4.4 e superiori e dispositivi con sistema operativo iOS 13 e superiori).
Per quanto riguarda i tempi, l’attivazione del bonus, se si è in possesso di tutti i requisiti per avere diritto all’agevolazione, è pressoché immediata: in pochi minuti, dal momento della richiesta, l’app completa le verifiche necessarie con i sistemi di Inps e invia i dati di riepilogo all’Agenzia delle entrate per poi darti conferma che il bonus è attivo.
Nel caso in cui il processo di verifica fosse rallentato per motivi indipendenti dall’app, IO continuerà le verifiche e invierà un messaggio per informare il richiedente dei tempi entro cui deve completare la richiesta, per evitare di ripetere nuovamente il passaggio iniziale di verifica dell’Isee.
Dopo la conferma dell’attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l’app IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione «Pagamenti». Sono riportate le seguenti informazioni:
– il codice univoco e il Qr-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso. Attraverso la funzione «Condividi» presente nella schermata di riepilogo del bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo Qr-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’ app
– l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dell’importo massimo dello sconto e dell’importo massimo della detrazione fruibile in dichiarazione
– l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla Dsu presentata (uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico)
– il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione fino al 31 dicembre 2021).
Il nucleo familiare ai fini Isee
Secondo la normativa Isee il nucleo familiare è l’insieme dei componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), fatte salve alcune eccezioni. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Il nucleo familiare per determinare l’Isee non va confuso, quindi, con la nozione di «familiare a carico» valida ai fini fiscali (prevista dall’ art. 12 del Tuir).
In caso di dubbio su quali familiari debbano essere considerati, è consigliabile consultare il sito dell’Inps o rivolgersi al Caf presso il quale si intende presentare la Dsu.
Per il nucleo familiare che ha richiesto e ottenuto un bonus vacanze, ma non ha occasione o non intende fruirne per un soggiorno turistico entro il 30 giugno 2022, non sono consentiti utilizzi diversi. L’ unico utilizzo del bonus consentito dalla normativa è infatti a fronte della fruizione di un soggiorno turistico e nel momento del pagamento di tale soggiorno alla struttura ricettiva (o intermediario di viaggi).
Nel caso in cui al momento della richiesta del bonus, il nucleo familiare esposto nella app IO non corrisponde alla situazione aggiornata, non bisogna confermare la richiesta del bonus. La composizione del nucleo familiare è molto importante perché sulla base del numero dei componenti viene calcolato l’importo dell’agevolazione spettante (500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone, 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone e 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona).
Quindi, al momento della richiesta del bonus occorre prestare attenzione alla composizione del nucleo familiare e confermare la richiesta solo se il nucleo indicato nella App IO è corretto e aggiornato.
Se si riscontrano errori o ci sono state variazioni (per esempio, perché una delle persone è fuoriuscita dal nucleo familiare), è necessario prima presentare una nuova Dsu con i dati corretti e solo dopo procedere con la richiesta del bonus.
In caso di genitori separati, con figlio fiscalmente a carico di entrambi la detrazione collegata al bonus vacanze può essere fruita nella dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha nel nucleo familiare ai fini Isee il figlio a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata (circ. 18/E/2020, par. 4).
Chi paga deve necessariamente essere lo stesso soggetto che fruisce del bonus vacanze, in quanto il componente del nucleo familiare Isee che effettua il pagamento può non coincidere con chi intende fruire del bonus vacanze e il cui codice fiscale viene riportato sulla fattura, documento commerciale o scontrino o ricevuta fiscale.
Inoltre, non è necessario che l’intero nucleo familiare fruisca del servizio turistico per poter beneficiare del bonus vacanze.
Nel caso del cittadino che percepisce solo una pensione/stipendio inferiore a 40.000 non può accedere al bonus vacanze mostrando la busta paga, in quanto la richiesta del bonus prevede il possesso di un Isee valido.
