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L’organo di amministrazione nelle SRL

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Il legislatore, negli ultimi anni, per offrire ai giovani la possibilità di intraprendere un’attività commerciale senza sostenere ingenti costi di avvio, ha introdotto nel codice civile nuovi modelli organizzativi societari

che possono essere così riepilogati:

  • società a responsabilità limitata ordinaria;
  • società a responsabilità limitata a capitale ridotto;
  • società a responsabilità limitata semplificata.


In una società, l’amministratore è un soggetto che ha il potere di prendere decisioni riguardanti la gestione globale dell’impresa. L’amministrazione nella s.r.l. è in via generale affidata a uno o più soci, anche se nulla vieta che i soci, nell’atto costitutivo, possano stabilire che gli amministratori siano scelti tra soggetti esterni alla società la cui nomina è demandata in ogni caso all’assemblea.


In riferimento all’ amministrazione della s.r.l.s si ritiene che con l’abrogazione dell’art. 2463 bis, co. 2, n. 6 c.c., avvenuta ad opera del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, nella parte in cui prevedeva la possibilità di scegliere gli amministratori della stessa soltanto tra i soci, sia condivisibile l’ipotesi di nominare amministratori anche soggetti terzi estranei alla compagine sociale.


L’organo amministrativo, salvo di versa disposizione dell’atto costitutivo, potrà durare in carica fino a revoca o dimissioni. L’incarico di amministratore dovrà essere assunto nel rispetto dell’articolo 2390 del codice civile, che così dispone: «Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea (…)». Ciò comporta che l’amministratore di una società a responsabilità limitata, in qualunque forma costituita, per evitare di incorrere nella violazione prevista al secondo comma dello stesso articolo, che così recita: «(…) per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni», dovrà porre in essere tutte le cautele e osservare le richieste precauzioni. A tal fine, qualora l’incompatibilità risulti ab origine, quest’ultimo, dovrà farlo presente all’assemblea che gli conferisce l’incarico; qualora la stessa si presenti nel corso dell’incarico, dovrà chiedere il consenso all’assemblea dei soci, ovvero, in caso di diniego, procedere alla rinuncia dell’incarico rassegnando le dimissioni. Tale ultima ipotesi, considerato che la società non potrà restare priva dell’organo ammnistrativo, assumerà efficacia solo dal momento della sua ricostituzione.

La nomina dell’amministratore avviene a seguito di convocazione assembleare che dovrà deliberare in un’unica riunione ed in una sola votazione; i soci dovranno esprimere liberamente il proprio voto, senza costrizione alcuna, per alzata di mano. Infatti, nel nostro ordinamento, per tali enti, non è più prevista la possibilità di indire la nomina dell’amministratore a scrutinio segreto.

Nelle società di capitali sono previsti tre sistemi di amministrazione:

  • sistema tradizionale;
  • sistema monistico;
  • sistema dualistico.


Il sistema di gran lunga più usato nell’amministrazione delle società di capitali è quello tradizionale, unico adottabile nell’amministrazione della società a responsabilità limitata. In tal senso l’articolo 2383, comma 1, del codice civile: «La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 (…)». Essa potrà essere affidata ad un unico socio o a più soci. Nel primo caso avremo l’amministratore unico; nel secondo caso il consiglio di amministrazione. Può accadere, inoltre, che nell’ambito della divisione delle competenze, prevista per le società a responsabilità limitata, le stesse potranno essere liberamente ripartite tra i soci. Inoltre, qualora l’amministrazione venisse affidata a più soci, potrà essere previsto, nell’atto di nomina, i poteri ad ognuno spettanti e quali attività ammnistrative possano essere svolte disgiuntamente e quali necessariamente in forma congiunta. Appare evidente che tale formula gestoria pone non pochi problemi che, fin quanto possibile, è preferibile evitare.
Diversamente da quanto previsto per le società per azoni all’articolo 2382 del codice civile, per le società a responsabilità limitata non sono previsti analoghi divieti, per cui, gli amministratori non sono soggetti a cause di ineleggibilità o decadenza, onorabilità e professionalità. Ciò, comunque, non preclude che nell’atto costitutivo possano essere incluse clausole di ineleggibilità o di decadenza.


Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’amministratore e la società, qualora l’assemblea deliberi un compenso mensile a suo favore, è di natura parasubordinata. Tale inquadramento, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, comporta che nell’ipotesi di un’eventuale pignoramento presso terzi, oggetto di aggressione sarà l’intero compenso, non proporzionato, proprio in virtù del fatto che non si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, unico compenso oggetto di tale agevolazione.


L’amministratore in carica potrà essere revocato dall’assemblea dei soci in qualsiasi momento. Se l’atto costitutivo non prevede l’esclusione del risarcimento del danno, qualora l’amministratore venga revocato senza giusta causa, quest’ultimo potrà incardinare un giudizio teso a vedersi riconosciuta tale liquidazione.


Le dimissioni dell’amministratore sono formalmente rassegnate in occasione di una riunione assembleare. Da tale data, qualora sia stato contestualmente nominato un nuovo amministratore, decorreranno i trenta giorni utili per la comunicazione al Registro delle Imprese. Come dianzi detto, la società non può essere sprovvista di amministratore, per cui, l’amministratore dimissionario resterà in carica fino alla nomina del nuovo amministratore. In tale evenienza, i termini dianzi evidenziati decorreranno dalla nomina del nuovo amministratore.

( Articolo di Alfonso Sica pubblicato su “Fiscal Focus” )

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