È possibile cedere il bonus vacanze a un familiare. Se il parente dispone dell’app IO sul suo
smartphone, lo vedrà in automatico nella sezione Pagamenti. Altrimenti, è possibile sfruttare la funzione condividi che viene proposta al termine della procedura di richiesta del bonus: IO creerà una copia del Qr Code e del codice univoco, che si potrà inviare anche via whatsapp ai familiari.
Il bonus vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
– il bonus, sotto forma di sconto, deve essere utilizzato in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
– il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
– il pagamento del servizio può essere corrisposto con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’ imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24; in alternativa all’ utilizzo in compensazione; il fornitore può cedere il credito d’ imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Nel caso in cui l’app avverte che la Dsu presenta «omissioni o difformità» è possibile interrompere la richiesta del bonus e presentare una nuova Dsu per aggiornare l’Isee. In questo caso, è possibile richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento; oppure è possibile verificare la Dsu presentata all’ Inps e, se è tutto corretto, proseguire comunque con la richiesta.
Se si prosegue con l’attivazione del bonus, dopo averlo utilizzato presso la struttura turistica prescelta, il richiedente potrebbe essere chiamato a fornire la documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dsu.
Sono beneficiari del bonus i nuclei familiari con Isee, ordinario o corrente, risultante da una Dsu in corso di validità, non superiore a euro 40.000. Non è necessario che sia l’intero nucleo a fruire del servizio.
Il bonus è utilizzabile da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto ri
chiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, par. 3.3). Esclusivamente il componente che utilizza il bonus presso l’operatore turistico e al quale sono intestati la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emessi dal fornitore può beneficiare della
detrazione del 20% nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato).
Il soggetto che ha fiscalmente a carico il familiare a cui è intestata la fattura potrà beneficiare della detrazione del 20% nella propria dichiarazione dei redditi, a patto che entrambi i soggetti facciano parte dello stesso nucleo familiare Isee.
Tenuto conto
che l’agevolazione fiscale si applica ai nuclei familiari, così come risultanti
dalla normativa Isee, si precisa che, qualora la fattura sia intestata a un
familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a
quest’ ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo
familiare Isee.
In
particolare, se il soggetto beneficiario è un familiare fiscalmente a carico e
il documento di spesa è a lui intestato, la detrazione è suddivisa, in
relazione all’ effettivo sostenimento della spesa, tra i familiari di cui lo
stesso risulta a carico, purché facciano parte dello stesso nucleo familiare
Isee.
Nell’ipotesi
in cui il soggetto beneficiario sia a carico di più soggetti, non tutti presenti
nel nucleo Isee, la detrazione in commento spetta solo a quelli presenti in
detto nucleo che abbiano sostenuto la spesa.
Infine, nell’
ipotesi in cui il beneficiario sia a carico di uno o più soggetti, ma non è
presente nel nucleo Isee degli stessi, la detrazione non spetta a nessuno.
Nel caso in
cui il bonus sia stato concesso sulla base di una Dsu con presenza di omissioni
o difformità, tale circostanza è stata evidenziata al richiedente, mediante la
app IO, al momento di effettuazione della richiesta (in particolare prima che
la richiesta sia stata confermata). In questi casi, secondo quanto disposto
dall’art. 11, comma 5, del Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, l’Agenzia delle
entrate ha la facoltà di richiedere al soggetto che ha fruito dell’agevolazione
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
indicati nella Dsu.
Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei
componenti rispetto a quelli presenti nella Dsu ordinaria in corso di validità,
prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è necessario presentare una
nuova Dsu ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare
l’ indicatore Isee e l’elenco dei componenti del nucleo.
Per richiedere il bonus disponibile nella sezione «Pagamenti» dell’app IO, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, uno dei componenti del nucleo familiare deve aver effettuato l’accesso alla funzione.
Prima di procedere con la richiesta, l’app IO mostra una pagina di dettaglio sul funzionamento e le regole del bonus, che include i termini e condizioni d’ uso e le privacy policy specifiche del bonus, per presa visione da parte dell’utente.
In seguito, attraverso un collegamento con la banca dati dell’Inps, l’app IO verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l’esito del riscontro, con un messaggio in app. Dalla verifica possono emergere cinque situazioni:
Caso 1: richiesta valida
L’app IO invia all’ utente una conferma della validità della richiesta, comunicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante e l’elenco dei componenti del nucleo familiare che potranno spendere il bonus, oltre al richiedente. Quest’ultimo può quindi confermare l’attivazione del bonus e, da questo momento, non sarà più possibile annullare la richiesta.
Se il richiedente riscontra degli errori nell’elenco dei componenti del nucleo familiare, non deve procedere alla conferma del bonus. In questo caso è necessario presentare una nuova Dsu ordinaria al fine di aggiornare l’elenco dei componenti e il relativo indicatore Isee.
È sufficiente seguire le indicazioni fornite nell’ app e annullare la richiesta. In caso di annullamento, l’utente può richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento.
Caso 2: richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare
Se risulta già attivato il bonus per lo stesso nucleo familiare di cui il richiedente fa parte, non si può procedere con la richiesta. In questo caso, il richiedente – e ogni altro componente dello stesso nucleo familiare che abbia un account attivo su IO – può visualizzare i dati relativi al bonus già attivo per il nucleo familiare nella sezione «Pagamenti» dell’app, dove rimane disponibile fino all’utilizzo da parte di uno dei componenti.
Caso 3: richiesta valida ma Dsu con omissioni o difformità
L’app IO informa il richiedente circa l’esito positivo della verifica sui requisiti ma avverte che la Dsu presenta «omissioni o difformità» e che, una volta speso il bonus, l’utilizzatore sarà chiamato a fornire idonea documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dsu.
Il richiedente può decidere di proseguire comunque con la richiesta o annullarla.
In caso di annullamento, l’utente può richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento.
Caso 4: soglia Isee superata
Un messaggio sull’app IO avvisa che l’Isee del nucleo familiare del richiedente supera la soglia di 40.000 euro e che pertanto non è possibile procedere con la richiesta.
Caso 5: Dsu assente
Per il richiedente non risulta presentata una Dsu in corso di validità: un messaggio sull’ app IO avvisa l’utente della necessità di presentare la Dsu per il calcolo dell’Isee e, solo successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.
Il cittadino viene invitato a fare una simulazione per il calcolo dell’Isee direttamente sul sito dell’Inps. Tuttavia, il calcolo effettuato con la simulazione non ha valore certificativo e l’esito non sostituisce in alcun modo l’attestazione Isee rilasciata dall’Inps.
– Il bonus
vacanze potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale
– Per ottenere
il bonus è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di
un’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie 3.0
(Carta d’identità elettronica)
– Al momento
della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali Spid e successivamente
fornire l’Isee. Se non si ha l’identità digitale occorre richiederla
– Non sarà
necessario stampare nulla, perché sarà a disposizione sul cellulare o smartphone
e basterà mostrarlo all’ albergatore, quando sarà il momento di pagare il soggiorno,
direttamente presso la struttura selezionata per trascorrere le vacanze
Il bonus
vacanze spetta nella misura massima di:
– euro 500 per
i nuclei familiari composti da tre o più persone;
– euro 300 per
i nuclei familiari composti da due persone;
– euro 150 per
quelli composti da una sola persona.
Il bonus è
fruibile nella misura:
– dell’80% d’
intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto;
– del 20% come
detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente
diritto.
La detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta
solo da chi ha utilizzato il bonus. L’eventuale parte della detrazione che non
trova capienza nell’ imposta lorda non può essere riportata a credito per gli
anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Il componente
del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto (intestatario della fattura
o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal
fornitore), in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta
2020 (o 2021, in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), può far
valere la detrazione pari al 20% bonus vacanze spettante al proprio nucleo
familiare.
L’ importo
massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione per dispositivi
mobili denominata IO che è stata utilizzata per effettuare la richiesta dell’agevolazione.
Le informazioni relative all’ importo della detrazione effettivamente spettante
(e dello sconto fruito) sono disponibili nel «Cassetto fiscale» dell’utilizzatore
del bonus, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la
richiesta.
Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus
riconosciuto lo sconto e la relativa detrazione sono calcolati sul corrispettivo
dovuto:
Esempio
Un nucleo
familiare di 4 persone, che ha a disposizione euro 500 di bonus, usufruisce di
una vacanza nel 2020, il cui prezzo è pari a euro 1.000. Al momento dell’emissione
della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale,
chi usufruisce del bonus vacanze ottiene euro 400 di sconto immediato (pari
all’ 80% del bonus di euro 500) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza
euro 600. Nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa all’anno di imposta 2020,
può riportare euro 100 (il restante 20% di euro 500) in detrazione dall’
imposta dovuta.
Se il costo
della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (per
esempio pari a euro 450), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel
caso in esame, è pari a euro 360 (80% di euro 450). Anche la detrazione deve
essere calcolata sul corrispettivo, per cui nell’esempio è pari a euro 90 (20%
di euro 450).
Nell’ipotesi
in cui il fornitore del servizio turistico abbia erroneamente comunicato all’Agenzia
delle entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il
contribuente deve comunque indicare l’importo della detrazione effettivamente
spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del
corrispettivo effettivamente pagato).
Resta inteso
che l’ammontare da indicare non può essere superiore a euro 100.
Si evidenzia,
poi, che il diritto alla detrazione non viene meno se il fornitore del servizio
turistico non accorda lo sconto, a condizione che la fattura, documento
commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al
soggetto che intende fruire della detrazione.
Infine, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia indebitamente fruito dell’
80% del bonus (totalmente o parzialmente) sotto forma di sconto, quest’ultimo
può essere restituito, senza sanzioni e interessi, nella dichiarazione dei
redditi per il periodo d’ imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi
Persone fisiche 2021).
Quando arriva
un ospite in possesso del bonus vacanze che deve effettuare il pagamento, il
gestore dovrà verificare la validità del bonus sul sito dell’Agenzia delle
entrate e in caso positivo riconoscere l’80% del bonus (sconto) in fattura o
ricevuta.
In un secondo
momento potrà richiedere il rimborso dell’importo. Per le strutture turistiche
che aderiscono alla tax credit vacanze, il bonus si traduce in un rimborso
sotto forma di credito di imposta. Gli albergatori e gli esercenti dei servizi
ricettivi ottengono uno sgravio fiscale, utilizzabile in 2 modalità.
Il rimborso
dello sconto applicato può essere recuperato dall’ esercente in compensazione,
tramite modello F24 e senza limiti di importo, per il pagamento di tutti i
tributi e contributi che possono essere versati in F24. In alternativa, i
fornitori dei servizi turistici possono cedere a terzi il credito d’ imposta,
compresi banche e istituti di credito, in maniera parziale o totale.
Fino al momento dell’effettivo
pagamento da parte del cliente il fornitore non deve confermare l’applicazione
dello sconto. In caso di conferma, infatti, il bonus si intende utilizzato e
non potrà più essere speso dalla famiglia, anche in caso di mancata fruizione
del soggiorno. Pertanto, l’operazione di verifica e conferma dello sconto, a
sistema, deve essere effettuata solo al momento del pagamento del soggiorno, e
non prima (per esempio, al momento della prenotazione).
Con la
risoluzione 33/E del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate ha istituito il
codice tributo 6915 che consente agli esercenti delle attività turistiche di
usare in compensazione, tramite F24, il credito d’ imposta derivante dall’
applicazione degli sconti bonus vacanze. In sede di compilazione del modello
F24, il codice andrà indicato nella sezione «Erario», in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna «importi a credito compensati», oppure, in caso si
debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «importi a
debito versati». Nel campo «anno di riferimento» deve, inoltre, essere indicato
sempre il valore «2020».
È possibile
effettuare la cessione del credito da parte della struttura turistica.
La verifica
della validità del bonus da parte dell’hotel.
Il fornitore del servizio dovrà: entrare nell’area riservata del sito
agenziaentrate.gov.it/portale;
seguire il
percorso «Servizi per» – «Comunicare» – «Bonus vacanze»; inserire il Qr code o
il codice univoco fornito dal cliente, il codice fiscale e l’importo da pagare.
Il sistema verifica la validità del bonus e applica lo sconto
Le
strutture turistiche che accettano il bonus
Non tutte le
strutture sono obbligate ad accettare il bonus. La scelta di accettarlo o meno
è a discrezione di ogni struttura ricettiva. Per sapere se viene accettato o
meno, il cliente deve contattare la struttura e richiedere direttamente l’informazione
Quando il
pagamento è inferiore al bonus vacanza.
Se il
corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione
sono commisurate al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile per ulteriori
soggiorni
Come il
cliente viene avvisato dell’avvenuta fruizione del bonus.
Il richiedente
è informato dalla app IO, con uno specifico messaggio, dell’avvenuta fruizione
dello sconto e della data di utilizzo. È l’Agenzia delle entrate che trasmette
le informazioni relative all’ utilizzo dello sconto a PagoPA, che a sua volta
trasferisce all’ app IO. Le stesse informazioni sono inoltre disponibili e
consultabili nell’ apposita sezione del cassetto fiscale del soggetto che ha
utilizzato lo sconto
Come
recuperare lo sconto
A partire dal
giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, la
struttura turistica può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’ imposta
di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello
F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’ art. 34 della legge
388/2000.
Inoltre, all’utilizzo
in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui
all’ art. 1, comma 53, della legge 244/2007, in quanto non è previsto che il
credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione
dei redditi. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del
modello.
Inoltre, il
credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo
disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle
cessioni, pena lo scarto del modello F24. Il credito d’ imposta è utilizzabile
in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che
possono essere versati tramite modello F24 (ritenute alla fonte, Iva,
contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e
altri tributi locali).
Con la
risoluzione dell’ Agenzia delle entrate n. 33 del 25 giugno 2020 è stato
istituito il codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per l’utilizzo
in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperarlo sotto forma di credito d’ imposta di pari importo, da utilizza
re esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’art. 34 della legge 388/2000, di cui all’art. 1, comma 53, della legge 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.
– Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
– Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’ imposta da bonus vacanze.
– In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta (totalmente o parzialmente) a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.
La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’ imposta (totalmente o parzialmente) a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Il credito d’ imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.
La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Le strutture ricettive (o agenzia di viaggi o tour operator) devono utilizzare direttamente sia la procedura web dedicata all’ applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito, mediante le proprie credenziali di accesso all’ area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza la possibilità di avvalersi di professionisti e intermediari fiscali (per esempio, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro).
L’adesione delle strutture turistico-ricettive all’ iniziativa è libera e non è previsto un meccanismo di «iscrizione» a nessun elenco. Sta alla struttura informare i clienti, attraverso propri canali, del fatto che accetta o meno il bonus. Prima di richiederlo, pertanto il cittadino dovrà assicurarsi che sarà possibile utilizzarlo nella struttura in cui si è scelto di soggiornare.
Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva oppure presso agenzie di viaggi o tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia.
È possibile spendere il bonus vacanze presso imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per
l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare lo sconto, bisogna fare riferimento a quelle che svolgono effettivamente le attività previste dalla normativa in vigore quali, per esempio, alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole; chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia; attività agrituristiche.
Con riferimento alla classificazione Ateco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere individuati i seguenti codici di attività:
55.10 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
– 55.10.00 alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20 ALLOGGI PER VACANZE E STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
– 55.20.10 villaggi turistici
– 55.20.20 ostelli della gioventù
– 55.20.30 rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
– 55.20.40 Colonie marine e montane
– 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
– 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
- cottage senza servizi di pulizia
– 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator.
Il bonus vacanze può essere utilizzato anche presso strutture alberghiere o agriturismi che svolgono attività stagionale che siano in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per l’esercizio dell’attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge n. 96/2006). Sono esclusi, invece, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo di conseguenza redditi diversi (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i), del Tuir).
Nel caso in cui
il cliente richieda l’intervento, l’ausilio o l’intermediazione di un tour operator
o di un’agenzia viaggi per effettuare per il pagamento del servizio, può essere
utilizzato il codice univoco (o il relativo Qr-code).
L’intermediario dell’agenzia o del tour operator dovrà comunicare al fornitore
del servizio turistico il codice univoco (o il relativo Qr-code), oltre al
codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento
commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’ importo del
corrispettivo dovuto, così da essere inseriti nell’ apposita procedura web
presente nell’ area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
In
alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto
diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, l’intermediario ad operare, in suo nome
e per suo conto, nella procedura di cui sopra.
In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per
conto del fornitore del servizio turistico (art. 21, dpr 633/1972). Una volta espletata
la procedura e ricevuta la conferma dell’esito positivo dell’operazione a
sistema, come indicato nel Provvedimento, l’operazione non può essere
annullata: l’agevolazione si intende interamente utilizzata e no
n può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare
La
compilazione della fattura da parte della struttura
Al momento del
pagamento, il fornitore del servizio (ovvero il gestore della struttura) deve
indicare, nella fattura o nel documento commerciale, il prezzo di vendita comprensivo
dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero
ammontare, e l’importo dello sconto applicato.
In
particolare, la fattura elettronica deve essere compilata valorizzando nel
campo «Imponibile
Importo» (2.2.2.5), l’intero importo del servizio comprensivo dello sconto
applicato, mentre lo sconto applicato deve essere riportato valorizzando i
campi del blocco «Sconto Maggiorazione» (identificato dal codice 2.1.1.8). I
codici suddetti sono definiti all’ interno del documento «Specifiche tecniche»
allegato al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
aprile 2018 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda,
invece, l’emissione del documento commerciale da parte degli operatori
turistici che utilizzano la procedura web «Documento Commerciale on line» sul
portale «Fatture e Corrispettivi», è necessario indicare il codice fiscale del
componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo «Descrizione
prodotto/servizio» insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di
pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati
nel campo «Sconto a pagare».
Se il fornitore del
servizio emette una fattura di acconto e una a saldo, con i relativi pagamenti,
il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione a uno dei due pagamenti. Il
tax credit, infatti, va impiegato in un’unica soluzione, senza possibilità di
frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso nel caso di mancata
fruizione del soggiorno
L’albergo, l’agenzia
viaggi o il tour operator che ha applicato lo sconto da bonus vacanze ma per
errore materiale non ha riportato sulla fattura (o documento commerciale,
ricevuta fiscale/scontrino) il codice fiscale del cliente correttamente
comunicato all’ Agenzia mediante la procedura web in area riservata, può
limitarsi a suggerire al cliente di riportare il codice fiscale manualmente
sulla copia del documento fiscale a lui rilasciato al momento del pagamento.
Se il
fornitore non è tenuto a emettere fattura elettronica, non si perde il bonus in
quanto è valida anche l’emissione di una fattura non elettronica o un documento
commerciale. Possono quindi applicare lo sconto anche i forfettari che non sono
tenuti all’emissione di fattura elettronica (in base all’art.1, comma 3, del
dlgs 127/2015).
L’importo del
corrispettivo indicato nella procedura web dell’Agenzia delle entrate non è in
alcun modo rettificabile.
Nel caso di
importo indicato in misura superiore al corrispettivo pagato e che ha condotto
il sistema a calcolare uno sconto e una detrazione superiori a quelli
spettanti:
– il fornitore
del servizio turistico avrà cura di utilizzare in compensazione o cedere a
terzi solamente l’importo dello sconto effettivamente spettante (80% del bonus
massimo del cliente o, se inferiore, del corrispettivo pagato)
– il cliente
potrà indicare nella dichiarazione dei redditi solamente l’importo di
detrazione effettivamente spettante (20% del proprio bonus vacanze o, se
inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso di utilizzo della dichiarazione
precompilata, il cliente dovrà pertanto procedere a modificare l’importo della detrazione
proposto.
Nel caso di
importo indicato in misura inferiore al corrispettivo pagato, che ha condotto
il sistema a confermare uno sconto e una detrazione inferiori a quelli
spettanti:
– il fornitore
del servizio turistico potrà adottare azioni commerciali volte a ristorare il
danno subito dal cliente per il riconoscimento di uno sconto inferiore allo
spettante
– il cliente,
in base alla fattura di cui è in possesso, potrà comunque indicare nella
dichiarazione dei redditi l’importo di detrazione effettivamente spettante (20%
del proprio bonus vacanze o, se inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso
di utilizzo della dichiarazione precompilata, il cliente potrà modificare l’importo
della detrazione proposto.
L’ importo dello sconto per bonus vacanze non può essere, in alcun caso,
oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata
fruizione del soggiorno (per esempio nel caso in cui il cittadino ha già pagato
il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza e successivamente
non può più recarsi in vacanza). Il bonus può essere utilizzato in un’unica soluzione
e senza possibilità di frazionamento. Pertanto, non potrà essere utilizzato
nuovamente per futuri soggiorni turistici
Una delle novità del modello di dichiarazione 730/2021 riferita all’ anno di imposta 2020 è l’indicazione del credito d’imposta per il bonus vacanze.
Com’ è noto, l’agevolazione consiste in un credito pari all’ 80% dell’importo massimo spettante, fruibile sotto forma di sconto al momento del pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20% (o 20% dell’importo del soggiorno se questo è inferiore all’ importo massimo dell’agevolazione riconosciuta), sotto forma di detrazione dall’ imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.
Se il bonus verrà utilizzato per i soggiorni pagati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, il contribuente dovrà indicare l’agevolazione nel modello 730/2022, ovvero quello
relativo ai redditi del periodo d’ imposta 2021 (nel 730 non precompilato).
730 precompilato
I contribuenti che dall’ estate all’inverno del 2020 hanno utilizzato il bonus vacanze, trovano già indicato lo sconto sull’imposta a cui hanno diritto nel modello 730/2021 precompilato. Infatti, le informazioni sono state comunicate dalla struttura turistica ricettiva presso la quale è stato utilizzato il bonus (e disponibili anche nel cassetto fiscale) all’Agenzia delle entrate che ha già inserito i dati. In tal caso, pertanto, gli interessati devono solo verificare. I contribuenti che utilizzano il Modello 730 dovranno indicare al suo interno l’eventuale utilizzo del Bonus vacanze nell’ anno 2020 per recuperare in detrazione l’importo speso. Occorre pertanto andare nel quadro E (Oneri e spese) / sezione VI (Altre detrazioni d’ imposta), nel rigo E83 indicare con il codice 3 il 20% della spesa sostenuta nei limiti del bonus riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% della cifra pagata.
Nel caso in cui l’importo della detrazione non sia presente nel rigo E83, il contribuente che ne ha diritto può compilare in autonomia il rigo.
Nel foglio informativo della dichiarazione dei redditi 2021, inoltre, vengono messi a disposizione anche altri dati comunicati dal fornitore del servizio turistico:
– codice fiscale e denominazione della struttura turistica;
– codice del buono;
– data di utilizzo;
– codice fiscale dell’utilizzatore;
– importo della detrazione.
L’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’ app IO che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito.
Se il gestore della struttura ha comunicato all’ Agenzia delle entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato).
Se il costo del mio soggiorno è inferiore all’ importo massimo del bonus vacanze, anche il 20% di detrazione d’imposta diminuirà in proporzione al corrispettivo dovuto. Pertanto, se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus Vacanze, anche la detrazione verrà ricalcolata: sarà pari al 20% della somma pagata alla struttura ricettiva
730 non precompilato
Il bonus va indicato nel rigo E83 con il codice 3 e deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del tax credit vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o dell’importo pagato (in ogni caso l’importo non può essere superiore a 100 euro).
La detrazione spetta esclusivamente a chi ha utilizzato il bonus, che deve essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale, dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.
La detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta ma l’eventuale parte non capiente non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
L’ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro. Nello stesso rigo con il codice 4 deve essere indicato l’ importo del credito d’ imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.
Il quadro del modello 730/2021 deputato ad accogliere il nuovo bonus vacanze è il quadro E – oneri e spese, sezione VI – dati per fruire di altre detrazioni d’ imposta e, in particolare, il rigo E83 – altre detrazioni.
Nel modello che accoglie i redditi del periodo d’imposta 2020, il bonus vacanze dovrà essere dichiarato se è stato fruito entro il 31 dicembre 2020 compilando il rigo E83, indicando:
– in colonna 1, il codice identificativo del dato che si vuol dichiarare, cioè la quota di detrazione riconosciuta ovvero fruita, ancorché non spettante;
– in colonna 2, il relativo ammontare.
Nello specifico il contribuente dovrà indicare il codice 3, riportando il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta per le vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare e cioè il 20% dell’importo riconosciuto ovvero, se la vacanza è costata meno, il 20% dell’importo pagato.
L’importo massimo della detrazione spettante è rilevabile dall’ app IO; la detrazione fiscale può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il bonus vacanze, che deve essere l’ intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore (struttura ricettiva).
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 18/E/2020, il contribuente intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’ anno d’ imposta 2020, potrà far valere la detrazione pari al 20% del bonus vacanze spettante al proprio nucleo familiare.
La detrazione effettivamente spettante e lo sconto fruito sono informazioni disponibili anche nel «Cassetto fiscale» dell’utilizzatore del bonus vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta.
L’ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro Nel caso in cui il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’ Agenzia delle entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente dovrà indicare in colonna 2 l’importo della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo realmente pagato).
Il codice 4 dovrà essere utilizzato per indicare l’importo del bonus vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del relativo soggiorno.
Il bonus vacanze nella dichiarazione dei redditi
I contribuenti che utilizzano il Modello Redditi Persone Fisiche dovranno riportare al suo interno l’ eventuale utilizzo del Bonus vacanze 2020 per recuperare in detrazione la cifra spesa. Il contribuente dovrà andare nel quadro RP (Oneri e spese) / sezione VII (Ulteriori dati) e nel rigo RP83 indicare con il codice 4 il 20% della spesa sostenuta nei limiti del bonus riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% della cifra pagata (stessa cosa nel quadro RN (Irpef) / rigo RN41 / colonna 3).
Il diritto al 20% di detrazione di imposta non può essere trasferito ad altri componenti del nucleo familiare. Il componente che utilizza il bonus vacanze è colui che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, relativa al proprio nucleo familiare per il periodo di imposta 2020 L’ importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione IO, resa disponibile da «PagoPA spa» e utilizzata per effettuare la richiesta del credito.
Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante e dello sconto fruito, invece, sono disponibili all’ interno del «Cassetto fiscale» dell’utilizzatore.
In caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi e nemmeno chiesta a rimborso.
Diversamente, il codice 4 deve essere utilizzato, sempre dal contribuente che ha usufruito del bonus e intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare l’ importo del credito d’ imposta non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno. Per la detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte di chi ha fruito del bonus vacanze (pari al 20% del bonus massimo e, se inferiore, del corrispettivo del soggiorno), occorre fare riferimento alla data del pagamento. Relativamente ai soggiorni pagati entro il 31 dicembre 2020, la detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta 2020, mentre nel caso di soggiorni pagati dal 1° gennaio 2021, la detrazione verrà indicata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2022 per l’anno di imposta 2021
Bonus indebitamente fruito e dichiarazione dei redditi
Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 e modello redditi persone fisiche 2021).
In particolare, nel modello 730 occorre compilare il rigo E83 (Altre detrazioni), nel quale indicare con il codice «4» l’importo del credito non spettante, totalmente o parzialmente Irpef spettante per il medesimo periodo.
Ovviamente, il rigo non va compilato con il codice «3», non avendo diritto all’ ulteriore detrazione del 20%.
Nel modello Redditi PF tale importo va inserito, sempre con il codice 4, nel rigo RP83 (Altre detrazioni) e poi riportato nella colonna 3 del rigo RN41. Anche in questo caso il rigo RP83 non va compilato con il codice «3». Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, l’importo non spettante va a incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’ imposta 2020 o a ridurre il credito Irpef spettante per il medesimo periodo.